Scuole paritarie o diplomifici? Parità imperfetta che necessita di revisione legislativa

Scuole paritarie o diplomifici? Parità imperfetta che necessita di revisione legislativa

La Dott.ssa Stefania Cammarata, prendendo spunto dalle ultime esternazioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, oggi approfondisce il tema: “Scuole paritarie o diplomifici? Parità imperfetta che necessita di revisione legislativa”.

Recentemente, infatti, sono stati oggetto di attenzione specifica i cosiddetti “diplomifici”, ovvero quelle scuole paritarie secondarie di secondo grado che, utilizzando le norme in termini distorti, quando non in aperta violazione delle stesse, favoriscono l’acquisizione illegittima di titoli di studio secondari di secondo grado.

Il Legislatore ed il Ministero hanno predisposto una serie di provvedimenti tesi a meglio precisare gli adempimenti per il riconoscimento ed il mantenimento della parità ed a rimuovere situazioni di illegittimità.

A loro volta gli Uffici Scolastici Regionali sono ripetutamente intervenuti nell’ambito dei poteri di vigilanza loro assegnati, con provvedimenti anche drastici di ritiro del riconoscimento di parità.

Per contrastare il fenomeno dei diplomifici, il Ministero ha avviato un piano straordinario di vigilanza, mentre sul fronte legislativo si lavora a misure che mirano ad evitare il riprodursi di storture nel sistema.

Il piano straordinario di vigilanza ha previsto l’intensificazione dei controlli al fine di verificare il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria, la regolarità di frequenza delle attività didattiche da parte degli studenti, il rispetto delle procedure amministrative e contabili, la sottoscrizione di contratti di lavoro regolari per docenti e personale ATA.

Oltre ai controlli, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Semplificazione, recante una serie di misure che intervengono sul contrasto al fenomeno dei “diplomifici”.

Non sarà più possibile recuperare tre o quattro anni di scuola secondaria di secondo grado con un solo esame, si prevede inoltre l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole paritarie, di adottare gli strumenti della pagella elettronica, del registro e del protocollo elettronico per attestare le presenze degli studenti e impedire la registrazione in data anteriore di iscrizioni che avvengono successivamente, l’individuazione del numero minimo di studenti per la costituzione delle classi dei vari anni di corso.

A tutto questo si aggiunge la firma di un Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza che ha l’obiettivo di potenziare le attività d’indagine.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.

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Contributo della Dott.ssa Stefania Cammarata.

Scuole paritarie o diplomifici? Parità imperfetta che necessita di revisione legislativa

Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione, sul territorio nazionale, attraverso le scuole statali e non statali.

L’articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce, infatti, due principi fondamentali: l’obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani e il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Tali scuole, definite non statali, possono essere:

  • paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000);
  • non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006);
  • straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994).

Le scuole paritarie, in particolare, sono inserite nel sistema nazionale di istruzione; svolgono un servizio pubblico e sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali.

Godono, altresì, di piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico e usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro.

Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione; in tal senso, la scuola paritaria è tenuta ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, ivi compresi gli alunni e studenti con disabilità.

La domanda di riconoscimento della parità deve essere presentata agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente, e il riconoscimento decorre dall’1° settembre successivo.

Tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento della parità scolastica, la normativa contempla:

  • progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione;
  • piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
  • attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
  • disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
  • istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
  • iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
  • applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  • organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe;
  • personale docente fornito del titolo di abilitazione;
  • contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Il riconoscimento della parità quindi garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti; le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato; l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali.

A ben vedere, il Legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all’offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti.

La legge 62/2000 (art. 1 comma 6) assegna al Ministero, nelle sue articolazioni centrale e periferiche, il compito di accertamento dell’“originario possesso” e della “permanenza” dei requisiti per il riconoscimento della parità, che implica facoltà di diniego e di revoca del riconoscimento nelle situazioni di “irregolarità.

Ci si chiede, a questo punto, l’intervento legislativo del 2000 è bastevole ad assicurare una completa equiparazione tra le scuole statali e le scuole paritarie?

Invero, un primo profilo di disparità è rappresentato dalla distinzione, de facto e de iure dei co-protagonisti della scuola, a partire  dallo status giuridico del personale docente.

La non omogeneità di trattamento deve considerarsi alla stregua delle diverse modalità di assunzione che solo nel primo caso prevedrebbero il pubblico concorso; per l’accesso all’insegnamento negli istituti paritari, invece, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell’abilitazione.

Si segnale, inoltre, che è escluso il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio d’insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie (argomento questo, che per la sua delicatezza, merita una trattazione più approfondita).

E ancora.

Alcuni istituti paritari soggiacciono alla tentazione di utilizzare la loro facoltà di conferire titoli validi al pari di quelli rilasciati dalle scuole statali accogliendo, con spregiudicata elasticità e ambigua indulgenza, studenti che provengono da altri istituti a rischio bocciatura.

Il gioco consiste nella loro iscrizione, spesso fittizia, nella loro frequenza, a volte falsamente attestata, in rapidi recuperi di più anni in uno, in un giudizio indulgente nello scrutinio finale, nella promessa della promozione, spesso mantenuta.

Certe paritarie lucrano su questo baratto, vantando una percentuale altissima di promozioni.

Ovviamente, i gestori lucrano due volte: sui bassi stipendi degli insegnanti dei loro corsi, spesso ben inferiori rispetto ai loro colleghi statali; e il costo delle rette.

Le maggiori irregolarità si riscontrano nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dove moltissimi docenti non solo “scelgono”, loro malgrado, a firmare false buste paga ma, addirittura, a volte sono costretti a pagarsi personalmente i contributi.

I docenti raramente denunciano, sia perché considerano la possibilità di ottenere punteggio nella scuola paritaria un privilegio rispetto ad altri colleghi (molti i casi di docenti raccomandati per lavorare senza retribuzione nelle paritarie), sia perché sono di fatto complici di gravi violazioni, come la truffa allo Stato o le false dichiarazioni di presenza degli studenti.

Recentemente, sono stati oggetto di attenzione specifica i cosiddetti “diplomifici”, ovvero quelle scuole paritarie secondarie di secondo grado che, utilizzando le norme in termini distorti, quando non in aperta violazione delle stesse, favoriscono l’acquisizione illegittima di titoli di studio secondari di secondo grado.

Il Legislatore ed il Ministero hanno predisposto una serie di provvedimenti tesi a meglio precisare gli adempimenti per il riconoscimento ed il mantenimento della parità ed a rimuovere situazioni di illegittimità.

A loro volta gli Uffici Scolastici Regionali sono ripetutamente intervenuti nell’ambito dei poteri di vigilanza loro assegnati, con provvedimenti anche drastici di ritiro del riconoscimento di parità.

Per contrastare il fenomeno dei diplomifici, il Ministero ha avviato un piano straordinario di vigilanza, mentre sul fronte legislativo si lavora a misure che mirano ad evitare il riprodursi di storture nel sistema.

Il piano straordinario di vigilanza ha previsto l’intensificazione dei controlli, mai così diffusi in precedenza, in particolare presso alcune realtà della Campania, del Lazio e della Sicilia, al fine di verificare il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria, la regolarità di frequenza delle attività didattiche da parte degli studenti, il rispetto delle procedure amministrative e contabili, la sottoscrizione di contratti di lavoro regolari per docenti e personale ATA.

Le scuole oggetto di ispezione sono state individuate fra quelle nelle quali si è maggiormente evidenziato negli anni scolastici precedenti il fenomeno di un abnorme incremento degli studenti iscritti alle classi terminali a fronte di un esiguo numero di studenti frequentanti le classi iniziali.

Il piano di vigilanza ha comportato la costituzione di 71 collegi ispettivi, composti da dirigenti tecnici di tutta l’amministrazione centrale e periferica, che hanno operato sulla base di un protocollo di visita definito a livello nazionale.

