SERVIZI AL SIDI – La dichiarazione dei servizi al SIDI. (Parte 2)

Abbiamo analizzato, con il precedente intervento, le implicazioni tecnico-giuridiche della corretta codifica al SIDI dei contributi previdenziali per la buonuscita e le conseguenze economiche di un’errata codifica tra RA01/RA02.

Con questo contributo, invece, scenderemo più nel dettaglio sull’adempimento, per consentire, soprattutto ai neofiti della materia previdenziale, un approccio più consapevole al SIDI e le inevitabili ricadute su Passweb.

Alcuni anni fa, quando i colleghi si approcciavano alla piattaforma SIDI, pensavano (erroneamente) che la suddetta servisse solo ai fini della ricostruzione di carriera e in tal senso lavoravano e adeguavano a ciò che questo adempimento, altrettanto complesso e da non sottovalutare per le implicazioni che riveste nei singoli dipendenti del MIM, richiedeva. Quando ci hanno spiegato che la cosiddetta “Dichiarazione dei servizi” serve (anche) ai fini pensionistici, di riscatti vari, TFR, anzianità ai fini trasferimenti ecc., la cosa fece preoccupare intere generazioni di Assistenti Amministrativi e DSGA, oltre a un corposo numero di Dirigenti Scolastici.

In questa sede, cercheremo di riepilogare le interrelazioni tra SIDI e Passweb e come la corretta compilazione del primo è propedeutica alla consequenzialità, logico-giuridica, del secondo.

Perché se è vero che sino ad oggi le due piattaforme non si sono “parlate”, cioè non interagiscono implementandosi e completandosi con i dati che ognuno di loro possiede, è altrettanto vero che non possono restituire dati differenti e, peggio ancora, contraddittori, come si spiegava nella parte n.1 di questo contributo.

Cito solo un esempio che vale per tutti: se in SIDI codifico un servizio prestato in una scuola Legalmente Riconosciuta (cod. Tipo Servizio P026) e indico, correttamente, come contributo pensionistico RB01 (versamento all’Inps), la conseguenza logico-giuridica è che tale servizio non potrò trovarlo in Passweb in “Lista rapporti di lavoro” > “Lista per tipo impiego ed iscrizione” Con l’indicazione delle casse: “CTPS” (pensione); ENPAS (Gest. previdenziale) e TFS (regime di fine servizio).

Perché? Perché starei sostenendo un paradosso, oserei dire, un “ossimoro giuridico” che non esiste in materia previdenziale. Se il servizio è prestato in una scuola privata (quale è la Leg. Riconosciuta), è corretto che vada indicato come contribuzione pensionistica: Inps. Sul primo rigo di Passweb, invece, insistono solo i servizi Statali, in quanto quelli privati vanno inseriti e certificati in altra area della piattaforma Inps e seguono un iter particolare per il loro riconoscimento ai fini del “diritto” e della “misura” ai fini della pensione.

Analizziamo ora, con in mente le incongruenze e i potenziali paradossi che dobbiamo conoscere ed evitare, come va codificata correttamente la dichiarazione dei servizi e le influenze e le rispettive ricadute ai fini della Carriera e, contemporaneamente, analizziamo le implicazioni ai fini della Pensione su Passweb; lo faremo analizzando i vari campi presenti al SIDI. “Gestione Giuridica” dell’area Personale del SIDI, dopo aver inserito le date (effettive che devono corrispondere ai certificati di servizio) il SIDI chiede:

  • “Tipo di Servizio”: di solito P001 (servizi Statali), ma qui bisogna fare attenzione solo nel caso di: Pareggiate P022 / Parificate P025 / Leg. Ric. P026 / Private Autorizzate P027, in quanto a seconda dell’ordine di scuola in cui sono passati di “ruolo”, ai docenti viene riconosciuto o meno il servizio prestato in tali scuole ai fini carriera (si rimanda ad altro contributo come identificare correttamente a quale categoria di scuola appartengono tali scuole private), mentre ai fini pensione i periodi sono sempre riconoscibili con appositi decreti di Ricongiunzione/Totalizzazione, ovviamente se vi è il versamento dei contributi alla relativa cassa previdenziale (vedi esempio fatto in premessa ai fini della valutabilità in Passweb).
  • “Ordine di scuola”: rammentando che il servizio nella scuola infanzia (tranne sentenze) non vale ai fini della R. carriera, per la scuola Secondaria bisogna fare attenzione a cambiare questo dato ove ce ne fosse necessità; non ha influenza ai fini della Pensione.
  • “Tipo Attività”: se è sostegno segue delle particolari regole in base al periodo in cui è stato prestato, quindi dobbiamo fare attenzione! Non ha influenza ai fini della Pensione.
  • “Situazione Previdenziale”: tale campo, di massima, non ha influenza ai fini della Carriera, ne ha invece molta ai fini della Pensione; qui bisogna fare attenzione a prescindere da ciò che è dichiarato nel certificato di servizio.

