La “resa” dei conti da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

La "resa" dei conti da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

La Dott.ssa Giuliana Sannito ha effettuato, con questo contributo, un lungo approfondimento su: “La ‘resa’ dei conti da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Anagrafe agenti contabili – art.137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n.114 del 7.10.2019“.

L’approfondimento di tali norme ci porta a segnalare che si sta:

  • procedendo all’aggiornamento della propria anagrafe degli agenti contabili degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, che sono tenuti alla resa del conto giudiziale, al fine di poter verificare il corretto adempimento, da parte di ciascuno di essi, degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto;
  • fornendo indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio dei conti) Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019).

Nella Scuola tutto tace.

Vediamo le norme del Codice della Giustizia contabile dell’art. 103 della Costituzione, che non contiene – per questa parte – alcuna riserva di legge e adopera una locuzione (“materie di contabilità pubblica”) anche letteralmente più ampia di quella dell’art. 44, primo comma, del T.U. del 1934.

La trattazione verte sul quesito se tale ambito riguardi anche le scuole

L’art. 137 del c.g.c. attribuisce alla Corte dei conti la competenza a giudicare sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

In particolare, l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che:

“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

La Corte di Cassazione con sentenza della SS.UU. 07/10/2008, n. 24722 ha precisato che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento (art. 2 della L. n. 109 del 1994 ed art. 2 del D.lgs. n. 157 del 1995, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 65 del 2000), deve intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente:

  • dotato di personalità giuridica;
  • sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi;
  • istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

La definizione è stata precisata dall’art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i in cui si evidenzia che:

“L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Sembrerebbe pertanto un adempimento che investe appieno le Scuole

Tali attività, sebbene già previste dalla normativa, ad oggi non hanno trovato  applicazione da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Trattandosi di materia complessa e delicata, che necessita dell’utilizzo di una ulteriore piattaforma  (Applicativo SIRECO – Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali), si auspica che il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito si attivi tempestivamente, per garantire il corretto adempimento delle operazioni di resa del conto da parte degli agenti contabili (DSGA) e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dei Responsabili del Procedimento (DS).

Soprattutto si auspica tenga conto dell’importante sinergia delle due figure apicali scolastiche e delle responsabilità connesse.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.

______________

Contributo della Dott.ssa Giuliana Sannito.

La “resa” dei conti da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

Anagrafe agenti contabili – art.137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n.114 del 7.10.2019.

Premessa

I conti giudiziali, il giudizio di conto ed il giudizio per resa di conto, costituiscono il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei conti, da cui tra origine il nome dell’Istituto, garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell’articolo 103 della Costituzione.

La funzione di tali giudizi consiste nell’accertamento in sede processuale da parte del giudice contabile della regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici.

Ciò premesso si sta:

  • procedendo all’aggiornamento della propria anagrafe degli agenti contabili degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, che sono tenuti alla resa del conto giudiziale, al fine di poter verificare il corretto adempimento, da parte di ciascuno di essi, degli obblighi di legge connessi alle procedure vigenti in materia di giudizio di conto;
  • fornendo indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio dei conti) Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019).

Nella Scuola tutto tace. Vediamo le norme del Codice della Giustizia contabile.

Norme del codice della giustizia contabile sul giudizio sui conti

Il giudizio sui conti è disciplinato dagli articoli da 137 a 150 del Codice della giustizia contabile.

Ai sensi dell’art. 137 la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili e delle altre pubbliche amministrazioni “per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali”.

La Corte costituzionale con sentenza n.114 del 1975, con riguardo agli agenti contabili e alle figure assimilate nel rimarcare l’obbligo del rendiconto giudiziale, ha precisato che:

“è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere”.

La stessa Consulta con sentenza n.110 del 1970 ha ribadito che:

“la resa del conto giudiziale principio tendenzialmente generale [rinvenibile dal] secondo comma dell’art. 103 della Costituzione, che non contiene – per questa parte – alcuna riserva di legge e adopera una locuzione (“materie di contabilità pubblica”) anche letteralmente più ampia di quella dell’art. 44, primo comma, del T.U. del 1934”.

Ambito del giudizio di conto: anche le scuole?

