Il Dott. Leonardo Gesù oggi approfondisce la tematica di “Includere si può… Right now! Prime e non esaustive considerazioni a margine del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
Nel contributo si parla di:
- Posizionamento normativo del Decreto;
- Elementi di rilievo e di novità dell’intervento normativo;
- Considerazioni conclusive di prima istanza.
Il decreto legislativo 03 maggio 2024, n. 62 (d’ora in poi, “Decreto”) dà attuazione alla Legge delega n. 227/2021, relativa all’adozione di uno o più decreti di riforma della disciplina vigente in materia di disabilità e di armonizzazione con il quadro normativo internazionale (G.U. 14 maggio 2024, n.111).
L’intervento riformatore in linea con quanto definito dal PNRR, riguarda:
- la definizione della condizione di disabilità;
- la valutazione di base di accomodamento ragionevole;
- la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Il “Decreto” è entrato in vigore il 30 giugno 2024 (ex art.40); è inoltre previsto espressamente che alcune specifiche disposizioni si applichino, per i territori interessati dalla sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’applicazione a regime per i restanti territori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nel contributo il Dott. Gesù effettua una analisi di coerenza del decreto con le indicazioni contenute nella legge delega che evidenzia un quadro significativo di interventi nella materia della disabilità, in conformità al pertinente dettato della nostra Carta Costituzionale.
E conclude con l’immediato riconoscimento del valore che l’approdo normativo recato dal “Decreto” virtuosamente aggiunge al nostro ordinamento: il riconoscimento della condizione di disabilità, la rimozione degli ostacoli, l’attivazione dei sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Leonardo Gesù – Direttore SGA
Includere si può… Right now! Prime e non esaustive considerazioni a margine del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
“Includere si può… Right now! Prime e non esaustive considerazioni a margine del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
“Katherine Johnson: Sbavi per questi uomini bianchi?
Mary Jackson: Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore“
Dialogo tratto dal film “Il diritto di contare” – 2016 diretto da Theodore Melfi.
- Il posizionamento normativo;
- Elementi di rilievo e di novità dell’intervento normativo;
- Considerazioni conclusive di prima istanza.
1. Il posizionamento normativo
Il recente decreto legislativo 03 maggio 2024, n. 62 (d’ora in poi, “Decreto”) dà attuazione alla Legge delega n. 227/2021, relativa all’adozione di uno o più decreti di riforma della disciplina vigente in materia di disabilità e di armonizzazione con il quadro normativo internazionale (G.U. 14 maggio 2024, n.111).
Il citato intervento riformatore è funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma 1.1, intitolata “Legge quadro per le disabilità” che riguarda:
- la definizione della condizione di disabilità;
- la valutazione di base di accomodamento ragionevole;
- la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Il “Decreto” è entrato in vigore il 30 giugno 2024 (ex art.40); è inoltre previsto espressamente che alcune specifiche disposizioni si applichino, per i territori interessati dalla sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’applicazione a regime per i restanti territori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’analisi di coerenza del decreto con le indicazioni contenute nella legge delega evidenzia un quadro significativo di interventi nella materia della disabilità, in conformità al pertinente dettato della nostra Carta Costituzionale.
Nello specifico, nell’atto di delega si individuano obiettivi coerenti con:
- le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021;
- la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.
La finalità complessiva del “Decreto” si manifesta:
- dal punto di vista formale, mediante il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di disabilità e il recepimento e l’attuazione della normativa europea, al fine di conseguire “la coerenza giuridica, logica e sistematica” anche mediante l’adeguamento, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, con espressa individuazione delle “disposizioni da abrogare” (articolo 2, comma 1 legge n. 227/2021);
- dal punto di vista sostanziale, per garantire alla persona con disabilità “il riconoscimento della propria condizione”, anche attraverso il procedimento valutativo “congruente, trasparente e agevole” che consenta “il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali”, e in particolare “il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa”, favorendo “l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione”;
- con l’attività di promozione della“…autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione” (ex articolo 1, comma 1 legge n. 227/2021).
Siamo dinanzi, con tutta evidenza, a finalità significative e rilevanti di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio di tutti e di ciascuno.
2. Elementi di rilievo e novità dell’intervento normativo
Il “Decreto” rappresenta un intervento normativo così vasto, articolato con diversi presidi significativi, che con determinazione complessiva e sistemica pone al centro la persona con disabilità.
