Digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici – Aggiornamenti

Digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici - Aggiornamenti

La Dott.ssa Anna Maria Stammitti ci presenta un interessante e utile contributo su: “Digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici – Aggiornamenti”.

Il contributo descrive alcuni aggiornamenti sul tema, intervenuti nell’ultimo periodo, che incidono sugli adempimenti delle stazioni appaltanti, scuole comprese.

Dal 1° agosto 2024 l’ANAC ha dettato nuove modalità per la richiesta del CIG (codice identificativo di gara), e le varie piattaforme si sono adeguate, modificando le modalità di richiesta che già conoscevamo.

Il CIG è rilasciato non al momento della pubblicazione della TD (trattativa diretta), (o confronto di preventivi finalizzato all’affidamento dell’appalto), ma solo dopo l’esame delle offerte e prima della stipula.

Quindi le relative sezioni sono cambiate di posto.

Un altro importante aggiornamento riguarda il fatto che, grazie alla collaborazione con l’INPS e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è reso interoperabile con il FVOE 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Le stazioni appaltanti possono, quindi, ora, consultare il DURC emesso in corso di validità su FVOE 2.0, ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva, secondo il Codice dei Contratti Pubblici (art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023).

Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico nel momento in cui l’impresa rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo.

Altre importanti novità riguardano i CIG emessi sulla PCP, Piattaforma dei Contratti Pubblici, per espletare affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro + IVA fuori dalle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate; tale possibilità è prorogata dall’1 ottobre al 31 dicembre 2024.

In ogni caso, al di là delle possibili modifiche cui le stazioni appaltanti dovranno uniformarsi, resta il fatto che le istituzioni scolastiche, in particolare, stazioni appaltanti non qualificate nella stragrande maggioranza dei casi, sono chiamate ad utilizzare strumenti digitali complessi nelle loro attività negoziali.

Si auspica un sistema più semplice, adeguato alla loro struttura ed al personale in servizio, anche in linea con il fatto che le scuole rappresentano una tipologia di Amministrazione Pubblica particolare e speciale; ne è la dimostrazione il fatto che esse, pur rispettando le norme del codice dei contratti pubblici, hanno in realtà anche una loro “lex specialis”, rappresentata dal D.I. 129/2018, il Regolamento di Contabilità.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Annamaria Stammitti.

Digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici – Aggiornamenti

In questo contributo sono descritti alcuni aggiornamenti sul tema, intervenuti nell’ultimo periodo, che incidono sugli adempimenti delle stazioni appaltanti, scuole comprese.

A seguito di un aggiornamento operato da ANAC su Me.PA, nella TD (trattativa diretta) (come anche nel confronto di preventivi), non è più possibile compilare le schede per poter chiedere il CIG in fase di ultimazione della procedura, prima della comunicazione a PCP, Piattaforma dei Contratti Pubblici e, quindi, prima della pubblicazione della procedura medesima.

Dall’ 1 agosto 2024, infatti, l’ANAC ha dettato nuove modalità per la richiesta del CIG (codice identificativo di gara), e le varie piattaforme vi si sono adeguate, modificando le modalità di richiesta che già conoscevamo.

Il nuovo iter non si applica indistintamente a qualunque appalto, ma soltanto, come già detto sopra, a trattative dirette e confronto di preventivi.

Il CIG è rilasciato non al momento della pubblicazione della TD (trattativa diretta), (o confronto di preventivi finalizzato all’affidamento dell’appalto), ma solo dopo l’esame delle offerte e prima della stipula.

Quindi le relative sezioni sono cambiate di posto.

Del resto la TD (trattativa diretta) ed il confronto di preventivi sono due negoziazioni che possono concludersi positivamente oppure no, quindi, esisteva di fatto la possibilità di emettere CIG che poi, in teoria, non sarebbero stati utilizzati.

