Il Dott. Sergio Carpentieri oggi approfondisce il tema: “Riconoscimento ai fini giuridici dell’anno 2013”. Lo fa in modo completo ma molto comprensibile, nonostante la valenza giuridica, analizzando la sentenza Corte d’Appello Firenze n. 66 del 30/01/2024.
Il caso giudiziario riguarda una docente, con precariato di lungo corso, assunta a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2015.
Superato il periodo di prova e confermata in ruolo, chiedeva il decreto di ricostruzione della propria carriera, con riconoscimento anche del servizio pre-ruolo, ma, nel decreto stesso, non le veniva riconosciuto l’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera e delle successive progressioni stipendiali, in quanto, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in attuazione del D.L. 78/2010, l’anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell’anno 2013 non poteva essere ritenuta utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
La docente ricorreva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lucca chiedendo il riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell’anno 2013, previa disapplicazione del proprio decreto di ricostruzione della carriera.
Ma il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 235/2022, si pronunciava negativamente nel merito e respingeva il ricorso.
La ricorrente non accettava la decisione dei giudici di Lucca e si rivolgeva alla Corte d’Appello di Firenze che, di recente, si è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 che ha accolto nel merito le tesi dell’appellante, dichiarando il diritto della medesima al riconoscimento ai fini giuridici dell’anno 2013 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche del suddetto anno di servizio, oltre al pagamento delle eventuali differenze stipendiali derivanti dal nuovo decreto, compresi gli interessi legali, alla relativa regolarizzazione contributiva ed assicurativa a favore dell’Inps ed al pagamento delle c.d. spese di lite.
In conclusione, il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ed accolto dalla Corte d’Appello di Firenze, in base al quale il blocco legale delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco”, con esclusione, dunque, dell’opposta interpretazione estensiva della norme in materia, risulta fondamentale in quanto potenzialmente in grado di rimettere in discussione e portare alla revisione integrale decine di migliaia di ricostruzioni di carriera di tutti quei docenti ed Ata che hanno subito il medesimo pregiudizio della vittoriosa appellante.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Sergio Carpentieri.
Riconoscimento ai fini giuridici dell’anno 2013. Sentenza Corte d’Appello Firenze n. 66 del 30/01/2024
Il caso giudiziario che analizzeremo oggi, con importanti risvolti legati alla progressione giuridica delle carriere del personale della Scuola, riguarda una docente, con precariato di lungo corso, assunta a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2015.
Superato il periodo di prova e confermata in ruolo, chiedeva il decreto di ricostruzione della propria carriera, con riconoscimento anche del servizio pre-ruolo, ma, nel decreto stesso, non le veniva riconosciuto l’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera e delle successive progressioni stipendiali, in quanto, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in attuazione del D.L. 78/2010, l’anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell’anno 2013 non poteva essere ritenuta utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
La docente ricorreva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lucca chiedendo il riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell’anno 2013, previa disapplicazione del proprio decreto di ricostruzione della carriera, nonché la condanna del Ministero dell’Istruzione a pagare ogni eventuale differenza spettante in conseguenza del corretto inquadramento, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e assicurativa, mediante il versamento delle differenze dovute.
Ma il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 235/2022, si pronunciava negativamente nel merito e respingeva il ricorso, in quanto veniva sostenuto che il blocco della progressione economica imposto dalla legge comportasse necessariamente, nella ricostruzione della carriera, l’esclusione dell’anno 2013 anche dal punto di vista giuridico.
In altri termini, si reputava che il blocco legale dovesse essere interpretato lato sensu, rendendo così del tutto vana, ed in via definitiva, l’attività lavorativa prestata nel corso di quell’anno e negando, di fatto, un anno intero di lavoro effettivamente prestato e maturato ai fini della progressione di carriera.
La ricorrente non accettava la decisione dei giudici di Lucca e si rivolgeva alla Corte d’Appello di Firenze che, di recente, si è pronunciata sulla questione con la sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, che costituirà il tema centrale della presente disamina.
Ma procediamo con ordine ed esaminiamo il quadro normativo di riferimento in merito al suddetto blocco della progressione economica della carriera del personale scolastico.
Tutto ha inizio negli anni della c.d. spending review, con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all’articolo 9 “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, comma 1, stabiliva che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 …”.
Nello specifico, per il personale docente e Ata della Scuola, il comma 23 sanciva che “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Per inciso, dalla lettera della disposizione de quo risulta piuttosto evidente come essa avesse decretato il blocco della progressione economica con riguardo agli anni 2010, 2011 e 2012, in ragione del dichiarato contenimento della spesa pubblica, ma non anche della progressione giuridica che, dunque, appare implicitamente riconosciuta.
Ma su questo punto ritorneremo tra poco, essendo dirimente della controversia giudiziaria a cui si è fatto cenno.
