Nota MIM n.2129 del 27 febbraio 2026

Pubblichiamo la Nota MIM n.2129 del27 febbraio 2026 avente per oggetto: Modalità per la copertura delle supplenze brevi. Aggiornamenti normativi – Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con riferimento alle recenti modifiche normative – art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – si ribadiscono le seguenti indicazioni per la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti.

 1. Sostituzioni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado: sulla base del nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica. dell’organico dell’autonomia”.

2. Sostituzioni nelle scuole primarie e sui posti di sostegno: per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Si richiama, pertanto, la necessaria attenzione delle Istituzioni scolastiche al rispetto della citata normativa. Inoltre, anche al di fuori delle situazioni specificamente disciplinate dalla norma sopra richiamata, il dirigente scolastico – ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica

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