I contenuti di Amministrazione Trasparente e gli obblighi di pubblicazione delle II.SS.

I contenuti di Amministrazione Trasparente e gli obblighi di pubblicazione delle II.SS.

La Dott.ssa A.M. Sacco ci presenta un utilissimo approfondimento dal titolo: “I contenuti di Amministrazione Trasparente e gli obblighi di pubblicazione delle II.SS.“.

Il D. Lgs. 33/2013, T.U. sulla trasparenza sancisce

Il principio di accessibilità totale delle informazioni detenute dalle PP.AA. stabilendo che tutti i documenti ad obbligo di pubblicazione devono essere pubblicati in una sezione specifica del sito web denominata “Amministrazione Trasparente”. 

La mancata pubblicazione di tali dati costituisce violazione di legge.

La sezione AT deve avere un collegamento alla home page del sito istituzionale ben visibile al cittadino.

Essa è inoltre caratterizzata da una struttura rigida composta da sezioni e sottosezioni che va rispettata.

Pertanto, tutti i documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare vanno inseriti all’interno della specifica sezione e dello specifico livello.

La pubblicazione dei documenti in AT è prevista per una durata di 5 anni a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione.

Possono essere previsti altri termini dalla normativa per specifici documenti.

Mentre è evidente la differenza con la sezione Albo on line in cui i documenti hanno un termine di pubblicazione di quindici giorni, oltre i quali non saranno più accessibili.

Affinché gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 trovino piena attuazione è necessario predisporre procedure precise per la pubblicazione.

Attraverso la definizione di un regolamento per la pubblicazione in AT in cui si specifichi chi è incaricato alla pubblicazione per ogni documento.

Nell’articolo la nostra autrice specifica analiticamente, con tutte le motivazioni relative, quali sono i contenuti di AT a cui una Istituzione scolastica deve fare attenzione.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Anna Maria Sacco.

I contenuti di Amministrazione Trasparente e gli obblighi di pubblicazione delle II.SS.

Il D.Lgs. 33/2013, T.U. sulla trasparenza, a seguito di L.190/2012 cd. “Legge Anticorruzione” sancisce il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità” alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PP.AA.

Essa mira a rendere effettivo il principio di accessibilità totale delle informazioni detenute dalle PP.AA. stabilendo che tutti i documenti ad obbligo di pubblicazione devono essere pubblicati in una sezione specifica del sito web denominata “Amministrazione Trasparente”.

Ogni amministrazione ha dunque l’obbligo di pubblicare tutti quei documenti che si ritiene necessario pubblicare come da D. Lgs 33/2013 così da realizzare una Amministrazione che sia trasparente, aperta e al servizio del cittadino.

La mancata pubblicazione di tali dati costituisce violazione di legge.

Innanzitutto, la sezione AT deve avere un collegamento alla home page del sito istituzionale ben visibile al cittadino.

Essa è inoltre caratterizzata da una struttura rigida composta da sezioni e sottosezioni che va rispettata.

Pertanto, tutti i documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare vanno inseriti all’interno della specifica sezione e dello specifico livello.

Da una veloce lettura delle voci presenti nel menù di primo livello, sarà facile constatare che le voci non sono individuate per una specifica amministrazione, per cui può succedere che alcuni menù possano non essere completati perché la voce non è prevista per l’ amministrazione di riferimento, come spesso accade per l’istituzione scolastica quando una specifica sezione, non è significativa per gli istituti scolastici.

La pubblicazione dei documenti in AT è prevista per una durata di 5 anni a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione

Possono essere previsti altri termini dalla normativa per specifici documenti mentre è evidente la differenza con la sezione Albo on line in cui i documenti hanno un termine di pubblicazione di quindici giorni, oltre i quali non saranno più accessibili.

Affinché gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 trovino piena attuazione è necessario predisporre procedure precise per la pubblicazione attraverso la definizione di un regolamento per la pubblicazione in AT in cui si specifichi chi è incaricato alla pubblicazione per ogni documento.

Di seguito verranno specificati quali sono i contenuti di AT a cui una Istituzione scolastica deve fare attenzione

La prima voce in AT è denominata “Disposizioni Generali” in cui è prevista la pubblicazione di contenuti che sono già stati oggetto di controllo a seguito di monitoraggio ANAC nel 2023.

