La violenza degli studenti verso il personale scolastico: la nuova risposta dello stato

La violenza degli studenti verso il personale scolastico: la nuova risposta dello stato

Torniamo a parlare con la Dott.ssa Stefania Cammarata di un argomento che purtroppo ormai è sempre più frequente nelle nostre scuole e cioè: “La violenza degli studenti verso il personale scolastico”.

La Dott.ssa Cammarata, in questo esauriente articolo della materia trattata, ci spiega in termini giuridici ma comprensibili, grande merito della nostra autrice, la nuova risposta dello stato agli episodi di violenza a scuola.

Sicuramente oggi c’è maggiore attenzione al fenomeno rispetto al passato!

Infatti al fine di tutelare la dignità professionale e l’incolumità del personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha previsto l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933.

La norma richiamata dispone che: “L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità”.

L’istituto della diretta rappresentanza e difesa erariale consente, dunque, all’Avvocatura dello Stato, dietro richiesta della P.A. d’appartenenza su apposita domanda del dipendente interessato, di assumere la rappresentanza e difesa, in sede penale e civile, dei dipendenti statali, nonché dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale.

Nello specifico, il Dirigente scolastico  inoltra all’USR competente, l’istanza del dipendente vittima di violenza corredata di ogni documentazione utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale trasmette con urgenza tutta la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato.

Anche il Legislatore è intervenuto a disciplinare il fenomeno di violenza esercitata dagli studenti, e dai loro famigliari, con la legge n. 25 del 2024, volta a inasprire la risposta repressiva delle condotte violente perpetrate nei confronti degli insegnanti (e, più in generale, del personale scolastico) durante l’esercizio delle loro funzioni.

Tutta la seconda parte di questo illuminante articolo è utilizzata per spiegare come il Legislatore abbia voluto inasprire delle sanzioni presenti nel Codice proprio rispettando le funzioni del personale scolastico durante il loro esercizio a scuola e alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.

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Contributo della Dott.ssa Stefania Cammarata.

La violenza degli studenti verso il personale scolastico: la nuova risposta dello stato

Di pochi giorni fa la notizia di un’aggressione ai danni di un professore dell’Istituto tecnico commerciale di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, reo (!) di aver valutato uno studente con un voto da questi ritenuto troppo basso.

Così, il 6 maggio il ragazzo ha atteso che il docente uscisse dall’aula e lo ha aggredito fuori al cortile; casco in mano, non avrebbe esitato a usarlo per colpirlo.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro.

Il 31 gennaio scorso, a Taranto, un Dirigente scolastico è stato aggredito verbalmente e fisicamente dai genitori di un’alunna; pochi giorni dopo, a Varese, una professoressa è stata accoltellata da un suo studente diciassettenne.

Questi sono solo gli ultimi dei numerosi atti violenti e intimidatori commessi da alunni e genitori nei confronti del personale scolastico.

A ben vedere, negli ultimi tempi, si è assistito ad una intensificazione degli episodi di violenza: le rimostranze degli alunni e/o delle famiglie di studenti bocciati o segnalati per inadempienze e scarso profitto, si concretizzano in aggressioni ai danni di docenti e personale scolastico posti in essere all’interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni, tesi a mutare un verdetto scolastico ritenuto iniquo.

Nel 2023 si sono registrati ben 36 casi!

Anche in quest’anno scolastico ben 1 alunno delle superiori su 5 ha assistito ad aggressioni per lo più verbali, ma anche fisiche, nei confronti dei professori.

A rivelarlo è il periodico monitoraggio sul fenomeno effettuato dal portale SKuola.net, che ha coinvolto un campione di 2000 studenti delle classi secondarie di II°.

Un dato complessivo in linea con quanto registrato un anno fa.

Rispetto ad allora c’è però, sicuramente, maggiore attenzione rispetto al passato.

Il Ministro Valditara ha espresso personale solidarietà e vicinanza alle vittime, ribadendo sia l’impegno personale che del Governo:

“Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”, così commenta il Ministro.

Pertanto, al fine precipuo di tutelare la dignità professionale e l’incolumità del personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha previsto l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933.

La norma richiamata dispone che:

“L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità”.