In questo momento si formulano alcune prime considerazioni su alcuni dei molteplici elementi di interesse recati dalla novella normativa.
Il primo presidio significativo (art.2 del “Decreto”): introduce la nuova definizione della condizione soggettiva del soggetto disabile.
Con l’art.2 comma 1 lettere a) e b) del “Decreto” si definiscono rispettivamente:
- «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- «persona con disabilità»: persona definita dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto.
Le citate definizioni concettuali manifestano elementi coerenti con l’art.1, secondo paragrafo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In tal senso sono indice di un mutato approccio valoriale, culturale e sostanziale le modifiche apportate alla L. n. 104/1992, di aggiornamento della rubrica, della definizione di persona con disabilità e dei diritti correlati, nonché di specificazione del livello di sostegno necessario, della nozione di sostegno intensivo e delle priorità nei servizi pubblici.
Valga a tal riguardo la considerazione che la valorizzazione della diversità ha bisogno presupposti culturali, di strumenti opportuni e interventi sistemici a carico di tutti i soggetti.
Il secondo presidio significativo (art.10 comma 1 lettera f) del “Decreto”): individuazione di due tipologie di sostegno, una “non intensiva” e l’altra “intensiva”, entrambe declinate in due livelli di intervento (v. Fig.1).
Fig.1
| Tipologia sostegno in esito alla valutazione di base | |
| Non intensivo | Intensivo |
| Livello | |
| Lieve | Elevato |
| Medio | Molto elevato |
La nuova logica classificatoria si raccorda con il principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3, comma 2 della Costituzione e concentra l’intervento sulla rimozione degli ostacoli derivanti dalla specifica condizione di ciascuna persona con disabilità.
Il terzo presidio significativo (art.6 del “Decreto”): il procedimento per la valutazione di base.
Il cambiamento del procedimento di accertamento della condizione di disabilità avverrà con evidente percorso di gradualità.
Superato oggi il sistema di classificazione della disabilità elaborato dall’OMS (ICDH 1980) secondo il c.d. “modello medico”, si afferma invece un modello pluridimensionale (il c.d. modello bio-psico-sociale) nel cui contesto assumono valore, operano e si pongono in relazione diversi fattori: la condizione di salute della persona, i fattori ambientali e le barriere di diversa natura che ne ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Le fasi del nuovo procedimento per la valutazione di base sono le seguenti:
- La richiesta (Art.6 comma 1) a cura dell’interessato, ovvero dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, del tutore o dell’amministratore di sostegno se dotato dei relativi poteri, deve essere accompagnata dalla trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo previsto dall’articolo 8 del “Decreto”. Ai sensi dell’art.6 comma 3, il richiedente, entro sette giorni antecedenti la data prevista per la visita collegiale, può trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura, pubblica o privata, accreditata;
- Effettuazione (Art.6 commi 4, 5 e 9) di un’unica visita collegiale. Le modalità di tale accertamento diagnostico sono disciplinate anche dai successivi articoli 9 e 10 del “Decreto”. Nel corso dell’accertamento diagnostico viene sottoposto il questionario WHODAS (tale supporto riguarda la determinazione delle modalità relative alla sottoposizione e alla compilazione del questionario è demandata all’INPS). La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o in cui i summenzionati elementi siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni (Art.6 comma 6).
- Attestazione dell’esito (della valutazione di base), costituita da un certificato, il quale viene inserito nel Fascicolo sanitario elettronico del soggetto (comma 7). Nel certificato (nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità del soggetto) sono individuate anche le necessità e le intensità dei sostegni.
- Conclusione del procedimento di valutazione di base: entro novanta giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo (Art.6 comma 8); è fatto salvo il termine di quindici giorni per i soggetti con patologie oncologiche; nei casi suddetti di richiesta di ulteriori elementi, il termine è sospeso per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni. Nei casi di soggetti minori il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo.
- Deroghe: Il comma 2 dell’articolo 6 prevede che, nei casi disciplinati con D.M. (ex art. 12, comma 2, lettera m) del citato “Decreto”), il soggetto istante possa chiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, la valutazione senza visita, previa trasmissione di documentazione, compresa quella relativa al questionario WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, dispone la visita.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 l’INPS, entro il 31 dicembre 2024, dovrà definire ulteriori modalità di svolgimento del procedimento e delle riunioni delle commissioni.
