Riliquidazioni 22, 23, 24 e 25 alla luce del CCNL 23/12/2025

In questi ultimi mesi, il dubbio che tormenta le segreterie scolastiche riguarda la possibilità, o meno, di procedere alle riliquidazioni pensionistiche e previdenziali alla luce del nuovo CCNL siglato il 23/12/2025 per i pensionati del triennio 22-24 e, a questo punto, anche per quelli del 2025. 

Pareri ne circolano parecchi in rete e non tutti coincidenti e, alla luce di questa considerazione, non vuole, il presente contributo, essere l’ennesimo parere che si aggiunge ai tanti o aumentare la pletora delle ipotesi e dei “secondo me” già parecchio confusa.

Per queste motivazioni cercheremo di fare il punto sulla situazione, cercando di spiegare in maniera “semplice”,( per quanto la tematica lo consenta) e, senza nessuna pretesa, ipotizzare una possibile soluzione allo stallo nel quale ci ritroviamo.

Riprendo lo spunto da un mio precedente contributo su questa rivista per fissare alcuni punti salienti:

….. “Perché necessario “Riliquidare” e cosa si intende per “Riliquidazione” su Passweb?

La riliquidazione su Passweb (la piattaforma INPS per la gestione delle posizioni previdenziali del personale pubblico) è un’operazione necessaria quando cambiano gli elementi retributivi che incidono sul calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio (TFS/TFR). La riliquidazione consiste nel ricalcolo del trattamento pensionistico o del TFS/TFR alla luce di nuovi dati economici o giuridici che modificano la retribuzione utile.
In altre parole, si tratta di aggiornare la posizione previdenziale o la pensione già calcolata, inserendo le variazioni retributive intervenute dopo la prima liquidazione. 

La riliquidazione diventa necessaria in vari casi, come per esempio  il Rinnovo contrattuale Nazionale (CCNL).


Quando viene firmato un nuovo contratto collettivo con decorrenza retroattiva (es. quello ultimo siglato a Dicembre 2025 ma retroattivo dal 1° Gennaio 2022), vengono riconosciuti arretrati e nuove tabelle stipendiali…”

Ma in che senso: “cambiano gli elementi retributivi con il nuovo CCNL”…, per chi è andato in pensione ( per es. a settembre 2022) cosa riguardano i miglioramenti del 2023 e 2024 e quali sono i dubbi che ci poniamo?

Cominciamo a ragionare sulla attenta lettura delle norme contrattuali.

  • Art 12 commi 1 – 2 – e 3  del CCNL 23/12/2025:

… “1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18/1/2024 dalla tabella E1.5 e dalla tabella C1, rispettivamente per il personale ATA e per i docenti, sono incrementati: – per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; – per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; – con decorrenza dall’1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1. 

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all’allegata Tabella A2. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dall’1/1/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L’erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 

3 del D.L. n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l’anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea… “

Facendo una estrema sintesi semplificatrice: per gli anni 2022 e 2023 la IVC ( Indennità di Vacanza Contrattuale già corrisposta) viene considerata come esaustiva per il personale in servizio.

Un nuovo aumento lo abbiamo avuto dal 2024 con la tabella A1  ( ecco perché le tabelle pubblicate prevedono un solo aumento dal 01/01/2024, tralasciando gli anni 22 e 23).

Ma se questo è accaduto al personale in servizio, come dobbiamo comportarci coi pensionati che in servizio non  erano?

Qui entra in ballo un nuovo articolo (art 13  Effetti dei nuovi stipendi -comma 2 – del CCNL 23/12/2025) che testualmente recita: …

  • “… 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2022-2024 23 personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro…”

Ecco il problema, abbiamo necessità di chiarire:   

L’IVC , la vacanza contrattuale del 2022 e 2023 è stipendio a tutti gli effetti ? ……….”

Potrebbe sembrare una domanda retorica, ma non tanto visto i contributi e i pareri discordanti espressi da più parti, perché se la risposta fosse affermativa, allora le IVC si potrebbero considerare ” Miglioramenti contrattuali” e pertanto applicheremmo tranquillamente l’art 13 c. 2  del CCNL siglato il 23/12/2025 che afferma vadano riconosciuti, ai pensionati 22-23-24 e…25, secondo la procedura già seguita con CCNL 06/12/22, questa volta solo per la rideterminazione a pensione, perché per la Buonuscita TFS/TFR non dovremmo fare nulla a norma dell’ultima alinea dell’art 13 c 2 già citato.

Se la risposta fosse negativa o riguardasse SOLO il personale in servizio, allora ai pensionati competerebbe SOLTANTO l’aumento contrattuale del 2024 Tab. A1 per la rideterminazione pensione e non gli importi intermedi della I.V.C. 22 e 23 né per pensione né per buonuscita/TFR.

L’Unico Ufficio Territoriale che si è espresso in merito è l’A.T. delle Marche ( nota 8344 del 14/03/2026) e sembrerebbe condividere la tesi affermativa per  la pensione come di seguito riportato:

” Anno 2022 = importi tabellari CCNL 2019.21 + IVC 2022

– Anno 2023 = importi tabellari CCNL 2019.21 + IVC 2023 + UNA TANTUM + Elemento perequativo

– Anno 2024 = Tabella A2 del CCNL 2022.24

– Anno 2025 = importi tabellari CCNL 2022.24 + IVC 2025.

Il presente contributo, con il solo intento di fare chiarezza e senza pretese di esaustività, spera di aver raggiunto lo scopo nella consapevolezza che tali tematiche non dovrebbero essere appannaggio di un solo A.T. a livello nazionale, ma sarebbe opportuno e auspicabile che intervenisse l’INPS stessa come Direzione Generale o anche il MIM fornendo le dovute chiarificazioni indifferibili .

Lascia un commento