L’istituto della diretta rappresentanza e difesa erariale consente, dunque, all’Avvocatura dello Stato, dietro richiesta della P.A. d’appartenenza su apposita domanda del dipendente interessato, di assumere la rappresentanza e difesa, in sede penale e civile, dei dipendenti statali, nonché dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale.

Ciò sul presupposto che la difesa dell’operato del dipendente costituisca necessariamente difesa degli stessi interessi erariali stante il rapporto organico che lo lega all’Amministrazione (art. 28 Cost.).

Al fine di uniformare le procedure per l’attivazione del patrocinio erariale il Ministero ha diramato alle istituzioni scolastiche le indicazioni operative.

Nello specifico, il Dirigente scolastico è tenuto ad inoltrare all’USR competente, l’istanza del dipendente vittima di violenza corredata di ogni documentazione utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, etc…).

L’istanza deve essere accompagnata da una dettagliata relazione sui fatti e da apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale.

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’attività istruttoria necessaria ed effettuata una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933, trasmette con urgenza, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, tutta la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato.

Giova evidenziare che la tutela legale è garantita solo ove quest’ultimo ne riconosca l’opportunità.

Oltre ad aver previsto la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, Valditara ha annunciato che quest’ultimo è pronto a costituirsi parte civile nel giudizio penale:

“Lo Stato, oltre a garantire la tutela legale, dovrà costituirsi parte civile per il danno di immagine arrecato con questa aggressione, perché chi aggredisce un suo docente ha aggredito lo Stato stesso e ne deve rispondere”.

“Dobbiamo dare una risposta forte, lo Stato deve dimostrare di essere accanto al personale della scuola”, ha sottolineato il titolare del dicastero di viale Trastevere, che punta innanzitutto alla riforma del voto di condotta.

Il disegno di legge, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno scolastico, prevede significativi cambiamenti nella valutazione del comportamento degli studenti e mira a ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza dei docenti, assicurando un ambiente di lavoro sereno per il personale scolastico e un percorso formativo efficace per gli studenti.

Anche il Legislatore è intervenuto a disciplinare il fenomeno di violenza esercitata dagli studenti, e dai loro famigliari, con la legge n. 25 del 2024, volta a inasprire la risposta repressiva delle condotte violente perpetrate nei confronti degli insegnanti (e, più in generale, del personale scolastico) durante l’esercizio delle loro funzioni.

La ratio della novella era di rimediare alla «alterazione della differenza simbolica tra le generazioni, che ha comportato una frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti»;

porre un freno ad un «fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e (…) la loro funzione sociale»; «tutelare la libertà di insegnamento quale base per la crescita delle generazioni che verranno e (…) restituire agli insegnanti un ruolo di primo piano nella vita della società»
In particolare, la legge ha operato su due piani.

Da un lato, reca disposizioni che prevedono:

  1. Il monitoraggio e lo studio del fenomeno.
    A tal fine è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, composto da rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
    L’Osservatorio ha il compito di monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli Uffici Scolastici Regionali.
    Formula, altresì, proposte volte a migliorare la legislazione vigente; promuove iniziative volte a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
    Propone al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla diffusione di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico; promuove lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.
    L’informazione e la sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, attraverso apposite iniziative di comunicazione istituzionale e l’istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», celebrata il 15 dicembre di ogni anno e volta a promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
  2. Sul versante penalistico-sanzionatorio la richiamata legge prevede un inasprimento delle sanzioni.

Più nel dettaglio gli da artt. 4 a 6 della legge:

  • modificano l’art. 61 del c.p, che disciplina le “circostanze aggravanti comuni” introducendo un’aggravante comune per i reati commessi in danno del personale scolastico;
  • modificano le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Prima di addentrarci nel dettaglio della novella, giova soffermarsi brevemente sulle circostanze del reato.

Le circostanze del reato consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena.

Si tratta quindi di aspetti della vicenda che incidono su un reato già perfetto e che sono elementi accessori di esso; non a caso il nome deriva dal latino circum stat (che sta attorno), dando l’idea di qualcosa che si aggiunge ad una fattispecie completa.

Esse assolvono essenzialmente a due funzioni.

In primo luogo circoscrivono la discrezionalità del giudice nell’irrogazione della pena.

In secondo luogo consentono di adeguare maggiormente la pena al disvalore del fatto concreto.

