Il whistleblowing, fenomeno che riguarda la segnalazione di comportamenti illeciti o irregolari all’interno di un’organizzazione, può manifestarsi anche all’interno delle istituzioni scolastiche.
In tali contesti, docenti, personale amministrativo o altre figure coinvolte nella vita scolastica possono trovarsi nella posizione di identificare e denunciare pratiche scorrette, quali la gestione impropria delle risorse, episodi di corruzione o il mancato rispetto delle normative vigenti.
Questo atto, reso possibile dalla normativa che tutela i segnalanti, rappresenta non solo un meccanismo di difesa dell’integrità della scuola, ma anche un importante strumento per garantire un ambiente educativo trasparente e sicuro.
Tuttavia, il processo di whistleblowing in ambito scolastico necessita di adeguate misure di protezione per evitare ritorsioni e assicurare che chiunque scelga di denunciare possa farlo senza subire conseguenze negative.
Il Decreto Legislativo n. 24/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023, ha integrato la normativa comunitaria nel diritto italiano per la protezione di coloro che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, i cosiddetti whistleblower.
Questo atto normativo si riferisce alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e dispone la protezione di coloro che segnalano violazioni delle normative nazionali, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.
Il termine whistleblowing indica la rivelazione spontanea da parte di un individuo, denominato “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di un illecito o irregolarità di cui è stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni all’interno dell’ente.
Il whistleblower è spesso un dipendente, ma può anche essere una terza parte, come un fornitore o un cliente.
Il whistleblowing si riferisce a violazioni di leggi o regolamenti, minacce all’interesse pubblico come corruzione e frode, e situazioni pericolose per salute e sicurezza pubblica.
È distinto da lamentele legate a questioni di interesse personale.
Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha attributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il ruolo di unica Autorità nazionale competente per il settore pubblico e privato.
L’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni normative.
L’ANAC ha altresì pubblicato delle Linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee, di cui alla Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023.
Il caso del dirigente scolastico sanzionato
Il dirigente scolastico di un istituto di istruzione secondaria della Campania è stato sanzionato dall’ANAC con Delibera n. 94 dell’8 marzo 2023, con una multa di 5.000 euro per aver imposto misure discriminatorie di natura ritorsiva ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo 165/01 contro una docente di Latino e Italiano a tempo indeterminato che aveva denunciato presunti illeciti del preside alla Procura della Repubblica, all’Ufficio scolastico regionale della Campania e alla Procura della Corte dei Conti. Questi illeciti riguardavano un’ampia discrezionalità esercitata dal dirigente scolastico con presunti episodi continuati di mala gestione.
Di conseguenza, il dirigente avviò quattro distinti procedimenti disciplinari contro la docente, derivati, secondo l’ANAC, proprio dalle segnalazioni fatte dalla stessa.
Secondo l’ANAC, le ragioni per cui furono irrogate le sanzioni disciplinari sembravano pretestuose, alla luce degli esiti dei procedimenti disciplinari, due dei quali si conclusero con archiviazioni. Le condotte contestate alla docente erano irrilevanti, come essersi recata in presidenza senza appuntamento e aver chiesto informazioni a una collega su un documento.
Inoltre, le era stato contestato un comportamento riprovevole durante un giorno di permesso ex legge 104/92. Tra le denunce della docente figurava anche l’offerta di un incarico di collaboratrice in cambio del ritiro delle accuse contro un collega beneficiario di un bonus non dovuto.
Un importante elemento emerso dalla vicenda era una registrazione, fornita dalla stessa docente, dove il dirigente affermava che sarebbe stato disposto a ritirare le sanzioni se la docente avesse ritirato la querela.
L’ANAC ha ritenuto che se un provvedimento disciplinare è negoziabile, esso non è fondato e legittimo, ma falso e pretestuoso.
L’ANAC ha visto nell’assoluta pretestuosità delle censure contro la docente un intento punitivo, frutto di una volontà di vendetta, che rispondevano alle segnalazioni di presunte illegittimità.
Di conseguenza, ha concluso che le azioni del dirigente avevano un carattere ritorsivo ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001.
La conclusione della vicenda
Alla fine della vicenda, l’ANAC ha dichiarato nulle tutte le sanzioni derivanti dai procedimenti disciplinari avviati dal dirigente ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo 165/2001, accertandone la natura ritorsiva e l’uso distorto della funzione di dirigente scolastico, condannando quest’ultimo al pagamento di una multa di 5.000 euro.
Recentemente, il TAR Lazio, nella sentenza n. 13706/2024, ha respinto il ricorso presentato dal dirigente scolastico sanzionato dall’ANAC.
L’ANAC, come detto, aveva avviato il procedimento sanzionatorio dopo che la docente, sottoposta a vari procedimenti disciplinari, aveva fornito prove, tra cui una registrazione audio, che confermavano la natura ritorsiva delle azioni del dirigente.
Questi avrebbe promesso di ritirare le sanzioni disciplinari se la docente avesse ritirato le denunce contro di lui.
Nel corso dei procedimenti, l’ANAC aveva ritenuto pretestuose le motivazioni delle sanzioni disciplinari imposte alla docente, evidenziando che alcune delle accuse non erano supportate da prove concrete, come l’accusa di comportamenti riprovevoli in un giorno in cui la docente era assente per un permesso ex legge 104/92.
Il TAR Lazio con la sentenza n. 13706/2024 ha confermato la decisione dell’ANAC, rilevando che il dirigente scolastico non è riuscito a dimostrare che le sanzioni applicate alla docente non fossero ritorsive.
Inoltre, ha sottolineato la pretestuosità delle sanzioni disciplinari e l’intento ritorsivo, aggravato dalla registrazione audio che supportava le affermazioni della docente.
Il ricorso del dirigente, che lamentava la violazione del diritto di difesa e contestava la qualificazione della docente come whistleblower, è giudicato infondato.
Il TAR ha dunque confermato la nullità delle sanzioni disciplinari ritorsive e la multa imposta dall’ANAC, concludendo che il dirigente abbia abusato del suo potere in maniera ritorsiva nei confronti della docente.
Articolo di Andrea Capuano.
Resta sempre aggiornato su https://scuolaconsulting.com/news/

