Richieste di rivalsa INPS: illegittimità della pretesa risarcitoria in assenza della prova del danno

Richieste di rivalsa INPS: illegittimità della pretesa risarcitoria in assenza della prova del danno

Il Dott. Alberico Sorrentino, con il suo contributo odierno, ci parla di una problematica importante presente nelle Istituzioni Scolastiche e cioè: “Richieste di rivalsa INPS: illegittimità della pretesa risarcitoria in assenza della prova del danno”.

L’INPDAP, precedente erogatore delle pensioni, dal 2012 è stato soppresso ed accorpato all’INPS, dando vita al a quello che è stato definito “Super INPS”.

Per aver diritto alla pensione occorre che siano versati i relativi contributi, sia da parte del dipendente, sia da parte della scuola.

Dall’1/01/1996, per effetto dell’art.2, comma 1, della L. n.335/95, è stata istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, che ha comportato l’obbligo iscrittivo delle P.A.

L’instaurazione del rapporto assicurativo determina l’obbligo a carico del datore di lavoro al versamento dei contributi.

La quantificazione del debito contributivo deriva dalla retribuzione percepita dal lavoratore, che costituisce quindi la base imponibile, e dall’applicazione delle aliquote.

La Legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha imposto all’allora INPDAP di corrispondere ai beneficiari del trattamento TFS/ TFR, cioè o a coloro che sono andati in pensione o ai titolari di contratti a tempo determinato (supplenti annuali e/o temporanei), gli interessi moratori per i periodi di ritardata liquidazione imputabile agli Enti/Amministrazioni, nel caso specifico le istituzioni scolastiche, contro le quali poi promuovere l’azione di rivalsa. Pertanto le sedi provinciali INPS stanno inondando le istituzioni scolastiche di ingiunzioni di pagamento a titolo di rivalsa per tardive comunicazioni TFS/TFR, presentate telematicamente oltre il termine ordinatorio di 15 giorni dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, intimando alle stesse il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio di 90 giorni.

Occorre però fornire la prova circa l’effettività del danno patito dall’ente previdenziale, poiché la mera corresponsione degli interessi non di per sé sufficiente, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione della prestazione dovuta l’INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali già accantonati presso l’Ente lucrando di conseguenza sugli interessi riconosciuti sul loro deposito. (Vedi da ultimo Nota USR Sicilia 9338 del 08 marzo 2024)

Solo nel caso in cui l’atto dovesse contenere tutti gli elementi ritenuti indispensabili dall’Avvocatura, si potrà prendere in considerazione l’opportunità di soddisfare la richiesta di rimborso. Nell’articolo sono elencate tutte le azioni che la scuola dovrà effettuare.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
___________
Contributo del Dott. Alberico Sorrentino.

Richieste di rivalsa INPS: illegittimità della pretesa risarcitoria in assenza della prova del danno

L’INPDAP, istituto di previdenza che erogava le pensioni ai dipendenti statali, tra cui anche al personale scolastico, come è noto, dal 2012 è stato soppresso ed accorpato all’INPS, dando vita al a quello che è stato definito “Super INPS”.

La fusione è stata prevista dall’articolo 21 del Decreto Salva Italia, nell’ambito della manovra finanziaria del Governo Monti.

Per aver diritto alla pensione occorre che siano versati i relativi contributi, sia da parte del dipendente, sia da parte della scuola.

Il versamento dei contributi previdenziali è obbligatorio, ed avviene mediante ritenute mensili effettuate sullo stipendio lordo del dipendente da parte della scuola e versate all’INPS.

Dall’1/01/1996, per effetto dell’art.2, comma 1, della L. n.335/95, è stata istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, che ha comportato l’obbligo iscrittivo delle P.A.

L’instaurazione del rapporto assicurativo determina l’obbligo a carico del datore di lavoro al versamento dei contributi.

La quantificazione del debito contributivo deriva dalla retribuzione percepita dal lavoratore, che costituisce quindi la base imponibile, e dall’applicazione delle aliquote.

La Legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha imposto all’allora INPDAP di corrispondere ai beneficiari del trattamento TFS/ TFR, cioè o a coloro che sono andati in pensione o ai titolari di contratti a tempo determinato (supplenti annuali e/o temporanei), gli interessi moratori per i periodi di ritardata liquidazione imputabile agli Enti/Amministrazioni, nel caso specifico le istituzioni scolastiche, contro le quali poi promuovere l’azione di rivalsa. Sulla scorta di tale disposizione normativa, le sedi provinciali INPS stanno inondando le istituzioni scolastiche di ingiunzioni di pagamento a titolo di rivalsa per tardive comunicazioni TFS/TFR, presentate telematicamente oltre il termine ordinatorio di 15 giorni dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, intimando alle stesse il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio di 90 giorni.

La vicenda merita una ricostruzione storica anche al fine di comprenderne la portata e, ci si augura in tempi celeri, definire una soluzione tra Amministrazioni centrali.

Nell’informativa INPDAP n. 7 del 10 aprile 2003, l’allora Ente di previdenza aveva optato per un regime di flessibilità nei confronti delle scuole

“Tenuto conto delle obiettive difficoltà di applicazione della citata normativa nel Comparto Scuola, interessato ad una rideterminazione delle competenze con significative conseguenze organizzative, in attesa di definire ogni “pendenza” anche di natura contributiva con il MIUR, gli Uffici Provinciali dovranno limitarsi a quantificare gli eventuali interessi a carico del datore di lavoro, senza però procedere ad azione di rivalsa nei confronti delle Istituzioni Scolastiche”.

