Passaggi di ruolo/profilo… come anni di errata interpretazione del Sidi hanno influito sulle posizioni stipendiali dei pensionandi

Da più parti si sta sollevando la problematica dell’errata applicazione, in caso di passaggio di ruolo (per i docenti) o di profilo (per gli ATA), delle norme riportate dai: D.P.R. 345/83, Art. 6 e D.P.R. 399/88, Art. 4, commi 8, 9, 10 e 13, che prevede in caso di passaggio “de quo” la scelta della condizione “più favorevole” per il dipendente.

Cerchiamo di analizzare la questione e di comprendere la problematica.

Cosa accade in caso di passaggio di profilo o ruolo?

L’Art. 4 comma 8 del D.P.R. 399/88 recita:

C8….” Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale….”

Questo comma si applica a TUTTI i passaggi: da doc Primaria a secondaria, da CS ad AA, da AA a Dsga ecc,….

Cioè alla data di immissione nel nuovo Profilo/Ruolo, si applica questo meccanismo, riveniente dall’Art 6 del D.P.R. 345/83 che si chiama “TEMPORIZZAZIONE”.

Sin qui “nulla quaestio”…, il problema sorge all’atto del superamento del periodo di prova (come è noto i periodi sono differenti tra doc. e ATA, per i doc. è sempre un anno, per gli Ata, a secondo della qualifica: 2 mesi CS e 4 mesi AA e Dsga).

In parole semplici, come del resto si sta cercando di fare in tutti questi contributi specialistici, che trattano argomenti ostici soprattutto per chi non conosce simili tematiche, la norma che entra in gioco, è sempre riferita al D.P.R. 399/88 Art 4 c.13 che testualmente recita:

….” Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’Art. 3 del Decreto-Legge 19/06/1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/07/1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli….”.

Attenzione!

Quel: “ … se più favorevoli …”  sta sostenendo che dopo il periodo di prova bisogna riconoscere i servizi pre-ruolo secondo i dettami dei DD.LL. 370 e 576, dicasi “RICOSTRUZIONE DI CARRIERA” e rispetto la Temporizzazione (effettuata dal 1° giorno di immissione nel nuovo ruolo), applicare la “più favorevole”.

In pratica un vero confronto tra: Temporizzazione e Ricostruzione.

Spontanee sorgono le seguenti domande:

  • 1.  Quale delle due è più favorevole per il dipendente?
  • 2.  Come valutare i benefici immediati e duraturi al fine di effettuare una scelta sensata?
  • 3.  Come influirà sulla mia Pensione, Buonuscita o TFR tale scelta?

Fatta questa doverosa premessa che ci auguriamo chiara e comprensibile, affrontiamo adesso la problematica.

Vediamo come si comporta il SIDI in caso di passaggio:

Il SIDI all’atto del passaggio di ruolo, giustamente, attribuisce al dipendente la temporizzazione; il problema sorge alla data di conferma in ruolo per i docenti alla data di decorrenza economica del ruolo per il personale ATA.

In pratica il SIDI fa un confronto tra la temporizzazione (effettuata alla data del passaggio) e la ricostruzione (tutto il servizio di ruolo e pre-ruolo viene riconosciuto come pre-ruolo nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e il restante 1/3 ai soli fini economici).

A questo punto il SIDI opera la cosiddetta “comparazione”.

La comparazione che fa il SIDI riguarda però, solo l’aspetto economico quando la posizione stipendiale della temporizzazione coincide con la posizione stipendiale della ricostruzione di carriera non considerando l’aspetto giuridico, vale a dire l’anzianità ma, ripetiamo, solo l’aspetto economico.

Quando il SIDI considera più favorevole la ricostruzione di carriera (riconoscimento ruolo + pre-ruolo come se fosse pre-ruolo)?

Il SIDI considera la Ricostruzione di Carriera migliorativa rispetto la temporizzazione quando la posizione stipendiale che scaturisce dalla Temporizzazione è inferiore alla posizione stipendiale che scaturisce dal riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore… la considera, in tale ipotesi, più vantaggiosa giuridicamente ed economicamente.

In effetti la norma del datato D.P.R. 399/88 parla solo di “più favorevole” non chiarendo, secondo l’accezione più profonda, il pensiero del legislatore.