L’art. 137 del c.g.c. attribuisce alla Corte dei conti la competenza a giudicare sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

In particolare, l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che:

“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

La Corte di Cassazione con sentenza della SS.UU. 07/10/2008, n. 24722 ha precisato che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento (art. 2 della L. n. 109 del 1994 ed art. 2 del D.lgs. n. 157 del 1995, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 65 del 2000), deve intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente:

  • dotato di personalità giuridica;
  • sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi;
  • istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

La definizione è stata precisata dall’art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i in cui si evidenzia che:

“L’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

  • istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • dotato di personalità giuridica;
  • la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Anagrafe degli agenti contabili

L’art.138 del c.g.c. prevede:

  1. l’obbligo da parte delle amministrazioni di comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale;
  2. l’istituzione e la tenuta in apposito sistema informativo di un’anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;
  3. il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti è consentito con l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’articolo 6, comma 3;
  4. i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza;
  5. all’anagrafe degli agenti contabili possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Adempimenti previsti dall’art. 138 c.g.c.

Pertanto, in applicazione dell’art.138 c.g.c. le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare ed aggiornare ogni anno i dati identificativi relativi ai:

  1. soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;
  2. responsabili del procedimento (art.139 comma 2) per il deposito del conto giudiziale con la documentazione prevista dalla legge attraverso l’applicativo SIRECO.

Presentazione del conto

L’art.139 del c.g.c. dispone che:

  1. gli agenti sono tenuti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, a presentare il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza;
  2. l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Adempimenti previsti dall’art. 139 c.g.c.

Pertanto, al fine di consentire alla Corte dei conti la verifica annuale sul tempestivo deposito del conto ed in mancanza del prescritto deposito di attivare la procedura del giudizio per resa dei conti da parte della Procura regionale della Corte dei conti, nei casi indicati all’art.141 c.g.c. comma 1, lettera a) b) c) d):

  1. cessazione dell’agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
  2. deficienze accertate dall’amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;
  3. ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d’ufficio.
  4. omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione, le amministrazioni avranno cura di comunicare i dati nonché ogni altra notizia e/o informazione ritenuta utile attraverso l’indirizzo di posta certificata.

Deposito del conto

L’art.140 del c.g.c. stabilisce che:

  1. il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell’amministrazione interessata;
  2. il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche;
  3. il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio;
  4. la segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l’omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto; gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell’amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.

Obbligo di trasmissione applicativo SIRECO

Coerentemente con i processi evolutivi che stanno interessando la Pubblica Amministrazione, sempre più indirizzata verso la comunicazione informatica e la digitalizzazione delle relazioni istituzionali e dei flussi documentali tra le Amministrazioni e le Istituzioni di controllo, ed in applicazione dell’art.138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO).

Attraverso tale iniziativa si cerca di dematerializzare e semplificare il deposito dei conti degli agenti contabili presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte, avvalendosi della Pec e firma digitale.

Il Sistema “Sireco” utilizza una Piattaforma web per l’invio on line dei conti delle gestioni contabili pubbliche.

L’obbligo del deposito dei conti giudiziali attraverso il sistema “Sireco” trova ulteriore conferma:

  1. sia nella diffusione presso tutte le amministrazioni di:
    • procedure (software);
    • strumenti informatici (hardware);
    • collegati in rete (network);
  2. sia nel Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), che, al Titolo III, ha previsto specifiche disposizioni per velocizzare il processo di transizione digitale della P.A.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione (Legge n. 120/2020), diviene operativo l’insieme di norme che hanno il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell’innovazione e superamento del divario digitale, con un’attenzione anche all’accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità.

Pertanto, alla luce della richiamata normativa, il deposito cartaceo del conto giudiziale, potrà avvenire, eccezionalmente ed in via residuale solo previa dichiarazione sottoscritta dall’agente contabile, dal responsabile del procedimento (lett. a) b) c) dal rappresentante legale dell’amministrazione (lett. d) cui si riferisce il conto giudiziale, in cui gli stessi dichiarano sotto propria responsabilità:

  1. di non avere e saper usare un computer;
  2. di non avere una firma digitale e una pec;
  3. di non essere in grado di utilizzare il sistema SIRECO specificandone i motivi;
  4. che l’amministrazione (rappresentante legale) cui si riferisce il conto giudiziale non è dotata di:
    • procedure informatiche (software);
    • strumenti informatici (hardware);
    • di collegamenti in rete (network);
    • posta elettronica certificata e firma digitale.