Successivamente con la nota operativa INPDAP N. 22 del 9 settembre 2008, l’Istituto ha cambiato decisamente orientamento e nel disciplinare le modalità di recupero degli interessi corrisposti sui trattamenti previdenziali per ritardi imputabili a Enti e Amministrazioni, è stato stabilito che l’azione deve essere obbligatoriamente esercitata verso qualunque Ente e Amministrazione, compresi gli Istituti Scolastici.

L’INPS con il messaggio n. 3550, pubblicato sul sito il 10 ottobre 2023 (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.10.messaggio-numero-3550-del-10-10-2023_14290.html), ha riepilogato le istruzioni fornite nel tempo per quanto riguarda il recupero degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR) per via di ritardi imputabili alle Amministrazioni o agli Enti datori di lavoro.

In questi casi, infatti, come previsto dalla legge n. 412/ 1991, l’Istituto provvede al pagamento degli interessi di mora in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria.

Il nuovo messaggio fa seguito alle indicazioni già contenute nelle note operative INPDAP n. 22 del 9 settembre 2008 e n. 35 del 17 giugno 2009.

L’INPS, quanto al termine prescrizionale, confermando quanto già disposto dalla nota operativa n. 22/2008, ha precisato che per il recupero degli interessi di mora tramite azioni di rivalsa continua ad applicarsi l’ordinario termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.

Sul punto, data l’assenza di interventi da parte del Ministero è degno di menzione l’intervento dell’USR per la Lombardia, con nota prot. n. 2303 del 11-03-2013, che ha reso noto il parere ricevuto dall’Avvocatura distrettuale di Milano con riferimento all’esercizio del diritto di rivalsa INPDAP avverso le istituzioni scolastiche causa ritardato pagamento TFR.

La nota dell’Avvocatura, richiamando la sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2010, pone l’accento sull’indeterminatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall’INPS.

L’Ente di previdente è tenuto, infatti, a fornire la prova del relativo danno previdenziale, non integrabile attraverso la produzione di meri prospetti relativi al pagamento degli interessi  corrisposti, dovendosi per contro dimostrare, per ciascuna posizione non solo l’effettivo ritardo con cui l’Amministrazione interessata abbia trasmesso i dati, ma anche la circostanza che tale ritardo sia ingiustificato.

Il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata secondo criterio probabilistico ad un esito favorevole, posto che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del provvedimento;

l’ingiustizia del danno non può prescindere, quindi, dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato (T.A.R. Puglia, Lecce Sez. III, 12 2022, n. 590).

Occorre, infine, fornire la prova circa l’effettività del danno patito dall’ente previdenziale, poiché la mera corresponsione degli interessi non di per sé sufficiente, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione della prestazione dovuta l’INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali già accantonati presso l’Ente lucrando di conseguenza sugli interessi riconosciuti sul loro deposito. (Vedi da ultimo Nota USR Sicilia 9338 del 08 marzo 2024).

Solo nel caso in cui l’atto dovesse contenere tutti gli elementi ritenuti indispensabili dall’Avvocatura, si potrà prendere in considerazione l’opportunità di soddisfare la richiesta di rimborso.

La Scuola dovrà quindi, prioritariamente, contestare la richiesta dell’INPS, allegando ogni documentazione utile per attestare il pagamento nei termini.

Solo nell’ipotesi in cui la scuola intimata fornisca elementi validi a certificare la non sussistenza del credito, l’INPS procederà allo storno dell’accertamento, se assunto nello stesso esercizio finanziario, ovvero, se l’accertamento risulti assunto in esercizi precedenti, alla richiesta di svalutazione del credito.

In ogni caso prima di procedere al pagamento delle somme richieste, sarebbe opportuno che l’Istituto comunicasse l’istanza di rivalsa all’Ufficio Scolastico Regionale competente, chiedendo, per uniformità di indirizzo amministrativo, precise istruzioni in ordine al dovuto pagamento o per contestare la richiesta dell’INPS.

In mancanza di risposta dell’USR la scuola può contestare direttamente la richiesta risarcitoria dell’INPS, allegando ogni eventuale documentazione utile ed eccependo altresì, l’illegittimità della pretesa creditoria sulla scorta delle indicazioni dell’Avvocatura di Milano nonché della sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2010. In specie eccependo la mancata prova da parte dell’INPS sia del danno effettivamente subito, che dell’eventuale comportamento colposo tenuto dall’amministrazione scolastica.

Nella denegata ipotesi in cui le deduzioni fornite dalla scuola in riscontro alla lettera di richiesta di interessi di rivalsa non siano ritenute soddisfacenti dalla Sede INPS in fase di riesame della pratica, la scuola stessa sarà informata dell’inoltro della pratica al contenzioso per l’avvio dell’azione legale di recupero del credito.

La controversia sarà comunque trattata dall’Avvocatura dello Stato secondo le regole ordinarie (la cognizione della stessa è infatti del giudice ordinario. Da ultimo Corte Conti Sez. Lazio, sent n 517/2012).

Quanto sopra nella previsione di addivenire, in tempi celeri, ad un accordo tra il MIM e l’INPS per l’eventuale restituzione a livello centrale di quanto complessivamente dovuto dalle Scuole e con l’auspicio da ultimo che con l’avvio del nuovo anno scolastico 24/25 si avvii concretamente la stagione delle semplificazioni con riguardo alle pratiche di cessazione del servizio dei dipendenti della scuola.

Lascia un commento