In seguito, prima il comma 2 del Decreto Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3 e poi il C.C.N.L. Comparto Scuola del 13 marzo 2013, statuivano, rispettivamente, il recupero degli anni 2010 e 2011, ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali, nonché dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.
Successivamente, il citato D.P.R. 122/2013, all’articolo 1, comma 1, lettera b) prorogava fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni contenute nel summenzionato articolo 9, comma 23, del D.L. 78/2010, estendendo, pertanto, il mancato riconoscimento della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici anche al servizio reso nel 2013.
Infine, con apposito C.C.N.L. siglato in data 7 agosto 2014, erano reperite le risorse da destinare, tra le altre finalità, al recupero dell’anno 2012 per il personale del comparto Scuola.
Tornando alla questione in parola, è appena il caso di segnalare che già un noto studio legale, prima della sentenza d’appello citata, aveva presentato una richiesta alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, allo scopo di indurre la Commissione europea ad intervenire per eliminare ogni vincolo posto al libero esercizio dell’attività sindacale, in ossequio alla normativa europea a tutela della libertà sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva, in funzione proprio dello sblocco dell’avanzamento professionale del personale scolastico per l’anno 2013.
In verità, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale delle norme sopra richiamate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 della Costituzione, con la sentenza n. 219 del 09 luglio 2014 s’era pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità e/o infondatezza della questione.
Tuttavia, nella stessa sentenza già si sottolineava che, con riguardo “alla intervenuta proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, per l’attuazione di una politica di riequilibrio del bilancio, “implicano sacrifici gravosi”, che “non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi…”.
Ma, ancor più nella successiva sentenza n. 178 del 23 luglio 2015, la Consulta aveva chiaramente precisato che il blocco economico era da ritenersi legittimo solo se di natura temporanea.
In altri termini, l’eccezionalità delle norme in parola era strettamente collegata alla sua efficacia temporale circoscritta. Difatti, per i giudici costituzionali, “se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno … è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum”.
Il carattere ormai “sistematico” della suddetta sospensione aveva finito con il comprimere e sacrificare il diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 della Costituzione e, pertanto, “non è più tollerabile”.
In conclusione, per i giudici della Consulta, “solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza”.
Dunque, con la suddetta sentenza n. 178/2015, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano decretato, per la parte economica, il blocco della contrattazione collettiva nella Scuola e, dunque, avevano causato una sospensione “strutturale” e non temporanea delle attività negoziali e contrattuali, stabilendo che il blocco stipendiale imposto per legge non poteva essere perpetuo, ma limitato nel tempo.
Si tenga conto, inoltre, che negli ultimi anni le istanze di molti docenti, volte al riconoscimento giuridico dell’anno 2013, hanno trovato riscontro in numerose aule giudiziarie, come nel caso del Tribunale di Marsala che lo scorso anno, con la sentenza n. 104 del 21 febbraio 2023, ha accolto in primo grado il ricorso di un docente di scuola secondaria di II grado, facendo leva proprio sulla citata sentenza della Consulta n. 178/2015.
Orbene, come si diceva, innanzi al Giudice del Lavoro di Lucca la docente ricorrente provava a far valere le proprie ragioni, sostenendo che il mancato riconoscimento giuridico dell’anno 2013 le aveva provocato un danno, poiché non le sarebbe stata più attribuita alcuna utilità né giuridica, né economica con riguardo al medesimo periodo.
E, poiché l’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 aveva, sì, bloccato la valenza economica della progressione di carriera per gli anni 2011, 2012 e 2013, in funzione del contenimento della spesa pubblica, ma non già quella giuridica, la ricorrente chiedeva di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento ai soli fini giuridici dell’anno 2013, con l’effettuazione di una nuova ricostruzione della carriera che includesse l’anno suddetto, oltre al pagamento di ogni eventuale differenza economica spettante in conseguenza del corretto inquadramento ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ed assicurativa, con il versamento delle differenze dovute.
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza poi appellata, aveva respinto il ricorso sostenendo che, per legge, gli anni dal 2010 al 2013 non erano utili ai fini delle progressioni economiche e che, successivamente, solo gli anni 2010, 2011 e 2012 erano stati recuperati per effetto di provvedimenti o accordi collettivi, mentre il blocco era rimasto fermo per l’anno 2013.
Dunque, il decreto di ricostruzione della carriera era coerente con i suddetti presupposti normativi, poiché il blocco legale ai fini della progressione economica comportava che, in sede di ricostruzione della carriera, l’anno 2013 dovesse essere escluso anche dal punto di vista giuridico.
E ciò in quanto il riconoscimento anche ai fini giuridici del 2013 avrebbe comunque prodotto effetti riflessi sul trattamento economico degli anni successivi al 2013, conseguenza esclusa dal D.L. 78/2010. Considerato, dunque, che il blocco legale relativo all’anno 2013 era stato ritenuto legittimo dalla citata sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale (anche se, elemento del tutto trascurato dal Tribunale di Lucca, dagli stessi giudici costituzionali era stata censurata e dichiarata illegittima, come detto, la sospensione “strutturale” e non temporanea delle attività negoziali e contrattuali, sancendo, pertanto, che il blocco legale non poteva essere perpetuo), la domanda di riconoscimento ai soli fini giuridici del 2013, unico oggetto del ricorso, era da ritenersi infondata ed il ricorso respinto.
La sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Lucca era appellata dalla ricorrente innanzi alla Corte d’Appello di Firenze.
In breve, la stessa sosteneva che la sentenza de quo aveva finito con l’ampliare il blocco legale, trasformandolo da temporaneo di tipo economico (riferito ai soli anni oggetto della normativa che lo disponeva e, come tale, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale), in definitivo di tipo giuridico e di conseguenza economico, determinando così una limitazione che non si esauriva negli anni bloccati, ma avrebbe continuato ad influire sull’intero sviluppo successivo della carriera della docente.
Alla stessa veniva sottratto, dunque, un anno di servizio dalla ricostruzione del periodo utile per passare nelle fasce stipendiali successive e maturare le differenze retributive da progressione economica.
In pratica, era come se nell’anno 2013 l’appellante non avesse per nulla lavorato.
Pertanto, atteso che la giurisprudenza costituzionale, come si è visto, aveva già più volte affrontato il tema (anche con le sentenze nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014 e 167/2020, 683/2021), ritenendo fondamentalmente legittima la disciplina a patto che la stessa fosse condizionata al rispetto di rigidi limiti di natura temporale, l’appellante sosteneva che, per il principio di supremazia delle norme costituzionali, l’unica interpretazione percorribile fosse quella costituzionalmente orientata e, dunque, chiedeva l’accoglimento pieno dell’appello.
Ebbene, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, ha accolto nel merito le tesi dell’appellante, dichiarando il diritto della medesima al riconoscimento ai fini giuridici dell’anno 2013 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, con il riconoscendo anche del suddetto anno di servizio, oltre al pagamento delle eventuali differenze stipendiali derivanti dal nuovo decreto, compresi gli interessi legali, alla relativa regolarizzazione contributiva ed assicurativa a favore dell’Inps ed al pagamento delle c.d. spese di lite.
Nel giudizio de quo, rilevano i giudici d’appello, non è in discussione la legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L. 78/10 (come convertito nella L. 122/10 e ss.mm.ii.), con il blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013, bensì occorre esclusivamente disputare di come tali norme debbano essere interpretate, con riguardo al contenuto ed agli effetti del blocco stesso.
Il Tribunale di Lucca motivava la sua decisione di primo grado, limitandosi ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economiche per il 2013 ed era stato perciò ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva a quell’anno, in quanto anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco.
Ma gli stessi giudici non prendevano assolutamente in considerazione la circostanza che il blocco normativo delle progressioni economiche era legittimo solo in quanto produttivo di effetti temporanei, limitati esclusivamente al periodo oggetto del blocco e non permanenti e strutturali.
E ciò è sancito dalla citata sentenza n. 178/2015 della stessa Consulta, che aveva ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle precedenti versioni.
Non era possibile vanificare ogni effetto, non solo economico ma anche giuridico, del servizio reso dalla docente nel 2013, come se per quell’anno la stessa avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza ricavarne alcuna utilità riflessa ai fini della progressione secondo il regime degli scaglioni.
Pertanto, confortati dalla nutrita giurisprudenza costituzionale in materia di blocco normativo delle progressioni economiche, i giudici di seconda istanza concordano con l’appellante quanto al riconoscimento del 2013 dal punto di vista giuridico e, quindi, come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità.
Per inciso, poiché, oltre all’appello principale, era riproposta dall’Avvocatura dello Stato, per conto del MIM – U.S.R. Toscana – A.T.P. di Arezzo, eccezione di prescrizione quinquennale, in relazione al periodo anteriore al quinquennio a ritroso della diffida già comunicata dalla docente, tale eccezione non è ritenuta per nulla controversa, in quanto la stessa appellante aveva chiesto di riconoscere le eventuali differenze esclusivamente per i cinque anni a ritroso dalla diffida interruttiva della prescrizione.
Così pure, con riguardo all’appello incidentale condizionato, riproposto dall’INPS in funzione della regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto, conseguente all’accoglimento della domanda della docente, appurata la fondatezza dell’appello principale, è accolto anche quello incidentale.
In conclusione, il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ed accolto dalla Corte d’Appello di Firenze, in base al quale il blocco legale delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco”, con esclusione, dunque, dell’opposta interpretazione estensiva della norme in materia, risulta fondamentale in quanto potenzialmente in grado di rimettere in discussione e portare alla revisione integrale di decine di migliaia di ricostruzioni di carriera di tutti quei docenti ed Ata che hanno subito il medesimo pregiudizio della vittoriosa appellante.
Attendiamo fiduciosi.