Portale della Corte dei Conti SIRECO

Come previsto dal D.lgs. 174 del 26/08/2016, è stato istituito uno specifico applicativo (SIRECO) accessibile su apposito indirizzo della Corte dei conti al link https://servizigiurisdizione.corteconti.it dove vanno eseguite le seguenti operazioni:

  • Autenticazione al portale tramite SPID, da eseguirsi a cura del Responsabile del Procedimento;
  • Registrazione dell’anagrafe degli Agenti contabili;
  • Resa del Conto per le seguenti fattispecie nell’applicativo SIRECO:
    • Tesoriere;
    • Economo;
    • Concessionario;
    • Agente della Riscossione;
    • Consegnatario dei beni;
    • Consegnatario dei Titoli;
    • Altre categorie, diverse da quelle sopra menzionate.

Per ciascuna tipologia di resa del conto, la procedura informatica prevede:

  • la compilazione di una scheda sinottica che ne riepiloga i principali dati;
  • la trasmissione di specifici documenti di supporto (“documenti di resa”), definiti come “obbligatori” dalle Sezioni Giurisdizionale regionali.

Relazione di sintesi e comunicazione sul portale dei servizi della Corte dei Conti

Al fine di ottimizzare l’acquisizione dei dati e delle notizie necessarie per consentire l’esame e la rapida definizione del conto giudiziale il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in sede di deposito telematico del conto giudiziale, avrà cura di allegare una relazione di sintesi relativa al conto giudiziale, in file pdf firmata digitalmente nonché in word da redigere secondo gli schemi che saranno messi a disposizione a seconda della tipologia del conto giudiziale da depositare.

In merito alla definizione dei conti giudiziali ai sensi dell’art. 150 c.g.c. “decorsi cinque anni dal deposito dei medesimi presso la Segreteria di questa Sezione senza che sia stata depositata la relazione del magistrato relatore e che non risulta siano state elevate contestazioni a carico dei contabili da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza”, si ribadisce che l’intervenuta estinzione dei conti non impedisce l’accertamento e la contestazione di eventuali responsabilità erariali da parte della Procura regionale della Corte dei conti.

La finalità della rendicontazione

L’agente contabile ha un obbligo, di natura patrimoniale, di rendere il conto giudiziale alla rispettiva Amministrazione.

La finalità della rendicontazione è quella di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza e la realizzazione di tale garanzia obiettiva è affidata ad organo indipendente dalla Pubblica Amministrazione, cioè ad un giudice neutrale, la Corte dei conti che interviene allorquando siano esauriti, cioè si siano svolti, i controlli interni presso ciascuna Amministrazione sulla predetta gestione.

Il carattere necessario della garanzia impone che il giudizio sui conti resi dagli agenti contabili si svolga indipendentemente dalla esistenza o meno di una controversia sulla gestione ed è consequenziale al principio di indisponibilità delle pubbliche risorse.

Ne consegue che:

  1. la gestione contabile è un particolare settore dell’attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali per esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni;
  2. tutte le forme di gestioni contabili, operanti all’interno di pubbliche amministrazioni (a danaro ed a materia) devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento, ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente (collegamento continuo dei flussi delle notizie relative alle varie operazioni svolte dal contabile);
  3. gli agenti contabili sono tenuti a rendere alle rispettive amministrazioni il rendiconto periodico dei risultati della propria attività gestoria;
  4. gli agenti contabili rispondono dei danni causati nell’esercizio dei loro compiti, secondo la disciplina sulla c.d. responsabilità contabile.

Soggetti tenuti alla presentazione del conto giudiziale

L’obbligo di rendere il conto della gestione sorge in modo automatico in presenza del fatto obiettivo dello svolgimento dell’incarico, prevalentemente conferito o anche di fatto, di:

  • riscuotere;
  • pagare;
  • conservare;
  • maneggiare denaro;
  • custodire valori e materie di pertinenza pubblica.

Si precisa che concetto di “materie”, per i quali vi è l’obbligo di resa del conto giudiziale, sono ricompresi tutti i beni e i valori in ogni modo inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).

Pertanto, sono espressamente esclusi solo i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali (musei, pinacoteche, etc…).

Ne discende che i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli indicati nel Titolo XIII (del rendimento dei conti giudiziali) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso la quale si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924).

