Nota MIM n.74346 del 10/11/2025

Pubblichiamo la Nota MIM n.74346 del 10/11/2025 avente per OGGETTO: Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

1. CANDIDATI La presente nota disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di maturità  per l’anno scolastico 2025/2026.

1.A Candidati interni 1.A.a Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 12 dicembre 2025). 1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 2 febbraio 2026) Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

 1.B Candidati esterni (presentazione domande: 12 novembre – 12 dicembre 2025) L’articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.

Lascia un commento