TFR, tra voci retributive e ultimo miglio

L’ultimo arrivato sullo scenario pensionistico/previdenziale italiano, è il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Ma per quanto “giovane” è certamente il più “complesso”, almeno dal nostro punto di vista, cioè delle segreterie scolastiche che devono fornire dati, purtroppo mancanti, all’INPS.

Cerchiamo di chiarire prima la struttura della retribuzione che compone il TFR e soltanto dopo, con le idee un po’ più chiare (speriamo), cercheremo di collocare correttamente le somme interessate per spedire “l’Ultimo Miglio TFR”.

Che questo U.M. sia un po’ complesso, lo dimostra il fatto che ancora oggi, a distanza di qualche anno dalla circolare Inps 185/2021 che istituisce il TFR TELEMATICO, alcune sedi INPS ancora autorizzano l’invio del cartaceo.
Probabilmente il problema verrà risolto con la nuova piattaforma telematica che useremo in un prossimo futuro.
Adesso soffermiamoci ad analizzare le voci retributive che compongono la base per il TFR.
Oltre alle voci stipendiali fisse e continuative, anche la “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) e il “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) che sono compensi considerati ” accessori ” per Pensione e TFS e pertanto non utili per il calcolo di tali istituti, (rectius, per la pensione i compensi accessori tutti, incluso RPD e CIA sarebbero pensionabili nella misura che eccede il 18% dell’incremento figurativo – Decreto Legislativo del 02/09/1997 n. 314 -, ma questo lo determina la sede INPS di competenza)

Dovremmo scoprire se i compensi in parola sono “UTILI” per il TFR.

Purtroppo non possiamo rispondere con un semplice “SI” o un semplice “NO” stante le peculiarità normativo/contrattuali che tali compensi accessori rivestono nel calcolo delle retribuzioni.

Possiamo senza dubbio affermare che vi sono delle differenze:

  • Se trattasi di docenti o ATA;
  • A secondo del periodo che stiamo prendendo a riferimento;
  • A secondo dello stato giuridico, “Ruolo” e “non ruolo”.

Analizziamo i casi specifici per singole ipotesi:

  1. La categoria del personale: Se si tratta di personale docente o personale ATA. Questo è fondamentale perché la voce accessoria considerata è diversa: RPD per i docenti e CIA per il personale ATA, la quale ha diversa consistenza;
  2. Il periodo in cui si sta calcolando il TFR: Le norme e l’inclusione di determinate voci possono variare a seconda della data di riferimento.
    Le date fondamentali sono:
    Dal 1/1/2006: Sia la RPD (per il personale docente) che il CIA (per il personale ATA) sono inclusi nella base di calcolo utile ai fini del TFR, in aggiunta alle voci già previste dal CCNQ del 29 luglio 1999. Art li 82 e 83 c 2, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07§
    Dopo la data del 01/01/2006: Per determinare la “Retribuzione Teorica tabellare” utile per l’Ultimo Miglio (UM) TFR, la RPD (per i docenti di ruolo) e il CIA (per il personale ATA di ruolo e annuale) vanno sommati agli importi delle tabelle Stanizzi.
    Se stiamo analizzando date precedenti il 01/01/2006, RPD e CIA non sono utili al TFR.
  3. Lo stato giuridico del personale: Bisogna differenziare tra personale di ruolo e non di ruolo. Questa distinzione ha un impatto significativo, specialmente sull’inclusione di RPD e CIA:
    • Per il personale docente di ruolo, la RPD è inclusa nel TFR dal 1/1/2006.
    • Per il personale docente non di ruolo, supplente breve, la RPD “non dovrebbe spettare” e in passato non l’hanno percepita. Tuttavia, “numerose sentenze dicono il contrario”, rendendo necessaria una valutazione “caso per caso”. Ad ogni buon fine, con la nota prot. n. 9047 del 22/03/2024, il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato che sono in corso di definizione, d’intesa con NOIPA, le nuove procedure da mettere in atto per il necessario pagamento e che a decorrere dal 01/09/2022, i compensi RPD per i docenti sono contemplati tra le voci del cedolino unico emesso da NOIPA per il personale supplente breve e saltuario e che, pertanto, dalla suddetta data, sono stati inseriti come componenti strutturali delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie.
    • Per il personale ATA di ruolo e supplente annuale (al 31/8 o 30/6), il CIA è incluso nel TFR dal 1/1/2006.
    • Per il personale ATA non di ruolo supplente breve, secondo una iniziale interpretazione del Ministero dell’Istruzione, tale personale “non ha diritto al CIA”. Tuttavia, numerosi giudici e la Cassazione hanno stabilito che il CIA spetta anche ai supplenti brevi e saltuari. Anche per gi ATA, con la nota prot. n. 9047 del 22/03/2024, il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato che sono in corso di definizione, d’intesa con NOIPA, le nuove procedure da mettere in atto per il necessario pagamento e che a decorrere dal 01/09/2022, i compensi CIA per gli ATA sono contemplati tra le voci del cedolino unico emesso da NOIPA per il personale supplente breve e saltuario e che, pertanto, dalla suddetta data, sono stati inseriti come componenti strutturali delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie.
    • Riepilogando quindi quanto sopra affermato dobbiamo dividere le tempistiche secondo la seguente scansioni ai fini della valutazione di RPD e CIA nell’imponibile TFR:
      • Prima del 01/01/2006 RPD E CIA non sono utili per il TFR per nessuno;
      • Dal 01/01/2006 AL 31/08/2022 sono utili per doc. e ATA di ruolo NO per supplenti brevi, a meno che non abbiano sentenza che dica il contrario;
      • Dal 01/09/2022 Utili per tutti anche supplenti brevi e saltuari.