Oltre alla legge e al regolamento di contabilità generale dello Stato, l’individuazione dell’obbligo di sottoposizione alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa, è disciplinata da normative di carattere specifico per le amministrazioni diverse dallo Stato:

  • art. 33 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n.76 per le Regioni e per gli enti regionali;
  • art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 per gli enti locali;
  • legge n.580/1993 e d.P.R. n.254/2005 per le Camere di commercio;
  • d.P.R. 20 dicembre 1979 n.761 e art.33 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n.76 per le aziende sanitarie locali.

Per le Amministrazioni statali (Uffici ed organi dello Stato, Università e Istituzioni universitarie, Istituzioni scolastiche dotate di autonomia, etc…) trovano applicazione le già richiamate norme di contabilità generale dello Stato.

Altre tipologie di Amministrazioni pubbliche per le quali sussiste l’obbligo di sottoposizione alla giurisdizione contabile, sono desumibili dall’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.229 del 30 settembre 2013, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Agenti contabili

Per “Agente Contabile” si intende:

  1. il Tesoriere, incaricato, sulla base di apposita convenzione, di riscuotere e pagare;
  2. il Responsabile incaricato della gestione del Servizio di Cassa Economale e delle Casse Periferiche;
  3. il Responsabile delle Casse C.U.P. che si avvale di più cassieri;
  4. l’Agente incaricato della riscossione in base ai ruoli, sulla base di apposito contratto;
  5. il dipendente che, a qualsiasi titolo, è incaricati della riscossione delle entrate mediante l’incasso di denaro contante o dell’esecuzione dei pagamenti diretti, di qualunque natura e provenienza;
  6. i Terzi incaricati, per contratto o convenzione, di maneggio di denaro pubblico o individuati quali consegnatari, di generi ed oggetti, comunque afferenti all’Azienda per debito di custodia di azioni, beni mobili e/o di consumo, valori comunque afferenti all’Azienda;
  7. g) tutti coloro che fanno maneggio di pubblico denaro e si ingeriscano nella gestione contabile dell’Azienda.

Modalità individuazione agenti contabili

Sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale i seguenti agenti contabili anche per i conti giudiziali a totale 0 (zero) euro:

CONSEGNATARI

Il D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, all’art. 6, comma 1, stabilisce che: “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”.

Nel seguito il DPR specifica che esclusivamente i consegnatari per “debito di custodia” (detti “Agenti Contabili”) sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per “debito di vigilanza”, ovvero gli “agenti amministrativi” che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per il rendimento dei conti amministrativi.

Inoltre, nel caso di deposito o magazzino, valgono le seguenti precisazioni:

  • debito di custodia: caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’Azienda (compresi i farmaci);
  • debito di vigilanza: connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’Azienda, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso.

AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI

Per “Agente Contabile” si intende la persona fisica o la persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell’Ente pubblico.

A seconda della natura dei mezzi avuti in gestione, gli Agenti Contabili si identificano come:

  1. Agenti Contabili a denaro: nel caso di soggetti ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro;
  2. Agenti Contabili a materia: nel caso di soggetti ai quali è affidato il maneggio di altri valori o beni della pubblica amministrazione.

Gli Agenti Contabili si distinguono in “interni” ed “esterni” in base al rapporto con l’assetto organizzativo dell’Azienda:

  1. Agenti Contabili Interni: trattasi di dipendenti dell’Azienda incaricati a svolgere la propria attività esclusivamente circoscritta all’ambito del proprio ordinario e complessivo rapporto di lavoro;
  2. Agenti Contabili Esterni: trattasi di Terzi, quali il Tesoriere e altri Soggetti incaricati del servizio di riscossione delle entrate e della custodia dei beni dell’Azienda.

GESTIONI CONTABILI COMPLESSE

Nel caso di gestioni contabili complesse, il soggetto titolare della gestione (detto “Agente Contabile principale”) potrà avvalersi di Collaboratori (“Agenti Contabili secondari”) a quali delegare il materiale svolgimento delle operazioni di competenza.

ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Enti locali

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del conto, il responsabile del procedimento deve trasmettere il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Tale conto deve essere corredato dei seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. regolamento di contabilità dell’ente vigente (con l’indicazione degli estremi della delibera di approvazione e delle eventuali delibere di modifica);
  2. regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi (con l’indicazione degli estremi della delibera di approvazione e delle eventuali delibere di modifica);
  3. deliberazione del consiglio comunale di approvazione del rendiconto (compresa la relazione illustrativa dell’amministrazione e la relazione dell’organo di revisione);
  4. d) denunce ed esposti relativi alla gestione contabile dell’ente (in mancanza, dichiarazione negativa).