A questo proposito si è pronunciata anche l’Unità di Missione per il PNRR, dando alle scuole le seguenti indicazioni:

“A decorrere dal 1° agosto 2024, nell’ambito degli affidamenti diretti tramite trattativa diretta o confronto di preventivi, le Istituzioni scolastiche potranno procedere con la richiesta del CIG solo al momento dell’esame delle offerte. Sul punto, si invita alla consultazione dei manuali www.wiki.acquistinrete.it, rinvenibili ai seguenti link: Richiesta CIG – Trattativa diretta e Richiesta CIG – Confronto di preventivi. Ciò posto, le Istruzioni operative dell’Unità di Missione PNRR prot. n. 132935, del 15 novembre 2023, nella parte in cui precisano che il CIG deve essere richiesto prima dell’inizio dell’attività di negoziazione e deve essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti della procedura, devono intendersi automaticamente adeguate alle nuove modalità operative di acquisizione del CIG di cui sopra. Pertanto, non graverà in capo alle Istituzioni scolastiche l’obbligo di indicare il CIG nella documentazione di gara”.

Per prima cosa, quindi, bisogna procedere a creare la TD (trattativa diretta) o il confronto di preventivi.

La sezione Anacform-eform non c’è più. E’ proprio scomparsa. E’ corretto così. Si deve creare la TD o il confronto di preventivi come si faceva prima della digitalizzazione degli appalti, quando quella sezione non esisteva.

La TD (come anche il confronto di preventivi) adesso esce senza avere un CIG ad accompagnarla. Si chiederà in seguito.

Nella decisione di contrarre si scriverà che il CIG sarà quello rilasciato da ANAC prima della stipula, poi si indicherà nel primo atto che si predisporrà, dopo averlo ricevuto.

Una volta pubblicata la TD, o il confronto di preventivi, finalizzata/o all’affidamento dell’appalto, è necessario aspettare la scadenza del termine di ricezione delle offerte, creare il ruolo di presidente di commissione (o soggetto stipulante) ed esaminare l’offerta, come al solito.

Se l’offerta pervenuta è ritenuta valida, congrua ed appropriata, viene esaminata, protocollata con tutta la documentazione a corredo, e, successivamente, si deve procedere con la compilazione delle schede ANAC per poter poi chiedere il CIG. (senza CIG non si può stipulare, ovviamente).

Come si torna alla trattativa diretta per compilare le schede predisposte da ANAC e chiedere il CIG?

Da ruoli ricoperti su gare il RUP accede alla procedura nella parte di attribuzione ruoli, scheda ANAC, “Gestisci Anacform e Eform”. Quindi si attribuiscono i ruoli, si sceglie la scheda pertinente e si può passare la procedura a chi deve compilarla materialmente (che può essere anche un soggetto diverso dal PO – Punto Ordinante).

Senza il CIG e la regolare trasmissione non si procede. Dopo il completamento di queste fasi, dopo l’emissione del CIG e la successiva comunicazione su PCP, (si deve attendere il messaggio di risposta, che la comunicazione/pubblicazione è stata correttamente effettuata), bisogna procedere al controllo di quanto autocertificato dall’operatore economico (FVOE o documenti on line nel caso ricorra questa ipotesi) (Senza CIG non si può consultare il FVOE, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico).

Si emette la decisione di aggiudicazione/affidamento, che porta al suo interno il CIG emesso prima della stipula. Si comunica all’operatore economico tale decisione e si chiede la garanzia definitiva (a meno di debite motivazioni per esonerare l’operatore economico affidatario).

Solo dopo si andrà su «stipula» e quindi a «Procedi alla stipula», procedendo con la stipula attraverso il file di sistema, o inserendo un contratto preparato ad hoc dalla scuola. (sempre firmato digitalmente e protocollato).

Abbiamo citato sopra il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, detto “FVOE”. Un importante aggiornamento riguarda il fatto che, grazie alla collaborazione con l’INPS e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è stato reso interoperabile con il FVOE 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Le stazioni appaltanti possono, quindi, ora, consultare il DURC emesso in corso di validità su FVOE 2.0, ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva, secondo il Codice dei Contratti Pubblici (art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023).

Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico nel momento in cui l’impresa rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo.

Dobbiamo anche dire che la regolarità contributiva è un requisito “estremamente volatile”, come scrive ANAC, quindi “le stazioni appaltanti sono invitate a chiederne la verifica nel momento in cui si presenta questa effettiva esigenza”.

Non è possibile chiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti.

ANAC stessa informa che, nei prossimi giorni, saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica:

  • dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell’Agenzia delle Entrate;
  • dell’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.

Altre importanti novità riguardano i CIG emessi sulla PCP, Piattaforma dei Contratti Pubblici, per espletare affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro + IVA fuori dalle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate; tale possibilità è stata prorogata dall’1 ottobre al 31 dicembre 2024.