In essa si inserisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ma anche Atti amministrativi generali tra cui direttive, circolari, programmi, istruzioni.

Così come Documenti di programmazione strategico-gestionale, Statuti e Leggi regionali, il Codice disciplinare e il codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Il PTPCT è un atto a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) che, per le II.SS., è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Ogni Istituzione scolastica dovrà provvedere alla pubblicazione del PTPCT attraverso link alla pagina dell’USR.

In Atti generali invece, vanno inseriti riferimenti normativi con i link alle norme di legge pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’attività delle PP.AA.

Tra essi la Costituzione Italiana, la legge sul procedimento amministrativo (L.241/90), la Legge quadro per i diritti delle persone con disabilità, L. 104/92, il D. Lgs. 297/94, T.U. dell’Istruzione, il D.P.R. 275/99 e così via.

Senza dimenticare il D.Lgs. 33/2013 e la L190/2012 sull’Anticorruzione nella P.A., fino al DPR 81/2023 con le modifiche al DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

In atti amministrativi generali, inoltre, potranno essere pubblicati documenti che dispongono sull’organizzazione e sugli obiettivi.

Tra questi potrebbero essere ricompresi PTOF, PdM, Piano per l’Inclusione insieme ai restanti documenti di programmazione strategica.

O ancora è qui possibile pubblicare il Manuale di gestione documentale

Il Regolamento di pubblicazione in AT, le procedure per la gestione delle circolari, il Vademecum del Garante per la Privacy: Privacy a scuola del 2023.

La seconda voce in AT è quella relativa all’Organizzazione, secondo quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 33/2013 che dispone che “le PP.AA. pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati relativi alla propria organizzazione, corredati dai documenti normativi di riferimento”.

Tra le sotto-sezioni, l’articolazione degli Uffici in cui pubblicare la struttura amministrativa dell’I.S. (sede uffici, nome del dirigente, articolazione uffici con funzioni svolte, orari di apertura e ricevimento al pubblico, telefono e posta elettronica, organigramma).

È necessario qui, secondo quanto consigliato dal Garante della Privacy, non pubblicare i nominativi del personale assegnato agli uffici, in quanto informazione non rilevante ai fini del funzionamento dell’ufficio di appartenenza.

La terza voce “Consulenti e collaboratori” prevede la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo.

In esso andranno specificati gli estremi degli atti di conferimento, il curriculum vitae su modello europeo e privo di dati sensibili non necessari, compensi relativi al rapporto di lavoro.

La pubblicazione su AT e poi su PerlaPA è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei compensi.

L’omissione di pubblicazione in tale sezione determina responsabilità dirigenziale e compromissione dell’efficacia dell’atto con una sanzione pari alla somma corrisposta.

Gli affidamenti fatti invece secondo procedura prevista dal codice degli appalti non vanno pubblicati in questa sezione ma in quella denominata “Bandi di gara e contratti”.

Pubblicati a titolo esemplificativo in questa sezione sono gli incarichi a DPO persona fisica, l’incarico al RSPP o al Medico competente.

Nel caso di incarichi a persona giuridica invece la sezione di riferimento sarà quella relativa a “Bandi di gara e contratti”.

Le informazioni relative agli incarichi esterni di collaborazione e consulenza devono essere pubblicate in forma tabellare

Le informazioni da pubblicare in AT entro tre mesi dal conferimento dell’incarico sono le stesse che vanno pubblicate entro 15 giorni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per agevolare tale procedura, è buona prassi tenere aggiornato PerlaPA e pubblicare su AT il link che riconduce alle informazioni caricate su PerlaPA.

Nella sezione 4 “Personale” vanno fornite le informazioni relative al dirigente e al personale in servizio con dati relativi a contratti non a tempo indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti, contrattazione collettiva e integrativa.

Nella sezione “Performance” le II.SS. possono pubblicare i dati relativi al MOF poiché non esistono nel contesto scolastico premi al personale collegati alla performance, ma compensi accessori per retribuire le prestazioni rese dal personale docente e ATA al fine di rinforzare il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del PTOF.

La sezione “Provvedimenti” prevede la pubblicazione, ogni sei mesi, degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti secondo quanto disposto dall’art. 23, c.1, D. Lgs 33/2013.

