SERVIZI AL SIDI – La dichiarazione dei servizi al SIDI. (Parte 1)

La base da cui partire per una corretta sistemazione pensionistica di un dipendente della scuola è la “Dichiarazione dei servizi pregressi”.

Tale adempimento è obbligatorio (disposto dall’art. 145 del Testo Unico approvato con il D.P.R. 1092/73).

La dichiarazione deve contenere tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso le Amministrazioni statali e gli altri Enti Pubblici, i servizi militari, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti, e va resa anche se negativa.

Stante le ripercussioni che questa dichiarazione ha sui dipendenti, sia in termini di carriera che pensionistici, andrebbe curato (a prescindere se si sceglie di compilarla telematicamente sul SIDI o di presentarlo cartaceo alla segreteria) in maniera puntuale ed esatta.

Purtroppo, spesso si assiste ad una sottovalutazione sia dei diretti interessati che dai colleghi di segreteria, che lo sbolognano come un mero adempimento quasi pleonastico a cui dedicare pochissima attenzione.

Se il docente/Ata deve prestare la massima attenzione e conoscere un minimo di normativa per la corretta compilazione, la segreteria, d’altro canto, deve prestare la massima attenzione alla codifica e alla corretta interpretazione delle norme.

Basti citare un solo esempio per comprendere la portata di una corretta compilazione e valutazione: i servizi pre ruolo ai fini della buonuscita sono valutati dall’INPS per il TFS a secondo se riportano il codice SIDI RA01 o RA02.

Tale distinzione esiste dal 01/01/1988 al 31/12/2000 (dal 01/01/2001 con l’avvento del TFR per tutti i nuovi assunti scompare la necessità di distinguere tra i due codici. I servizi, da quella data in poi, per i nuovi assunti saranno TUTTI RA01, a prescindere se Ruolo o Supplenza o incarico).

In estrema sintesi: RA01 indica il versamento dei contributi per Pensione e Buonuscita, RA02 Solo contributi per la pensione.

Se i contributi con codifica RA02 vale solo per pensione, la logica conseguenza è che ciò comporterebbe il riscatto ai fini TFS del periodo in considerazione, ovviamente ove ci fosse tale volontà da parte del dipendente.

Comprendiamo bene che una codifica errata RA02 quando avrebbe dovuto essere RA01 significherebbe la non valutabilità, ai fini TFS, degli anni in tal senso codificati.

Ma cerchiamo di quantificare cosa comporterebbe tale errore di valutazione da parte della segreteria?

Se prendiamo, ad esempio, un anno di un docente laureato 2° Grado, Fascia 28, possiamo all’incirca quantificare in €1500/ €1700 di TFS che perderebbe nel suo ammontare previdenziale.

Per 10 anni di errata codifica, il dipendente perderebbe dai 15.000,00 ai 17.000,00 Euro!

Superfluo sottolineare l’assoluta necessità di conoscere come codificare RA… 01 o 02!!

Ma fatta questa doverosa premessa, analizziamo le regole fondamentali ai fini della “Dichiarazione dei Servizi al Sidi”, come va codificata e inserita.
C’è da ricordare che dal corrente a.s. per calcolare pensione e buonuscita è stato obbligatorio usare Passweb, ai sensi della Circ. MIM U0150796 del 25/09/2024 che testualmente recita:

“Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. L’attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 10 gennaio 2025….”

Quindi qualcuno sostiene che questa circolare, di fatto, esclude qualunque relazione col SIDI. Pertanto, al SIDI possiamo lasciare senza modificare nulla, tanto non è più usato.

Ma è corretta questa interpretazione?

NO! Per una serie di ragioni di cui, in questa sede, ne citeremo solo le peculiari.

Innanzitutto, se non correggessi al Sidi gli errori che dovessero esserci come sopra spiegato, però in Passweb mettessi esattamente e correttamente le codifiche per il riconoscimento del periodo ai fini della buonuscita (vedi altro contributo: “Il TFS in Passweb” pubblicato sempre su Scuola Consulting…), avrei un assurdo logico/giuridico dove, ai fini del TFS, per esempio, un dato dipendente, per il MIM avrebbe solo 32 anni riconoscibili, per Passweb ne avrebbe 40!

Sono entrambe piattaforme ufficiali una è dell’INPS altra è del MIM… ma possono sostenere tesi così diverse per lo stesso dipendente?

Immaginate un contenzioso in cui un giudice dovesse decidere sulla quantificazione degli anni ai fini della Buonuscita, quale prenderà a riferimento il CTU: il conteggio di Passweb o il conteggio del Sidi?

Purtroppo non può e non devono esserci discordanze in tal senso.

Viene allegato, al presente contributo, una tabella dove si indicano: gli anni di riferimento e, in base alla qualifica o stato giuridico, la valutabilità TFS/TFR.

Inoltre, sempre in base allo stato giuridico e al periodo in cui ricade il servizio, viene riportato cosa indicare al SIDI, oppure cosa Indicare a Passweb.
É un tentativo di sintesi e di riconciliazione tra le due piattaforme, che se non si “parlano” telematicamente tra loro, (almeno sino ad ora), noi operatori della scuola, ci troviamo costretti a renderle congruenti.

Resta sempre aggiornato su https://scuolaconsulting.com/news/

Lascia un commento