Come noto, dal 1/1/1988 tutti i contributi sono stati versati all’INPDAP (RA01/-02). Prima di tale data, si versava all’INPS (RB01): le supplenze Brevi, gli incarichi inferiori all’anno (no 1/9), mentre erano RA01 gli incarichi annuali: 1/9 -31/8 e i docenti di religione e incarichi triennali. Dopo il 1° Gennaio 1988 con il versamento all’allora INPDAP, unica differenza di contribuzione era tra RA01 (Prima Categoria – contributi versati sia per pensione che buonuscita) ed RA02 (Seconda Categoria – contributi versati solo per pensione, no buonuscita).

Qui solo il certificato di servizio può aiutarci se ricorre un caso o l’altro, ma andrebbe verificato, perché (sigh!) i colleghi in passato non hanno seguito sempre lo stesso criterio di valutazione. In linea di massima (ma non esaustivo e con il beneficio dell’inventario) sarebbe da indicare per i servizi prestati dopo il 1/1/1988:

  • RA01 (incarichi annuali intero anno dall’1/9 e doc. di religione, incarichi triennali);
  • RA02 tutto il restante (Brevi e incarichi meno dell’anno).

Tutto ciò sino al 1/1/2001, data di entrata in vigore del DPCM/2000 che istituisce il TFR, il quale equipara personale di ruolo a quelli non di ruolo dal punto di vista del versamento del vecchio contributo per O.P. (opera di previdenza… 2,50% sull’80%), anche se ai supplenti lo definisce come: “Abbattimento dell’importo Lordo…ecc.” non considerandolo un contributo. Da tale data, 01/01/2001, tutti (sia ruolo che no) sono in 1^ Categoria Previdenziale e pertanto in RA01, a prescindere da durata, tipologia, situazione giuridica del supplente perché non ha più senso e logica distinguere tra periodi validi per pensione e buonuscita (RA01) e periodi validi solo per pensione, no buonuscita (RA02), per un motivo molto semplice: non esiste più la buonuscita per gli assunti dopo il 01/01/2001.

  • “Titolo di accesso”: in questa casella se indichiamo “NO” stiamo dicendo che ha prestato senza Titolo (vero solo per alcuni docenti di sostegno, non essendo più possibile insegnare senza Laurea/Diploma); qui va ricordato che se indichiamo NO il SIDI non valuta tale periodo ai fini della ricostruzione di carriera! Questo, invece, non ha influenza ai fini della Pensione in quanto, essendo stato prestato un servizio, anche se senza titolo, sarà valido ai fini della pensione perché sono stati versati i relativi contributi.
  • “Scrutini”: importante indicare se è il caso, perché ai fini della carriera periodi inferiori a 180 gg ma prestati da una certa data e con partecipazione agli scrutini finali valgono ai fini della ric. Carriera. Ai fini pensionistici tali differenziazioni non hanno influenza.
  • “Provincia”: non è importante indicare, ma consigliabile farlo; non ha influenza ai fini della Pensione.
  • “Qualifica”: lasciare ciò che restituisce il SIDI di default; ha influenza ai fini della Pensione solo nel caso di errore di qualifica.
  • “Ore settimanali”: compilare solo se inferiori a Cattedra. Non influiscono ai fini della carriera, sono determinanti ai fini della Pensione e del TFR.

Il perché questo corrisponda al vero lo si comprende dalla modalità di calcolo della pensione. Sino a che c’è stato il sistema “retributivo” aver lavorato, per dei periodi ridotti, non avrebbe avuto grosse ricadute sul trattamento pensionistico, stante la peculiarità del sistema di calcolo.

Ma con l’entrata in vigore del calcolo “contributivo” ora esteso a tutti dal 2012, (Decreto Legge n. 201/2011, noto anche come “Salva Italia”, varato sotto il governo Monti, che conteneva diverse disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), con questo tipo di calcolo contributivo, la pensione mi verrà calcolata in base ai contributi versati durante il corso della mia intera carriera lavorativa.

Per esempio, se un docente percepisse al mese, per 9 ore settimanali, € 1.000,00, verserebbe contributi e ritenute pari a € 330 (33% – 24,20+8,80); ovviamente se ne percepisse € 2.000,00 il versamento sarebbe esattamente del doppio. Considerato che con il sistema di calcolo contributivo tutti i contributi versati costituiscono “montante contributivo” più verso, maggiore sarà il risultato della pensione finale.

Tutte le altre voci non sono obbligatorie, tranne tipo di scuola che serve ai fini della verifica della certificazione; gli altri si compilano in SIDI se i periodi indicati hanno dato diritto a pensione, TFR, buonuscita ecc., altrimenti non va compilato nulla.

Questo lavoro non vuole essere una mera guida alla compilazione della dichiarazione dei servizi, ma ha tentato di farci comprendere le correlazioni tra SIDI e Passweb e soprattutto il perché è necessario che le informazioni presenti su uno corrispondano, logicamente e giuridicamente, a ciò che è riportato sull’altro, in una sorta di corrispondenza biunivoca che non lasci dubbi o interpretazioni sulla storia lavorativa di ogni dipendente della scuola.

Lascia un commento