Tesoriere

Il conto del tesoriere deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;
  2. convenzione di tesoreria relativa all’esercizio contabile chiuso (unitamente alla relativa deliberazione di consiglio di approvazione della convenzione);
  3. verbali, relazioni e referti dell’organo di revisione, in particolare le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa;
  4. modelli 56/T emessi dalla tesoreria provinciale della Banca d’Italia;
  5. elenco delle eventuali anticipazioni di cassa, con l’indicazione del tasso di interesse applicato, calcolato per ciascun periodo di scoperto;
  6. relazione degli organi di controllo interno;
  7. relazione di sintesi.

Economo

Il conto giudiziale dell’economo deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;
  2. provvedimento di nomina dell’economo o di legittimazione dell’incarico;
  3. deliberazioni di reintegrazione del fondo economale intervenute nell’esercizio finanziario;
  4. eventuali deliberazioni con le quali sono state disposte anticipazioni straordinarie all’economo (in mancanza dichiarazione negativa);
  5. registro delle spese economali;
  6. verbali delle verifiche trimestrali condotte sulla cassa economale dall’organo di revisione;
  7. relazione degli organi di controllo interno;
  8. relazione di sintesi.

Consegnatario di beni

Il conto giudiziale del consegnatario dei beni deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;
  2. provvedimento di nomina del consegnatario o di legittimazione dell’incarico;
  3. registri di inventario e lista di carico di inizio e fine esercizio;
  4. verbali di eventuali passaggi di consegne in corso d’esercizio;
  5. verifiche amministrative e contabili effettuate;
  6. discarichi contabili (per annullamento, variazioni e simili);
  7. discarichi amministrativi (per smarrimenti, deterioramenti, furti e simili);
  8. relazione degli organi di controllo interno;
  9. relazione di sintesi.

Agente della riscossione

Il conto giudiziale deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;
  2. provvedimento di nomina dell’agente o di legittimazione all’incarico. In caso di concessionario esterno, la concessione-contratto;
  3. lista di carico dei valori di inizio e fine esercizio;
  4. verbali di eventuali passaggi di consegne in corso di esercizio;
  5. verifiche amministrative e contabili effettuate;
  6. relazione degli organi di controllo interno;
  7. relazione di sintesi.

Consegnatario di beni per le partecipazioni societarie o di titoli azionari

Il conto giudiziale deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. deliberazione di approvazione/parificazione del conto giudiziale;
  2. provvedimento di nomina del consegnatario o di legittimazione dell’incarico;
  3. lista di carico dei valori di inizio e fine esercizio;
  4. verbali di eventuali passaggi di consegne;
  5. verifiche amministrative e contabili effettuate;
  6. dichiarazione di avvenuta comunicazione delle partecipazioni agli organi centrali relazione degli organi di controllo interno;
  7. relazione di sintesi.

Enti erariali

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il conto giudiziale deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. provvedimento di nomina dell’agente o di legittimazione all’incarico. In caso di concessionario esterno, la concessione-contratto;
  2. lista di carico dei valori di inizio e fine esercizio;
  3. verbali di eventuali passaggi di consegne in corso di esercizio;
  4. verifiche amministrative e contabili effettuate;
  5. relazione degli organi di controllo interno;
  6. relazione di sintesi.

CONSEGNATARIO DEI BENI

Il conto giudiziale del consegnatario dei beni deve essere corredato dai seguenti atti trasmessi telematicamente:

  1. provvedimento di nomina del consegnatario o di legittimazione dell’incarico;
  2. registri di inventario e lista di carico di inizio e fine esercizio;
  3. verbali di eventuali passaggi di consegne in corso d’esercizio;
  4. verifiche amministrative e contabili effettuate;
  5. discarichi contabili (per annullamento, variazioni e simili);
  6. discarichi amministrativi (per smarrimenti, deterioramenti, furti e simili);
  7. relazione degli organi di controllo interno;
  8. relazione di sintesi 

OBBLIGO PARIFICA CONTI GIUDIZIALI

Ai sensi dell’art. 139 del codice della giustizia contabile, i conti giudiziali debbono “essere parificati” dall’organo competente con formale provvedimento.

