Pubblichiamo la nota MIM n.119043 del 23 maggio 2025 avente per Oggetto: Personale ATA – Contratti di supplenza – Proroghe.
Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 .Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
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