Il Dott. Pasquale Fraterno in questo contributo affronta gli aspetti generali della “Pensione di inabilità” ai sensi della Legge 335/1995.
La pensione di inabilità è una tipologia di pensionamento introdotta per i dipendenti pubblici con decorrenza dal 1/1/1996, a seguito dell’emanazione della Legge n. 335/1995.
Il presupposto affinché il soggetto possa godere di questa prestazione pensionistica, è un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ovvero una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidità totale).
I requisiti per poter accedere alla pensione di inabilità sono i seguenti
- status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità.
La domanda di pensione di inabilità può essere presentata sia dal dipendente ancora in servizio che da quello già cessato dal servizio.
La presentazione della domanda non soggiace al rispetto dell’ordinaria tempistica di presentazione della domanda per il personale scolastico.
Trattandosi difatti di un diritto soggettivo legato allo status di salute del soggetto interessato.
Il DS ricevuta la domanda del dipendente, dovrà inoltrare la relativa richiesta alla Commissione medica competente (ora INPS) che deciderà poi se sussistono o meno i presupposti dello stato di inabilità.
Nel caso di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge n. 335, è previsto un bonus che integrerà l’anzianità contributiva posseduta alla cessazione, qualora il soggetto alla cessazione abbia un’età inferiore a 60 anni o meno di 40 anni di servizio.
In definitiva, il procedimento di riconoscimento di “pensione di inabilità” prevista dall’art. 2 comma 12 del Legge 335/1995, può essere così sintetizzato:
- presentazione dell’istanza di richiesta dell’interessato al proprio “datore di lavoro”, di essere sottoposto a visita per l’accertamento delle condizioni di salute;
- richiesta di visita alla relativa commissione medica (ora INPS), da parte del “datore di lavoro”;
- effettuata la visita collegiale, il “datore di lavoro” riceverà il relativo verbale che riconosce o meno l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa come conseguenza dello stato di “infermità” del soggetto, non dipendente da “causa di servizio”;
- laddove l’INPS emetterà verbale di inidoneità permanente e assoluta, la scuola dovrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, emettendo apposito provvedimento. Per il riconoscimento della pensione di inabilità il verbale dovrà fare riferimento, inequivocabilmente alla sussistenza dei requisiti di cui alla Legge n. 335/1995.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Pasquale Fraterno.
La “pensione di inabilità” ai sensi della Legge 335/1995: aspetti generali
La pensione di inabilità è una tipologia di pensionamento introdotta per i dipendenti pubblici con decorrenza dal 1/1/1996, a seguito dell’emanazione della Legge n. 335/1995, che all’art. 2 comma 12, prevede quanto segue:
“Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.”
Tenuto conto del disposto normativo appena indicato, l’istituto della “pensione di inabilità”, ai sensi della L. 335/1995, ha quale incipit uno stato di salute di notevole gravità, dando origine una pensione che potremmo definire “importante”, anche in caso di un’anzianità contributiva modesta, tenuto conto del “bonus”, che andremo a definire.
Pertanto, il presupposto affinché il soggetto possa godere di questa prestazione pensionistica, è un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ovvero una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidità totale).
I requisiti per poter accedere alla pensione di inabilità sono i seguenti
- status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità.
La domanda di pensione di inabilità può essere presentata sia dal dipendente ancora in servizio che da quello già cessato dal servizio
L’art. 3 del Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria” prevede che la domanda di pensione di inabilità è presentata, per il tramite dell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si precisa che la presentazione della domanda non soggiace al rispetto dell’ordinaria tempistica di presentazione della domanda per il personale scolastico
Trattandosi difatti di un diritto soggettivo legato allo status di salute del soggetto interessato.
Infatti, così come riporta il portale INPS, la pensione di inabilità, decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro oppure dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre L’INPS, con la Circolare 140 del 2013, ha confermato che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici la domanda di pensione di inabilità viene presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro.
Pertanto, è la scuola che riceve la domanda a gestire la relativa pratica, ivi inclusa la richiesta di visita collegiale presso la Commissione Medica competente
Tra l’altro lo stesso INPS, sul proprio sito istituzionale, ha precisato che per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all’amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa.
Allegando un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si segnala che in base all’appartenenza ad uno specifico ente o ad una specifica amministrazione, l’accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
- Commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno;
- Commissione medica dell’ASL per il comparto enti pubblici non economici;
- Commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.
Si ricorda che sono soppresse, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica e la relativa competenza è transitata all’INPS.
Per l’accertamento del diritto alla prestazione, l’ente di appartenenza dell’iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d’inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.
Di conseguenza, il DS ricevuta la domanda del dipendente, dovrà inoltrare la relativa richiesta alla Commissione medica competente (ora INPS) che deciderà poi se sussistono o meno i presupposti dello stato di inabilità.
Nel caso di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge n. 335, è previsto un bonus che integrerà l’anzianità contributiva posseduta alla cessazione, qualora il soggetto alla cessazione abbia un’età inferiore a 60 anni o meno di 40 anni di servizio.
Per completezza d’informazione e a conferma di quanto appena affermato, si riporta quanto indicato sul portale dell’INPS
“L interessato ha diritto all’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale nei limiti di un’anzianità contributiva:
– complessivamente non superiore a 40 anni;
– riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.”
In definitiva, il procedimento di riconoscimento di “pensione di inabilità” prevista dall’art. 2 comma 12 del Legge 335/1995, può essere così sintetizzato:
- presentazione dell’istanza di richiesta dell’interessato al proprio “datore di lavoro”, di essere sottoposto a visita per l’accertamento delle condizioni di salute;
- richiesta di visita alla relativa commissione medica (ora INPS), da parte del “datore di lavoro”;
- effettuata la visita collegiale, il “datore di lavoro” riceverà il relativo verbale che riconosce o meno l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa come conseguenza dello stato di “infermità” del soggetto, non dipendente da “causa di servizio”;
- laddove l’INPS emetterà verbale di inidoneità permanente e assoluta, la scuola dovrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, emettendo apposito provvedimento. Per il riconoscimento della pensione di inabilità il verbale dovrà fare riferimento, inequivocabilmente alla sussistenza dei requisiti di cui alla Legge n. 335/1995.