Pertanto, prima del deposito del conto giudiziale, con DISTINTI ATTI, occorre che il conto giudiziale sia:

  • verificato e sottoscritto (parificato) dal Responsabile del servizio finanziario con riguardo alla coerenza rispondenza del conto alle scritture contabili dell’Ente (determina del dirigente);
  • approvato dall’amministrazione (delibera del Consiglio comunale).

Una volta assolti tali adempimenti, il responsabile del procedimento di cui all’art. 139, comma 2 del codice della giustizia contabile provvede al deposito, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno ed ai relativi atti, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti attraverso l’applicativo SIRECO.

Obbligo deposito conti giudiziali del responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’ approvazione del conto

Ai sensi dell’art. 139, comma 2 del codice della giustizia contabile il Responsabile del procedimento provvede, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del conto, al deposito del conto giudiziale alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

Adempimenti per la nomina ed individuazione degli agenti contabili

Considerata la complessità della materia in esame si reputa opportuno evidenziare quanto segue.

SERVIZI DELL’ AMMINISTRAZIONE E FUNZIONI DI AGENTI CONTABILI

In conformità alle fattispecie previste e gestite dal portale informatico della Corte dei conti, si ribadisce che i servizi dell’amministrazione i quali assegnare le funzioni di Agenti contabili sono quelli di:

  1. Tesoriere: incaricato della esecuzione dei mandati e delle reversali di regolarizzazione degli incassi;
  2. Economo ed altre casse periferiche;
  3. Agente della Riscossione: incaricato della riscossione in base ai ruoli, sulla base di apposito contratto;
  4. Consegnatario dei beni: trattasi degli incaricati responsabili dei beni mobili;
  5. Consegnatario dei Titoli: incaricato della gestione dei titoli azionari e/o obbligazionari;

NOMINA AGENTE CONTABILE

La funzione di Agente Contabile è esercitata, esclusivamente, da dipendenti o Terzi appositamente individuati e designati dal competente organo dell’amministrazione; allo stesso modo si procede alla designazione del sostituto dell’Agente Contabile titolare di nomina.

Il sostituto adempie alle funzioni attribuite al titolare, assicurando la continuità del servizio, nel caso di assenza del titolare medesimo e limitatamente alla durata della stessa.

Qualora venga a cessare il rapporto di lavoro di chi è identificato quale Agente Contabile, l’Amministrazione dovrà procedere alla nomina di nuovo Agente Contabile.

Nelle more della nomina di un nuovo agente contabile, l’incarico verrà svolto dal sostituto dell’Agente Contabile.

Ciascun agente contabile deve rendere il conto per il periodo di sua competenza e redigere un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall’Agente cessante e da quello entrante.

Infine, qualora uno o più agenti non fossero più in servizio, l’Agente Contabile in carica dovrà predisporre, d’ufficio, il materiale richiesto dichiarando che il precedente Agente non è più in servizio.

L’Agente Contabile di nuova nomina potrà esercitare le tipiche funzioni al medesimo formalmente assegnate unicamente previa formale ricognizione e formale passaggio di consegne, risultante da specifico verbale, posto in essere dall’Agente cessante.

Nel caso di gestioni contabili complesse, il soggetto titolare della gestione (detto “Agente Contabile principale”) potrà avvalersi di Collaboratori (“Agente Contabile secondario”) a quali delegare il materiale svolgimento delle operazioni di cui al presente Regolamento. In tale ipotesi, l’Agente Contabile principale non risponde per quanto posto in essere dall’Agente Contabile secondario.

Gli Agenti Contabili secondari, al pari degli Agenti Contabili principali, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono rendere ad essa il Conto Giudiziale della loro gestione.

Il Conto Giudiziale al quale è tenuto l’Agente Contabile secondario non è un conto giudiziale autonomo, ma necessariamente dovrà unirsi al conto giudiziale emesso dall’Agente Contabile principale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI AGENTE CONTABILE

Il formale atto di conferimento dell’incarico di agente contabile dovrà contenere;

  • gli estremi anagrafici;
  • il codice fiscale o partita iva;
  • la tipologia del conto giudiziale;
  • l’oggetto del conto/incarico;
  • la durata dell’incarico;
  • termine iniziale e finale;
  • la designazione del sostituto, per tutti i casi di assenza o motivato impedimento del titolare della funzione.

