“Opzione donna” per andare in pensione

"Opzione donna" per andare in pensione

Il Dott. Pasquale Fraterno, in questo contributo, si occupa di: “Opzione donna” per andare in pensione”.

Viene data l’opportunità alle donne che soddisfano i requisiti previsti, di andare in pensione “in anticipo” rispetto ai requisiti ordinari ma con la misura della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

L’opzione donna è stata introdotta in via sperimentale fino al 2015 e successivamente per effetto della Legge di Bilancio, è stata di volta in volta prorogata e dal 2023 sono stati introdotti ulteriori e più stringenti requisiti di accesso.

Infatti, dal 2023, il requisito anagrafico è stato portato a 60 anni che diventano 59/58 se la lavoratrice ha uno/due o più figli.

Ai requisiti anagrafici e contributivi (35 anni) si aggiunge una “condizione soggettiva” che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda, ovvero:

  1. CAREGIVER: assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992;
  2. INVALIDE: riduzione capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
  3. lavoratrice LICENZIATA O DIPENDENTE DI AZIENDA: per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questi casi si prescinde dal numero dei figli e l’età richiesta è 58.

In estrema sintesi, ad oggi, i requisiti da soddisfare per chi volesse accedere alla pensione secondo l’opzione donna sono i seguenti:

Opzione donna “ordinaria”

Requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2021:

  • requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 58 anni di età.

Opzione donna “rivisitata”

Requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2022:

  • requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 60 anni di età senza figli – 59 anni di età con n. 1 figlio – 58 anni di età con n. 2 o più figli;
  • requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2023:requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 61 anni di età senza figli – 60 anni di età con n. 1 figlio – 59 anni di età con n. 2 o più figli.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Pasquale Fraterno.

“Opzione donna” per andare in pensione

La riforma “Monti-Fornero” sulle pensioni del 2011 (L. 214/2011), ha introdotto dal 2012 due “canali ordinari” per accedere alla pensione, ovvero:

  1. la pensione di vecchiaia legata all’età – ad oggi il requisito anagrafico, per gli uomini e per le donne, è di 67 anni – requisito valido fino al 31/12/2026;
  2. la pensione anticipata legata all’anzianità di servizio – ad oggi il requisito è di 41 anni e 10 per le donne e 42 anni e 10 mesi di anzianità per gli uomini – requisito valido fino al 31/12/2026.

Tra l’altro, la stessa riforma ha previsto la revisione dei requisiti legati alla speranza di vita e il calcolo della misura della pensione, per tutti, con decorrenza 2012, secondo il metodo contributivo.

Vista la “portata” della riforma, nel corso degli anni, i diversi governi che si sono succeduti, hanno cercato di trovare soluzioni “alternative”, non strutturali, per consentire “un’uscita” anticipata dal mondo del lavoro.

Tra le diverse “deroghe” previste ai requisiti ordinari per la quiescenza, si segnala, un’alternativa, già in vigore ancora prima della riforma pensionistica “Monti-Fornero”, ma che nell’ultimo decennio è stata presa molto in considerazione, per ovvi motivi.

In primis si segnala la normativa di riferimento ovvero la Legge 243/2004 cosiddetta “Riforma pensionistica Maroni”, che all’art. 1 comma 9 dispone quanto segue:

“In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni  per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.

In buona sostanza, viene data l’opportunità alle donne che soddisfano i requisiti previsti, di andare in pensione “in anticipo” rispetto ai requisiti ordinari ma con la misura della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Si segnala, così come indicato nella norma di cui sopra, che l’opzione donna è stata introdotta in via sperimentale fino al 2015 e successivamente per effetto della Legge di Bilancio, è stata di volta in volta prorogata e dal 2023 l’opzione è stata si prorogata ma  introducendo però ulteriori e più stringenti requisiti di accesso.

Infatti, dal 2023, il requisito anagrafico è stato portato a 60 anni che diventano 59/58 se la lavoratrice ha uno/due o più figli.

Ai requisiti anagrafici e contributivi (35 anni) si aggiunge una “condizione soggettiva” che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda, ovvero:

  1. CAREGIVER: Assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. INVALIDE: riduzione capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;
  3. lavoratrice LICENZIATA O DIPENDENTE DI AZIENDA per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questi casi si prescinde dal numero dei figli e l’età richiesta è 58.

In estrema sintesi, ad oggi, i requisiti da soddisfare per chi volesse accedere alla pensione secondo l’opzione donna sono i seguenti:

Opzione donna “ordinaria

Requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2021:

  • requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 58 anni di età.

Opzione donna “rivisitata

Requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2022:

  • requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 60 anni di età senza figli – 59 anni di età con n. 1 figlio – 58 anni di età con n. 2 o più figli

Requisiti contributi e anagrafici maturati entro il 31/12/2023:

  • requisito contributivo: 35 anni di anzianità di servizio;
  • requisito anagrafico: 61 anni di età senza figli – 60 anni di età con n. 1 figlio – 59 anni di età con n. 2 o più figli.

Si ricorda che, per l’opzione “rivisitata” oltre ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi occorre soddisfare anche le condizioni soggettive, come precedentemente indicato: caregiver, invalide o licenziate.

Infine, per completezza d’informazione si segnala:

  • per il personale della scuola, non si applica la cosiddetta “finestra mobile” di 12/18 mesi, ma bensì trova applicazione la disposizione di cui all’art. 59 comma 9 della L. 449/4997, ossia un’unica “finestra” di uscita con decorrenza 1° settembre;
  • non è previsto il “cumulo” dei contributi al fine di raggiungere i 35 anni di contribuzione richiesti;
  • chi ha maturato il diritto entro la scadenza indicata potrà esercitare il “diritto” anche  successivamente e che si tratta comunque di una modalità di accesso “a domanda” dell’interessato.

Si ribadisce, per una corretta valutazione, che l’opzione donna, come precedentemente indicato, prevede l’applicazione del metodo contributivo sull’intera posizione contributiva, e che tale scelta comporta una perdita di circa il 30/35% della misura, rispetto all’assegno spettante per la pensione anticipata o di vecchiaia.

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