Si tratta, in buona sostanza, per le istituzioni scolastiche, di gestire procedure autonome al di fuori degli strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP S.p.A.

L’ANAC ha aggiunto su PCP la scheda “CO2” conclusiva della procedura di affidamento e, inoltre, ha inserito due schede diverse, rispettivamente, la “CM2”, cioè quella che consente di poter modificare la procedura intrapresa per la richiesta di CIG, e la “ANN”, cioè quella che consente di poter annullare l’intera procedura.

È necessario precisare che le possibilità di modifica e annullamento possono essere utilizzate una sola volta.

Per quanto riguarda la scheda CO2, già presente per gli affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro + IVA su Me.PA, è necessario compilare i dati richiesti evidenziati dall’asterisco come obbligatori.

Nella scheda CO2 si devono comunicare:

  • Data inizio esecuzione
  • Data fine esecuzione
  • Importo delle somme liquidate e id contratto (ovvero, per il momento, il CIG emesso)

Per quanto riguarda invece le due schede, “CM2” e  “ANN”, rispettivamente, da “Le tue procedure” bisogna richiamare l’appalto che si vuole modificare o annullare, compilando i campi previsti sulle due diverse schede predisposte.

Possiamo dire che l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale costituisce un impegno complesso per le stazioni appaltanti e, in particolare, per le istituzioni scolastiche.

Inoltre, le schede relative alle procedure e quelle relative alla chiusura e conclusione delle procedure medesime rappresentano un continuo “work in progress”, sia perché non tutte sono state predisposte da ANAC e rese attive, sia perché ANAC stessa effettua modifiche su quelle già in uso.

In realtà occorre ancora fare tanto sulla gestione delle schede ANACForm.

Vanno ancora implementate, nelle piattaforme digitali, le schede sulla fase di esecuzione, va risolta la questione della profilazione dei responsabili di fase, occorre chiarire il rapporto tra la compilazione delle schede per gli affidamenti diretti e i controlli sul possesso dei requisiti.

Inoltre, è di questi giorni la notizia dell’avvio di un tavolo di consultazione presso il MIT, cui hanno preso parte, tra gli altri, ANAC, ANCE, ANCI e altri enti, istituzioni ed associazioni.

I partecipanti sono stati invitati ad una “consultazione digitale” che costituirà una base di partenza per l’elaborazione del provvedimento correttivo di quelle parti del nuovo Codice che, in questo primo anno di efficacia, hanno funzionato meno.

Ad esempio, tra le possibili modifiche in tema di procedure sotto soglia, e soprattutto, restando nel campo di quelle che più interessano le istituzioni scolastiche, si segnalano quelle proposte dall’ANAC nella Relazione annuale, e, in particolare, la reintroduzione dell’obbligo di consultazione di un numero minimo di operatori economici negli affidamenti diretti, valorizzando il principio del risultato “col migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”.

Inoltre, l’VIII Commissione della Camera (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), nella risoluzione 7/00220 del 3 maggio scorso, per le procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), (che, oggettivamente, interessano poco le istituzioni scolastiche, a meno di essere proprietarie degli immobili nei quali sono ospitate), ha previsto che

“al fine di evitare possibili abusi dell’istituto, appare opportuno prevedere che la stazione appaltante garantisca una adeguata pubblicità preventiva e successiva all’adozione di tale metodologia di affidamento, bilanciando l’eventuale aggravio di adempimenti e costi per le stazioni appaltanti, con i minori rischi di contenzioso”.

In ogni caso, al di là delle possibili modifiche cui le stazioni appaltanti dovranno uniformarsi, resta il fatto che le istituzioni scolastiche, in particolare, stazioni appaltanti non qualificate nella stragrande maggioranza dei casi, sono chiamate ad utilizzare strumenti digitali complessi nelle loro attività negoziali.

Si auspica un sistema più semplice, adeguato alla loro struttura ed al personale in servizio, anche in linea con il fatto che le scuole rappresentano una tipologia di Amministrazione Pubblica particolare e speciale; ne è la dimostrazione il fatto che esse, pur rispettando le norme del codice dei contratti pubblici, hanno in realtà anche una loro “lex specialis”, rappresentata dal D.I. 129/2018, il Regolamento di Contabilità.