Il Dott. Pasquale Fraterno, nostro esperto di Ricostruzioni di carriera, oggi approfondisce una novità molto importante per questa tematica: Provvedimento di “riallineamento della carriera”: nota del 10 Maggio 2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Infatti il 10 maggio scorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la “nota” – prot. 125967 – avente per oggetto “Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4 comma 3 del DPR n. 399/1988”; “nota” molto interessante, con dei punti meritevoli di attenzione e di approfondimento.
La disposizione appena indicata, dispone, per i neo-immessi in ruolo (docenti e ata) dall’a.s. 2023/2024, la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il seguente “meccanismo” della valutazione del servizio pre-ruolo:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”:
- i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
- l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.
La “nota” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su questo punto si esprime in tal senso:
“Peraltro, le modifiche introdotte dal DL 69/2023, per ovviare alla Procedura d’infrazione UE 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex art. 4 comma 3 del DPR 399/1988, anche se solo per il personale immesso in ruolo a far data dell’anno scolastico 2023/2024”.
Pertanto le Istituzioni scolastiche sono tenute alla determinazione di un “decreto di definizione di progressione di carriera” attraverso il portale SIDI e successivamente trasmettere il provvedimento alla locale RTS per i relativi controlli di competenza, ai fini del visto di regolarità e adeguamento dell’anzianità giuridica ed economica.
Fermo restando la possibilità per il personale interessato di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.
Per quanto concerne la prescrizione del diritto alla “ricostruzione di carriera” e del diritto al “riallineamento della carriera”, la presente “circolare”, confermando quanto già precedentemente indicato nella nota n. 28/2021, chiarisce quanto segue:
“Anche tale diritto (quello del riallineamento), come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio”.
In estrema sintesi, il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – “non va più in prescrizione”, così come il provvedimento per il recupero dell’anzianità economica (1/3).
Pertanto, il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo e facoltà di chiedere per il tramite di una formale richiesta alla scuola di titolarità il relativo provvedimento di riallineamento, fermo restando valida e applicabile la prescrizione quinquennale degli arretrati non solo sul procedimento della ricostruzione di carriera ma anche su eventuali arretrati spettanti a seguito del riallineamento.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
____________
Contributo del Dott. Pasquale Fraterno.
Provvedimento di “riallineamento della carriera”: nota del 10 Maggio 2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Il 10 maggio scorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la “nota” – prot. 125967 – avente per oggetto “Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4 comma 3 del DPR n. 399/1988”; “nota” molto interessante, con dei punti meritevoli di attenzione e di approfondimento.
In primis e per completezza d’informazione si segnala quanto previsto, proprio dal riferimento normativo indicato nell’oggetto della citata “circolare” – DPR 399/88 – art. 4 comma 3:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Dal disposto normativo appena indicato e richiamato tra l’altro dallo stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è chiaro che: solo al raggiungimento di determinate anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni):
“In altri termini, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio”.
Altra questione trattata, sempre in merito al “riallineamento della carriera”, è la conseguenza di quanto disposto dal DL 69/2023 – “Decreto Salva Infrazioni” -, in meteria di “ricostruzione di carriera”, che prevede all’art. 14 quanto segue:
“Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni.
- a) all’articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
b) all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione»;- c) all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità’ contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore delle medesime disposizioni”.
Pertanto la disposizione appena indicata, dispone, per i neo-immessi in ruolo (docenti e ata) dall’a.s. 2023/2024, la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il seguente “meccanismo” della valutazione del servizio pre-ruolo:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”:
- i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
- l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.
La “nota” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su questo punto si esprime in tal senso:
“Peraltro, le modifiche introdotte dal DL 69/2023, per ovviare alla Procedura d’infrazione UE 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex art. 4 comma 3 del DPR 399/1988, anche se solo per il personale immesso in ruolo a far data dell’anno scolastico 2023/2024”.
Ulteriore “passaggio” meritevole di attenzione, segnala che il “recupero” del servizio utile ai soli fini economici è disposto d’ufficio dalla Scuola di titolarità al compimento delle anzianità di servizio prescritte dalla norma di riferimento:
“……le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle ‘ricostruzioni di carriera’, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre la seconda, quella dei ‘riallineamenti di carriera’, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988/1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza. L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di ‘riallineamento di carriera’”.
Pertanto le Istituzioni scolastiche sono tenute alla determinazione di un “decreto di definizione di progressione di carriera” attraverso il portale SIDI e successivamente trasmettere il provvedimento alla locale RTS per i relativi controlli di competenza, ai fini del visto di regolarità e adeguamento dell’anzianità giuridica ed economica.
Fermo restando la possibilità per il personale interessato di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.
Per quanto concerne la prescrizione del diritto alla “ricostruzione di carriera” e del diritto al “riallineamento della carriera”, la presente “circolare”, confermando quanto già precedentemente indicato nella nota n. 28/2021, chiarisce quanto segue:
“Anche tale diritto (quello del riallineamento), come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio”.
In altri termini, la domanda di ricostruzione di carriera, attivata su istanza dell’interessato e il successivo “riallineamento della carriera” per il recupero dell’anzianità economica (1/3) – processato d’ufficio da parte della Scuola – non subisce la prescrizione decennale prevista dall’art. art. 2946 del Codice Civile:
“Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Inoltre, da un’attenta analisi proprio sulla “questione prescrizione”, appare opportuno distinguere, per così dire, due “diverse prescrizioni”:
una prima, in merito alla tempistica legata alla fase di presentazione dell’istanza e una seconda circa la possibilità di percepire gli arretrati senza che questi possano andare in prescrizione.
In estrema sintesi, il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – “non va più in prescrizione”, così come il provvedimento per il recupero dell’anzianità economica (1/3).
Pertanto, il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo e facoltà di chiedere per il tramite di una formale richiesta alla scuola di titolarità il relativo provvedimento di riallineamento, fermo restando valida e applicabile la prescrizione quinquennale degli arretrati non solo sul procedimento della ricostruzione di carriera ma anche su eventuali arretrati spettanti a seguito del riallineamento.
Quest’ultimo elemento, rappresenta una chiara ed inequivocabile novità a cui prestare molta attenzione, sia da parte delle scuole, per evitare contenziosi con il “proprio” personale, sia da parte del personale interessato onde evitare delle perdite economiche proprio in applicazione della prescrizione degli arretrati prevista dall’art. 2948 del Codice Civile.
Di seguito quanto indicato nella circolare in merito alla prescrizione:
“In questo senso, gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall’adozione del provvedimento di “riallineamento di carriera” devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta a interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, essa sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni di cui all’art. 4 comma 3 del DPR 399/1988; viceversa, la prescrizione quinquennale non è applicabile nel caso in cui detta prima sollecitazione , seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l’adozione – anche ove d’ufficio – del provvedimento, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni ridette”.