Anche la 13^ mensilità è da prendere in considerazione per la determinazione dell’Ultimo Miglio TFR, in quanto influenza il calcolo della retribuzione utile:

Ma come si inserisce la 13^ nell’UM TFR?

Questo dipende se l’Ultimo Miglio TFR si riferisce al mese di inizio o di fine rapporto (es. TFR per un decesso che avviene in un giorno inframensile). Se il mese di riferimento è un mese intero, allora il rateo di 13^ (sarà pari alla 13^ annua lorda diviso 12 mesi), andrà per intero, in caso contrario (un periodo che inizi, per es., il 10 del mese…) la 13^ andrà rapportata ai giorni lavorati (13^ annua lorda diviso 12 mesi, importo diviso 30 giorni, tutto moltiplicato per i giorni lavorati, in questo esempio 20…). In questo caso la modalità di percezione si indicherà nell’UM Passweb con: “Parziale”

Assenze con decurtazione stipendiale: Per il personale docente, la “Retribuzione Teorica Tabellare” potrebbe differire dalla “Retribuzione Valutabile” ai fini TFR se il dipendente ha avuto nel mese assenze con decurtazione stipendiale.
In sintesi, l’utilità di CIA e RPD per il TFR è considerata affermativa, ma con i dovuti distinguo tra lo stato giuridico del personale interessato, la data in cui si elabora l’Ultimo Miglio e l’influenza di eventuali sentenze nel frattempo intervenute

Senza dubbio un argomento ostico!

Per cercare di semplificare e sintetizzare i vari argomenti sin qui esposti, è stato elaborato un foglio di calcolo in Excel che sintetizza e in qualche modo rende visibili queste operazioni che potrebbero apparire complesse nella spiegazione.

DI SEGUITO UN SEMPLICE VADEMECUM PER L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA

Uno dei maggiori problemi che stiamo affrontando noi scuole in questi periodi, è la compilazione dei dati mancanti ai fini TFR su Passweb.
Ci si riferisce:

  1. all’imponibile TFR,
  2. alla Retribuzione Teorico tabellare,
  3. alla Retribuzione Valutabile.

Purtroppo l’INPS richiede, per elaborare il TFR, la compilazione di tutti questi dati e Passweb ne è sprovvista sino al 2005 e anche oltre.

Le Tabelle Stanizzi aiutano, ma non risolvono!

È necessario che ognuno di noi trasformi il “dato grezzo” che troviamo in tabella in “dati utili” da inserire in Passweb.
Questo foglio Excel, molto intuitivo, suddiviso per qualifica di personale, con l’inserimento di alcuni dati mi calcola, rapportando al periodo, alle ore, e alle decurtazioni eventuali, i risultati necessari e sopra elencati per l’elaborazione del TFR.
Inoltre elabora, in automatico, l’Imponibile Pensionistico quando il servizio non è cattedra (per i docenti) o 36 ore (per gli ATA).
I dati da fornire sono quindi nelle Stanizzi e, per quanto riguarda eventuali decurtazioni o sospensioni stipendiali, le troviamo (ovviamente) nel fascicolo personale cartaceo del dipendente.
Il Programmino prevede, anche eventuali periodi con decurtazione stipendiale (bisogna indicare i giorni e la relativa percentuale di decurtazione), calcolando in tempo reale le retribuzioni appropriate da indicare, collocandole nel giusto imponibile.
Superfluo ricordare che per le fasce stipendiali bisogna aggiornare lo stato matricolare SIDI con la progressione/ inquadramento appropriati.
Non sono state impostate delle password, perché chi vuole, e ne è capace, può integrarlo e personalizzarlo.

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