I mesi caldi per la scuola: assegnazione docenti alle classi nell’ambito degli adempimenti di avvio anno scolastico

I mesi caldi per la scuola: assegnazione docenti alle classi nell’ambito degli adempimenti di avvio anno scolastico

La Dott.ssa Anna Maria Sacco nel contributo di oggi si occupa di un argomento dal titolo: “I mesi caldi per la scuola: assegnazione docenti alle classi nell’ambito degli adempimenti di avvio anno scolastico“.

L’organico dell’autonomia, istituito con la L. 107/2015, statuisce ai comma 5 e 63 dell’art. 1 che “al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione è istituito per l’intera istituzione scolastica […] l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal PTOF”.

I docenti facenti parte del suddetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

La non facile gestione dell’organico dell’autonomia e delle assegnazioni dei docenti non esime il dirigente scolastico dal tenere in debita considerazione la corretta procedura che comporta il rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e dal collegio docenti e la necessità di motivare le scelte organizzative e gestionali.

Le fonti normative stabiliscono che l’attribuzione dei docenti alle classi e sedi è competenza del dirigente scolastico che assumerà le proprie determinazioni sulla base di proposte avanzate dal Collegio dei docenti e criteri formulati dal Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico dovrà procedere tenendo conto dei criteri generali e, qualora se ne discostasse, dovrà fornire chiara ed esplicita motivazione.

L’assegnazione dei docenti è tuttavia un atto di natura privatistica che rientra nei poteri gestionali e organizzativi del dirigente pertanto, il dirigente scolastico può discostarsi da tali criteri, il cui rispetto non è tassativo, laddove ci siano elementi che ne impediscano il rispetto o, prioritariamente, si tenga in considerazione l’interesse degli alunni più che la stabilità del docente.

Vige però il principio dell’obbligo di motivare qualora si discosti dai criteri formulati dall’organo collegiale competente.

Anche per l’assegnazione dei docenti di sostegno vanno individuati criteri, quali favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto instaurato con l’alunno, distribuire, ove possibile, in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica, assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

In ogni caso l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi non è oggetto di contrattazione con la RSU ma solo di confronto.

È chiaro che la discrezionalità del Dirigente scolastico voluta dalle norme più recenti è legittimata sempre e comunque dal principio secondo cui il Dirigente scolastico, pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione delle risorse, è tenuto al rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Anna Maria Sacco.

I mesi caldi per la scuola: assegnazione docenti alle classi nell’ambito degli adempimenti di avvio anno scolastico

I mesi estivi, a dispetto di quanto si pensi nell’immaginario comune, sono mesi caldi in tutti i sensi per gli addetti alla scuola ed in particolar modo per la segreteria didattica e il personale che ne fa parte.

Il dirigente scolastico, a conclusione di anno scolastico e dopo la sospensione delle attività didattiche ha l’onere di chiudere gli adempimenti conclusivi dell’anno scolastico appena passato e contemporaneamente occuparsi delle nuove incombenze utili e funzionali all’avvio di un nuovo anno scolastico che rispetti criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Tuttavia, non sempre è semplice portare a compimento tale compito senza il quale è praticamente impossibile l’avvio dell’anno scolastico a causa di diverse problematiche legate ai tempi lunghi delle procedure a livello centrale, ma anche periferico, di assegnazione dei docenti agli ambiti e poi alle scuole.

Solo dopo la conclusione di tutte le operazioni di mobilità e quelle relative all’adeguamento dell’organico (trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze al 31/08) si potrà disporre delle risorse necessarie per le quali il dirigente ha già fatto preventiva richiesta sulla base delle esigenze di organico dell’autonomia della scuola, in relazione al PTOF.

L’organico dell’autonomia, istituito con la L. 107/2015, statuisce ai comma 5 e 63 dell’unico articolo che “al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione è istituito per l’intera istituzione scolastica […] l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal PTOF”.

I docenti facenti parte del suddetto organico, concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

La legge suddetta lascia però invariato il sistema dell’assegnazione dei docenti alle classi come regolato all’interno del T.U. sulla pubblica istruzione D. Lgs. 297/1994.

Viene dunque confermato il ruolo degli organi collegiali e ne vengono rispettate le prerogative.

La non facile gestione dell’organico dell’autonomia e delle assegnazioni dei docenti non esime il dirigente scolastico dal tenere in debita considerazione la corretta procedura che comporta il rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e dal collegio docenti e la necessità di motivare le scelte organizzative e gestionali.

A livello normativo, tale operazione va inquadrata all’interno del combinato disposto tra diverse disposizioni normative.