COMPITI DELL’AGENTE CONTABILE

Si rammenta che l’Agente Contabile ha l’obbligo di:

  • operare nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, garantendo il buon andamento della gestione affidata;
  • tenere costantemente aggiornati i risultati di detta gestione;
  • conservare in modo adeguato tutta la documentazione a corredo delle attività di competenza;
  • trasmettere, ai sensi dell’art. 139 del D.lgs. n.174/2016, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (in pratica entro il 28/29 febbraio successivo all’esercizio chiuso al 31 dicembre), il conto della propria gestione al Responsabile del procedimento che entro 30 giorni dall’approvazione del conto giudiziale provvede ad inserirlo, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta con a presente circolare con l’applicativo SIRECO relativo alla resa dei conti degli Agenti Contabili.

CONTO GIUDIZIALE

È compito dell’Agente Contabile rendere al Responsabile del procedimento, con cadenza annuale, il Conto Giudiziale in ordine alla propria gestione, per la successiva trasmissione alla Corte dei conti.

L’obbligatorietà della verifica da parte della Corte dei conti nasce dalla necessità di tutelare i diritti patrimoniali indisponibili della collettività e dal principio generale dell’ordinamento in forza del quale chi gestisce denaro non proprio deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa.

Oggetto dell’accertamento ad opera della Corte dei conti è la correttezza e la regolarità della gestione del denaro e dei beni di proprietà dell’amministrazione da parte dell’Agente Contabile.

Il Conto Giudiziale è il documento contabile che dà evidenza della gestione contabile al fine di determinare la sfera di responsabilità dell’Agente Contabile, responsabilità che è personale e limitata ai fatti o alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

CONSERVAZIONE SCRITTURE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI

Le scritture ed ogni altra documentazione riguardante le operazioni di maneggio di denaro pubblico devono essere conservate per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione, e messa a disposizione degli Organi di controllo sia interni che esterni.

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART.139 CG.C.

In conformità con quanto disposto dall’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 l’amministrazione individua con formale provvedimento di nomina il responsabile del procedimento.

Al riguardo si rammenta che il Responsabile del procedimento ha l’obbligo di svolgere le seguenti attività:

  • identificazione della documentazione prevista dalla procedura SIRECO per la predisposizione delle rese dei conti degli Agenti Contabili e trasmissione ai rispettivi Agenti per la corretta predisposizione di quanto necessario;
  • raccolta delle rese dei conti degli agenti contabili redatti nell’apposita modulistica SIRECO;
  • verifica della:
    • corrispondenza di ciascuna resa dei conti con la contabilità generale;
    • parificazione formale di ciascuna resa dei conti;
  • predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla firma dei Direttori, unitamente alla documentazione di supporto;
  • trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale per predisposizione di specifico verbale di controllo;
  • inserimento di ciascuna resa dei conti nell’applicativo SIRECO della Corte dei conti, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta con la presente circolare.

Conclusioni

Sembrerebbe un adempimento che investe appieno le Scuole.

Al momento a seguito del Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 126 del 24 maggio 2022 e sulla base della normativa vigente in ambito di Giustizia Contabile, le Sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno avviato la pubblicazione di note e indicazioni operative per l’aggiornamento dell’Anagrafe degli agenti contabili e per la resa del conto da parte degli agenti contabili e il successivo deposito dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti.

Tali attività, sebbene già previste dalla normativa, ad oggi non hanno trovato ancora piena applicazione da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Trattandosi di materia complessa e delicata, che necessita dell’utilizzo di una ulteriore piattaforma  (Applicativo SIRECO – Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali), si auspica che il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito si attivi tempestivamente, per garantire il corretto adempimento delle operazioni di resa del conto da parte degli agenti contabili (DSGA) e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dei Responsabili del Procedimento (DS).

Soprattutto si auspica tenga conto dell’importante sinergia delle due figure apicali scolastiche e delle responsabilità connesse. Le domande sorgono spontanee.

Può un semplice funzionario EQ impersonare tutte le incombenze facenti capo dal Direttore dei servizi generali ed Amministrativi?

Stando fianco a fianco con il Dirigente scolastico (la cui prestazione non è vincolata ad orario), avendo anche la firma congiunta indispensabile per gli incassi ed i pagamenti, può un semplice funzionario EQ svolgere il suo lavoro in 36 ore settimanali di servizio?

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