Le risultanze ispettive hanno evidenziato un quadro diffuso di irregolarità che sono passate al vaglio degli Uffici Scolastici Regionali di Campania e Lazio e della Regione Sicilia, soggetti competenti in materia di riconoscimento della parità scolastica nelle tre regioni interessate dal piano di vigilanza.

Inoltre, in una serie di casi, i collegi ispettivi hanno promosso la segnalazione alla Guardia di Finanza, anche grazie al Protocollo d’intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Comando Generale, e alla Procura della Repubblica per i profili di indagine di competenza.

Il 18 giugno il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la conclusione del piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici che ha comportato la revoca della parità a ben 47 scuole sulle 70 ispezionate.

“Da questo governo nessuna tolleranza verso chi non rispetta la legge. Ribadiamo il nostro impegno costante per garantire standard di qualità a tutti gli studenti, che frequentino scuole statali o paritarie”.

Tra le irregolarità più gravi e significative che sono emerse dal piano ispettivo si segnalano:

  • numero di aule insufficienti per accogliere tutte le classi attivate e/o arredi insufficienti in relazione agli studenti iscritti;
  •  mancato rispetto dei quadri orari delle discipline degli indirizzi di studio e in alcuni casi eliminazione totale di alcune discipline;
  • mancanza dei laboratori, dell’azienda agraria nel percorso tecnico agrario, delle cucine e delle derrate alimentari nei percorsi enogastronomici;
  •  assenza del curricolo di educazione civica;
  • funzionamento di più classi quinte collaterali con alto tasso di studenti residenti fuori regione (fino al 90%) dei quali non è dichiarato il domicilio vicino alla scuola ai fini di una regolare frequenza scolastica;
  • personale docente privo di abilitazione e persino del titolo di accesso per l’insegnamento delle discipline;
  • difformità delle ore di servizio indicate nei contratti individuali di lavoro rispetto alle prestazioni lavorative risultanti dai documenti di assegnazione alle classi;
  • grave inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di esami di idoneità ed esami integrativi;
  • lacune e incongruenze nella tenuta dei registri cartacei ed elettronici che minano la veridicità di quanto attestato.

Oltre ai controlli, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Semplificazione, recante una serie di misure che intervengono sul contrasto al fenomeno dei “diplomifici”.

In primo luogo, il DDl prevede che l’Ufficio Scolastico Regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola.

La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire entro il 31 luglio precedente all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

Lo studente può sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale, con previsione di un presidente di commissione d’esame esterno alla scuola.

Non sarà più possibile, quindi, recuperare tre o quattro anni di scuola secondaria di secondo grado con un solo esame, come spesso viene pubblicizzato in rete.

Si prevede inoltre l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole paritarie, di adottare gli strumenti della pagella elettronica, del registro e del protocollo elettronico per attestare le presenze degli studenti e impedire la registrazione in data anteriore di iscrizioni che avvengono successivamente, l’individuazione del numero minimo di studenti per la costituzione delle classi dei vari anni di corso.

A tutto questo si aggiunge la firma di un Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza che ha l’obiettivo di potenziare le attività d’indagine.

“Si tratta di interventi fondamentali e non rinviabili, che consentiranno di valorizzare il ruolo delle tante scuole paritarie che operano correttamente nell’ambito del sistema nazionale di istruzione”, afferma il Ministro Valditara.

A parere di chi scrive sarebbe riduttivo e ingeneroso liquidare il fenomeno come un esempio di malcostume del Mezzogiorno, sulla considerazione che gli istituti coinvolti sono in prevalenza meridionali, soprattutto campani.

In realtà, i candidati a una maturità compiacente scendono al Sud da tutta Italia, un po’ come gli aspiranti avvocati che un tempo si recavano dal Nord a Catanzaro per superare gli esami di abilitazione in una sorta di “turismo forense”.

Ad oggi, dunque, nonostante il Governo si è mosso per arginare le storture, si coglie ancora una parità imperfetta.

Si è uguali in tutto oppure…. non lo si è completamente!

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