Quando si parla di “più favorevole”, a parere di molti (incluso lo scrivente) è da intendersi nell’insieme e cioè sia da un punto di vista economico che dei servizi giuridici.

Cioè anche se il confronto tra le due procedure descritte sopra restituisce (alla data del passaggio) la collocazione nello stesso gradone o fascia stipendiale, non significa necessariamente che la posizione da ricostruzione “non sia migliorativa rispetto alla temporizzazione” (come troviamo scritto sui decreti di passaggio).

In detto confronto non considerare anche l’anzianità giuridica oltre che la posizione stipendiale, come sostenuto sopra, ha creato negli anni, (almeno ultimi 40… ndr), delle incongruenze e ingiustizie palesi e facilmente dimostrabili.

Facciamo un esempio per chiarire la problematica sin qui sintetizzata.

Ipotizziamo che un dipendente, proveniente dal ruolo di CS, diventi AA il 01/9/2018, fascia 15 – 21, con anni 20 Mesi 6 di anzianità (non aveva più di 4 anni pre-ruolo, pertanto non ci sono problemi di riallineamento).

A tale data gli viene applicata la Temporizzazione (che conserva, nelle sue prerogative lo stesso stipendio percepito da CS per raggiungere il quale utilizza l’assegno ad personam) e gli vengono riconosciuti mediante, un meccanismo che in questa sede non viene approfondito, fascia 9-15, con anni 11/ mesi 8 di anzianità Temporizzata.

Dopo 2 mesi (Novembre 2018) gli viene applicata la Ricostruzione, tenendo conto del pre-ruolo da CS + Ruolo da CS sia da anni di servizio svolti in eventuale altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva eventualmente assolto, il tutto considerato pre-ruolo come AA, viene riconosciuta la fascia 9-15, con anni 14/ mesi 4 di anzianità da servizi.

Bene quale è la più favorevole tra Temporizzazione e Ricostruzione?

È vero che la Fascia alla data del passaggio è sempre la 9-15, ma………

C’è un “MA” enorme che smentisce la semplicità con cui, seraficamente e frettolosamente, il Sidi riconosce la Ricostruzione: “Non migliorativa…” rispetto alla Temporizzazione.

Qual è questo dubbio.

Primariamente se è vero che tra le due procedure la Fascia di partenza è uguale (9 -15), l’anzianità conseguente, progressione di carriera, non lo è altrettanto.

Cioè se con la Temporizzazione fascia 9-15 e anni 11 e mesi 8 effettivi, passerà alla 15 dopo 3 anni e 4 mesi di AA.

Con la Ricostruzione fascia 9-15, e anni 14 e mesi 4 effettivi, passerebbe alla 15 dopo solo 8 mesi di AA……

Non c’è dubbio su quale dei due sia preferibile, vero?

In questo esempio, di un caso reale, il dipendente tra le due, con l’obbligatorietà della Temporizzazione da parte del Sidi, ha perso 2 anni e 8 mesi di anzianità.

Il Sidi “non ragiona” secondo questo principio sacrosanto e in caso di passaggio e di pari gradone …. Applica sempre la Temporizzazione anche se la Ricostruzione sarebbe più vantaggiosa come dimostrato.

In passato questo problema è stato risolto dai giudici, un dipendente che preferiva la ricostruzione alla temporizzazione doveva rivolgersi al giudice del lavoro da cui nella stragrande maggioranza dei casi ne usciva vincitore, costringendo le segreterie a rieffettuare il decreto, il MEF a riliquidare, l’Inps a modificare le posizioni assicurative… e… potremmo continuare.

Della cosa, dopo anni di contenzioso, è stata investita la Corte dei Conti, massimo organo costituzionale italiano con funzioni di controllo, giurisdizionali e consultive, che ha il compito di garantire la legittimità, il buon andamento e l’economicità della gestione della spesa pubblica.

La stessa ha analizzato il problema e si è espressa con Deliberazione n. 4/2019, adunanza generale del 15/07/2019, ravvisando l’incongruenza e dando ragione ad una scuola che aveva contestato, per due dipendenti ATA transitate da ruoli di Collab. Scol.ci a quelli degli A.A., l’applicazione obbligatoria della Temporizzazione, approvando i decreti elaborati dal Dirigente Scolastico che riconosceva, invece, la Ricostruzione come più favorevole  ai sensi dell’Art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 30/06/ 2011, n. 123.