Le circostanze del reato si distinguono in aggravanti ed attenuanti che comportano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione della pena comminata per il reato base.

Sono attenuanti comuni quelle previste nella parte generale del codice e che sono applicabili potenzialmente a tutti i reati.

Sono speciali quelle previste solo per determinati tipi di reato.

A titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 61 del c.p., aggravano il reato, le circostanze seguenti:

  • l’avere agito per motivi abietti o futili;
  • l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
  • l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
  • l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
  • l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
  • 11-septies. l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;
  • 11-octies. l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività.

Orbene, l’articolo 4 della legge 25/2024, modificando l’art. 61 c.p., introduce (n. 11-novies) un’ulteriore circostanza aggravante comune consistente

“nell’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un Dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola”.

L’articolo 5 della legge modifica l’art. 336 c.p. che disciplina la “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” introducendo – con riguardo alla suddetta fattispecie di reato – una circostanza aggravante a effetto speciale.

Le circostanze a effetto speciale sono quelle che determinano un aumento della pena edittale prevista per il reato in misura superiore a 1/3.

La norma dispone che chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ebbene, per effetto della modifica legislativa, la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un Dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Analoga circostanza aggravante ad effetto speciale è introdotta dall’articolo 6 nell’art. 341-bis c.p. con riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Anche in tale fattispecie delittuosa la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un Dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

I primi commentatori della l. n. 25/2024 ne hanno immediatamente stigmatizzato la natura prettamente simbolica delle innovazioni apportate in materia penale.

A parere di chi scrive, la novella apporta cambiamenti dal minimo “peso specifico”: taluni superflui, perché vengono introdotti istituti già presenti nel sistema penale;

altri, invece, hanno come tratto distintivo discipline non del tutto allineate alla ratio ispiratrice della riforma.

Che l’intervento di riforma sia tendenzialmente irrilevante lo si percepisce, ictu oculi, osservando la nuova circostanza introdotta all’interno dell’art. 61 cod. pen.:

i fatti commessi in danno del personale scolastico contemplati nel nuovo numero 11-novies) vanno, invero, a coprire spazi già disciplinati dal numero 10) della medesima norma che si riferisce, in termini generici e onnicomprensivi, ai reati commessi contro pubblici ufficiali e incaricati di p.s.

Quest’ultima cederà il passo a quella di nuovo conio, in virtù del principio di specialità, in un minimo numero di casi: quando siano stati commessi delitti connotati da violenza o minaccia.

Per quanto riguarda le aggravanti “gemelle” introdotte nei delitti di violenza o minaccia e di oltraggio a pubblico ufficiale, rispettivamente disciplinate dagli artt. 336, co. 2., e 341-bis, co. 2, cod. pen., queste ultime, circostanze speciali ad effetto speciale, sono caratterizzate da un tratto peculiare, ovverosia la soggettività (attiva) ristretta:

saranno cioè imputabili esclusivamente al genitore esercente la responsabilità genitoriale ed al tutore dell’alunno.

La scelta appare quantomeno eccentrica rispetto alla ratio ispiratrice della riforma, considerato la necessità di tutelare il personale scolastico a prescindere dalla qualifica soggettiva (alunno, genitore, tutore) dell’autore della condotta offensiva.

Tuttavia, almeno per ciò che concerne l’art. 336 cod. pen., nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa venga posta in essere dall’alunno troverà applicazione la circostanza ad effetto comune prevista dal “nuovo” art. 61, co. 1, n. 11novies), cod. pen.

Ulteriore peculiarità dell’intervento di riforma emerge dal confronto tra le aggravanti introdotte negli artt. 336 e 341-bis cod. pen.: mentre la prima norma individua quale destinatari della tutela anche i membri del personale «tecnico o ausiliario della scuola» (unitamente al dirigente ed agli appartenenti ai comparti docente, educativo ed amministrativo), la seconda è priva di qualsivoglia riferimento a questa sottocategoria soggettiva.

Una riforma, dunque, che, a parere di chi scrive è di grande impatto mediatico perché sortisce sicuramente l’effetto di testimoniare il maggiore interesse dell’attuale Governo sul fenomeno delle violenze subite dal personale scolastico ma che, nella sostanza, non aggiunge molto a quanto già normato in termini generali dal quadro normativo previgente.

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