Il quarto presidio significativo: la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
Il nuovo precipitato normativo promana dalla ridefinizione del “progetto di vita”.
La nuova formulazione dell’art.14 della legge n.328 del 2000 è la seguente “Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l’elaborazione del progetto di vita di cui all’art. 2 comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.
Ai sensi dell’art. Art. 18 comma 1 “Il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Il nuovo impianto sistemico connota l’impegno alla realizzazione degli obiettivi della persona con disabilità al fine di migliorarne le condizioni personali e di salute con proiezione “olistica”.
Gli elementi strutturali che compongono il progetto di vita riguardano, con modulazione per quantità, qualità ed intensità:
- Strumenti;
- Risorse;
- Interventi;
- Benefici;
- I servizi e gli accomodamenti ragionevoli;
- Le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- Gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’obiettivo dichiarato è articolato e prevede di:
- eliminare e prevenire le barriere;
- attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.
Un passaggio sostanziale è contenuto nel comma 4 dell’art.18 del “Decreto” allorquando si afferma che “La persona con disabilità è titolare del progetto e ne richiede l’attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilità può chiedere l’elaborazione del progetto di vita all’esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4”.
Una titolarità che pone al centro desideri, aspettative e scelte della persona con disabilità e si conforma al principio di autodeterminazione assicurandone la partecipazione attiva all’intero “procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita con l’adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l’utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l’adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi”.
Ulteriore elemento del progetto si rinviene nel successivo comma 5 in cui si afferma che lo stesso è “… sostenibile nel tempo ovvero a garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario”.
Ogni passaggio del “Decreto” individua aspetti qualificanti e concreti del progetto di vita quale risultato dinamico (rivedibile e riprogrammabile) di interventi coordinati che, considerando le condizioni di salute, i bisogni e le capacità della persona con disabilità, inclusi i suoi desideri, le aspettative e le preferenze, diano valore alle caratteristiche della persona.
Insomma, l’impegno corale di una “presa in carico” rispettosa, adeguata e coerente con i bisogni, le attese e i desideri della persona con disabilità.
Il quinto presidio significativo ovvero il parametro che qualifica la misura degli interventi: l’accomodamento ragionevole (Art.17 del “Decreto”).
Anche questo elemento di struttura dei sostegni a favore della persona con disabilità interviene con la modifica della norma previgente.
L’art.17 comma 1 esordisce:
“1. Al fine di riconoscere l’accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5 -bis (Accomodamento ragionevole). — 1. Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. 2. L’accomodamento ragionevole è attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente”.
In successione venne confermata la titolarità della facoltà di richiesta, contenente anche una proposta (oggetto di preventiva valutazione), di adozione dell’accomodamento da parte della “…persona con disabilità, l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l’amministratore di sostegno se dotato dei poteri”.
La citata titolarità soggettiva si protrae anche nella fase concernente la partecipazione all’individuazione dell’accomodamento ragionevole.
L’intervento de quibus, con riferimento all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, deve risultare:
- necessario;
- adeguato;
- pertinente;
- appropriato;
- compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
La novella regolatrice l’accomodamento ragionevole si occupa, infine di:
- Assicurare la tutela dell’eventuale diniego motivato alla proposta della persona con disabilità;
- Individuare le modalità per proporre ricorso avverso il diniego predetto, ai sensi dell’art.3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n.67;
- Adire l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per chiedere di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole;
- Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell’accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l’istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, di chiedere all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.
3. Considerazioni conclusive di prima istanza
È immediato il riconoscimento del valore che l’approdo normativo recato dal “Decreto” virtuosamente aggiunge al nostro ordinamento: il riconoscimento della condizione di disabilità, la rimozione degli ostacoli, l’attivazione dei sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Per dirla in altri termini, un memento forte affinché si agisca per la concreta applicazione di siffatto presidio di sensibilità, civiltà e riconoscimento sociale e giuridico!
In ultima istanza faccio una doverosa ammenda: un intervento normativo così strutturato, complesso e articolato, poiché investe contesti e ambiti di così elevato valore, merita più compiuti approfondimenti!
Delego la predetta riparazione a momenti successivi con analisi e valutazioni che tengano conto degli sviluppi culturali, sostanziali ed operativi scaturenti da un riordino normativo cosi impattante sulla materia.