La grossa novità e conseguenza di questa sentenza è che ora i dipendenti che abbiano un passaggio di ruolo/profilo, a cui venisse applicata dal SIDI, in automatico la Temporizzazione, potrebbero scegliere e optare per la Ricostruzione, se ritenuta più favorevole.

Attenzione che ci sono casi marginali in cui ciò non è vero e la Temporizzazione sarebbe realmente più vantaggiosa, pertanto la cosa andrebbe valutata con l’ausilio di esperti.

Altra e ultima domanda a cui rispondere: Come questo errore influisce sulla Pensione/Buonuscita/TFR?

Ritornando all’esempio fatto in questo articolo, se un CS che passa AA dal 01/09/2018 gli viene riconosciuta la Temporizzazione con 2 anni e 8 mesi in meno rispetto la Ricostruzione, ciò comporterà un relativo ritardo nella carriera e quindi, nello stipendio.

Confrontiamo le due progressioni:

Progressione anzianità da TemporizzazioneProgressione anzianità da Ricostruzione
01/09/2018 fascia 9    anzianità:   11 anni mesi 801/09/2018 fascia   9  anzianità:   14 anni mesi 4
01/01/2019 fascia 9    anzianità:   12 anni01/05/2019 fascia 15  anzianità:   15 anni
01/09/2020 fascia 9    anzianità:   12 anni mesi 801/09/2020 fascia 15  anzianità:   15 anni mesi 4
01/09/2021 fascia 9    anzianità:   13 anni mesi 801/09/2021 fascia 15  anzianità:   16 anni mesi 4
01/09/2022 fascia 9    anzianità:   14 anni mesi 801/09/2022 fascia 15  anzianità:   17 anni mesi 4
01/01/2023 fascia 15  anzianità:   15 anni01/01/2023 fascia 15  anzianità:   17 anni mesi 8

Come si evince dalla tabella, mentre con la Temporizzazione raggiungerà la fascia 15 solo il 1° Gennaio 2023, con la Ricostruzione l’avrebbe raggiunta già dal 01/05/2019.

Questo Influisce sulla pensione?

Certamente SI!

Un dipendente che va in pensione con il calcolo “Contributivo” (Dal 01/01/2012 il sistema “Retributivo” è stato sostituito col “Contributivo” dal Governo Monti anche per chi al 31/08/1995 aveva più di 18 anni di contributi; Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, ndr) percependo una fascia stipendiale inferiore, avrà uno stipendio inferiore, verserà contributi inferiori percepirà una pensione inferiore.

E per il TFS/TFR?

Il decreto “Salva Italia” del Senatore Monti/Fornero sopra citato, ha rivisto il sistema di calcolo anche per la Buonuscita o TFS, trasformando il calcolo di quest’ultimo istituto previdenziale col sistema ‘Contributivo’, anziché con quello ‘Retributivo’ più favorevole, previsto prima del D.L. 201/2011.

Per il TFS si fa lo stesso ragionamento della pensione, tale errore nella progressione di carriera, per chi ha avuto un passaggio di profilo/ruolo, determina una corrispondente diminuzione della buonuscita tanto maggiore quanto maggiori saranno gli anni di servizio dopo il passaggio, la cui quantificazione potrebbe arrivare a toccare diverse migliaia di Euro.

Stesso dicasi per il TFR che, essendo un compenso strettamente legato alla retribuzione percepita, aumenta all’aumentare di quest’ultima, diminuisce in caso contrario.

Proviamo a moltiplicare per gli anni in cui è stato perpetrato l’errore e traiamo le conseguenze in termini di quantità delle somme perse.

In un prossimo articolo, parleremo come rimediare, anche in parte, all’errore del MIM tenendo conto dei termini prescrizionali previsti dall’Art. 2948 del Codice Civile e come sarebbe possibile applicare un ragionamento sul Sidi per evitare di rifare il decreto a mano in quelle scuole dove la Ragioneria accetta la “scelta” che il dipendente dovesse fare rispetto la temporizzazione. Purtroppo la sentenza della CDC non ha esteso ai DSGA che transitarono dal vecchio ruolo di Resp. Amm.vo tali decisioni per motivazioni che approfondiremo nel prossimo contributo.

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