In ambito scolastico i provvedimenti degli organi di indirizzo politico sono le delibere del consiglio di istituto mentre i provvedimenti dei dirigenti sono le determine del dirigente scolastico.

La pubblicazione, con cadenza semestrale, prevede l’elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti e non la pubblicazione integrale di ciascuna delibera o determina.

In pratica la normativa dispone la pubblicazione con cadenza semestrale di due tabelle, una per le delibere del consiglio di istituto e l’altra per le determine del dirigente, contenenti le seguenti informazioni

  • riferimento al numero di delibera o determina
  • Contenuto
  • Oggetto
  • Spesa prevista
  • Estremi relativi ad accordi, convenzioni, reti, patti

Nella sezione “Bandi di gara e contratti”, invece, saranno pubblicati gli affidamenti fatti dalle amministrazioni pubbliche.

Con informazioni sui contratti relative all’anno solare precedente da pubblicare nel sito web istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno, in formato XML, che deve contenere, per ciascun affidamento, specifiche informazioni (Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente oggetto del bando procedura di scelta del contraente elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate).

La sezione “Pagamenti dell’Amministrazione” prevede l’indicazione dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, attraverso un indicatore di tempestività dei pagamenti.

Pubblicati gli atti relativi alla prevenzione della corruzione nella sezione “Altri contenuti- prevenzione della corruzione”.

Tra cui il PTPCT che la normativa prevede venga pubblicato anche nella sezione “Altri contenuti”.

Il nominativo del Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) che ha il compito di tenere aggiornate le informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), anche se quest’ultimo non è un obbligo di pubblicazione che compete direttamente alla scuola.

Considerato che la normativa prevede che il nominativo del RASA debba essere pubblicato dal RPCT nel PTPCT

Qui potranno essere pubblicati i regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità.

Le segnalazioni da parte dei dipendenti di condotte illecite rilevate nell’ambito lavorativo (whistleblowing), le richieste di Accesso civico semplice e generalizzato attraverso la pubblicazione di un registro contenente l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.

Tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “Altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.

Quest’ultima sezione non sarà oggetto di monitoraggio da parte del Revisore dei conti.

La sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” è quella in cui le II.SS. sono obbligate a pubblicare le attestazioni dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Revisori dei Conti, insieme alla griglia di rilevazione, ai sensi della delibera ANAC n. 430/2016.

Con delibera ANAC n. 213/2024, con oggetto “Attestazioni OIV , o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità”, l’ANAC anche quest’anno fornisce le proprie indicazioni alle amministrazioni pubbliche in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14 c.4 del D. Lgs. 150/2009.

“Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli OIV,o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni”.

La delibera ANAC stabilisce le seguenti scadenze

  • Entro il 31 maggio: pubblicazione in AT delle specifiche categorie di dati individuate nella delibera (adempimento di competenza dell’I.S.)
  • Entro il 15 luglio: pubblicazione in AT dell’attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione

A seguito di delibera ANAC n. 213/2024, per l’anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l’applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito web dell’Autorità.

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione – fornita nell’applicativo web – carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”.

Avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Nel contesto scolastico non esistono gli OIV

Ma, ai sensi dell’art. 1 c. 562 della L. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023) l’attestazione degli obblighi di trasparenza viene effettuata dai revisori dei conti.

Ruolo di ANAC , Autorità nazionale anticorruzione, è quello di controllare l’esatto adempimento esercitando poteri ispettivi.

In assolvimento a tali obblighi ANAC pubblica annualmente una delibera (lo scorso anno la n. 203/2023 e quest’anno la n. 213/2024) nella quale vengono fornite a tutte e PP.AA. indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Entro il 15 gennaio 2025, successivamente, alla pubblicazione dell’attestazione OIV, il RPCT (l’USR nel caso delle scuole) avrà cura di assumere tutte le iniziative, misure di trasparenza, utili a superare le criticità segnalate dagli OIV e rendere i dati più chiari e fruibili.

L’Autorità vigila sull’esatto adempimento da parte dei soggetti coinvolti effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni.

All’attività di vigilanza potrà infine seguire un controllo da parte della Guardia di Finanza per riscontrare l’accuratezza e l’esattezza di quanto attestato dagli OIV.

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