Tra questi, in primis, il D. Lgs. 165/2001 che all’ art. 5, c. 2 fissa il ruolo degli organi preposti alla gestione  in relazione alle

“determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9”, ribadendo all’art. 25 c.1 le responsabilità dirigenziali in ordine ai risultati, e al c. 2 “la gestione unitaria dell’istituzione”,  da parte del dirigente scolastico che “è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.” Anche nel D. Lgs. n. 297/1994 all’ art. 396, c. 2 lett. d) si conferma che “al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”, all’art. 7, c. 2 lett. b) che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per […]l’assegnazione alle classi dei docenti” e all’ art. 10, c. 4 il consiglio d’istituto “indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti…”

Da tali fonti normative, si evince chiaramente che l’attribuzione dei docenti a classi e sedi è quindi competenza del dirigente scolastico che assumerà le proprie determinazioni sulla base di proposte avanzate dal Collegio dei docenti e criteri formulati dal Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico dovrà procedere tenendo conto dei criteri generali e, qualora se ne discostasse, dovrà fornire chiara ed esplicita motivazione.

Per riassumere, l’iter passa dunque sia dal potere deliberante del consiglio di istituto che da quello propositivo del Collegio.

L’assegnazione dei docenti è tuttavia un atto di natura privatistica che rientra nei poteri gestionali e organizzativi del dirigente per effetto degli artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001.

Pertanto, il dirigente scolastico può discostarsi da tali criteri, il cui rispetto non è tassativo, laddove ci siano elementi che ne impediscano il rispetto o, prioritariamente, si tenga in considerazione l’interesse degli alunni più che la stabilità del docente.

Vige però il principio dell’obbligo di motivare qualora si discosti dai criteri formulati dall’organo collegiale competente.

Tra le motivazioni che guidano il Dirigente scolastico vi è sicuramente l’esigenza di assicurare le condizioni di apprendimento migliori per gli alunni e garantire loro un’offerta formativa di qualità mentre tra i criteri da tenere in considerazione la continuità didattica è abitualmente il criterio maggiormente utilizzato che va inteso ovviamente come diritto esercitato nell’interesse dell’alunno.

Ciò vuol dire che, se il dirigente ravvisa motivi per cui il criterio della continuità possa in qualche modo ostacolare la serenità dell’alunno, può attuare scelte diverse e valutare una possibile discontinuità quale opportunità di crescita personale maggiormente proficua per l’alunno.

O ancora, altro criterio potrebbe essere la necessità di garantire, per quanto possibile, personale stabile e di distribuirlo in modo equilibrato fra le classi.

O ancora, l’opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti.

È chiaro che se nell’organico sono presenti professionalità specifiche, è dovere del dirigente, nell’ottica di una maggiore ottimizzazione delle risorse, distribuirle nel miglior modo possibile per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e soprattutto una piena realizzazione dell’offerta formativa.

Altro elemento indispensabile a garantire serenità e benessere è anche tener conto dell’aspetto relativo alla collaborazione nei team e nei consigli e al corretto equilibrio al loro interno apportare aggiustamenti che permettano, pur rispettando il clima collaborativo che col tempo ha caratterizzato alcuni team docenti, di agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili.

Anche per l’assegnazione dei docenti di sostegno vanno individuati criteri, quali favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto instaurato con l’alunno, distribuire, ove possibile, in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica, assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

A conferma di quanto disposto dal D. Lgs 165/2001, secondo anche quanto indicato dall’art. 30, comma 9 – lettera b2), del CCNL 2019/21, l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi non è oggetto di contrattazione con la RSU ma solo di confronto.

Il confronto, diversamente dalla contrattazione, non porta ad una decisione condivisa tra amministrazione e OOSS ma è una modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo di esprimere valutazioni e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.

È in sede di confronto con la RSU che può invece essere deciso di tenere conto, ad esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso o nella sede.

Se è invece il docente a voler fare richiesta di cambio classe, sezione o plesso può presentare istanza motivata da questioni principalmente didattiche subito a conclusione dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento, indirizzandola per conoscenza alle RSU.

Talvolta, le scelte fatte in materia di assegnazione dei docenti, a cui segue poi la definizione di un orario definitivo per l’intero anno scolastico, hanno determinato malcontento nelle scuole in quanto scelte non sempre condivise.

È chiaro che la discrezionalità del Dirigente scolastico voluta dalle norme più recenti è legittimata sempre e comunque dal principio secondo cui il Dirigente scolastico, pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione delle risorse, è tenuto al rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede.