Criticità degli adempimenti sulle ricostruzioni di carriera

L’argomento “Ricostruzioni di carriera” è una peculiarità del mondo della scuola.
Non esistono, negli altri Enti Pubblici, similari situazioni giuridiche che autorizzino aumenti stipendiali correlati al trascorrere del tempo.

Un militare, dipendente del Ministero della Difesa, per fare un semplice esempio, vedrà aumentare la propria retribuzione in base ai rinnovi contrattuali previsti per il proprio comparto (appunto…. difesa) e a eventuali promozioni ottenute con concorsi interni, ma non esistono automatismi connessi a progressioni temporali tipo quelle che esistono nell’universo scuola pubblica con le ricostruzioni.

E’ innegabile come la tematica, negli ultimi anni, sia diventata, per le segreterie scolastiche, particolarmente ostica, un po’ per la complessità intrinseca degli argomenti e delle normative, un po’ perché sentenze innovative, prima della Comunità Europea, (Direttiva 19999/70 CE del 28.06.1999), poi della nostra Corte dei Conti:  deliberazione n. 4/2019, hanno ulteriormente complicato il quadro, giuridico normativo delle ricostruzioni, già di per sé complesso.

Molti sostengono che la comprensione e la metabolizzazione di siffatte tematiche siano differenti in base al grado di conoscenze iniziali con cui ci si approccia, all’argomento, al curriculum studiorum e alle esperienze lavorative vissute.
In effetti non essendoci stata una formazione adeguata, è sempre complicato interagire con gli organi preposti (RTS, Ufficio Territoriale, Inps, MEF…)

Non si può lasciare alla buona volontà di operatori, a volte inesperti, simili problematiche.

Ma cercando di approfondire gli argomenti trattati, bisognerebbe partire con le tematiche giuridiche: da dove comincia la ricostruzione, quali gli strumenti, le differenze tra docenti e ATA, le tempistiche per la domanda, le prescrizioni, i tempi che ha la segreteria per adempiere.

Affrontare tutte insieme queste domande richiederebbe un trattato, pertanto in questa sede ci limitiamo a segnalare le peculiarità, riservandoci, in un futuro prossimo, di approfondire dovutamente.

Un caso molto particolare riguarda i docenti di religione che sono una “anomalia”, secondo una accezione positiva del termine, nelle ricostruzioni.

Infatti sono l’unico caso di docenti non di ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera.

Secondo la L. n. 312 1980, art. 53, ripresa dall’art 3 Dpr 399/88, al compimento di 4 anni anni di INCARICO, (quindi a partire dal 5°), col titolo di studio appropriato (Baccalaureato, Laurea in teologia… ecc) e orario di cattedra: 18h Doc. secondaria, 24/25h Doc. Infanzia e primaria… con la riduzione a 12h in particolari casi di “ragioni strutturali”, cioè quando la cattedra non può raggiungere i tetti orari sopra indicati perché nel paese (piccola isola, zona montana…, non ci sono ulteriori scuole con cui completare le ore e pertanto bastano anche solo 12h per avere il diritto alla ricostruzione…).

Raggiunti contemporaneamente i suddetti requisiti, i dipendenti hanno diritto alla ricostruzione di carriera con l’inserimento nelle griglie stipendiali del CCNL vigente all’epoca del raggiungimento.

Altro caso particolare sono le ricostruzione da sentenza, non importa se a seguito di riconoscimento integrale del pre ruolo o per equiparazione del servizio pre ruolo a quello di ruolo,  le modalità di approccio cominciano dalla attenta lettura e corretta interpretazione del dispositivo del giudice che determina il comportamento della segreteria.

Considerato il linguaggio tecnico giuridico del giudice è quanto mai importante saper leggere la sentenza ( PQM), anche aiutandosi con il ricorso fatto dall’avvocato, al fine di stabilire con certezza, cosa è stato chiesto e cosa è stato concesso.

Qui si apre un discorso molto ampio di “cultura giuridica” alla quale bisogna, “ob torto collo” piegarsi e adeguarsi, se non si vogliono prendere strafalcioni interpretative che genererebbero ulteriori contenziosi.

A proposito di cultura giuridica non bisogna dimenticare come comportarsi quando, a seguito di un nuovo contratto è richiesto alla segreteria di fare le progressioni di carriera.    

Un enigma che attanaglia le segreterie in merito a quest’ultimo argomento, è: per fare la progressione, dato il Sidi chiede la data di decorrenza, si deve partire dal giorno successivo dopo l’ultimo giorno del precedente decreto, oppure dall’inizio del mese, oppure dall’inizio dell’anno?

Facciamo un esempio per chiarire i termini della questione:

Un decreto di inquadramento ha come data finale il 01/09/2021. 
Per qualsiasi motivo dobbiamo fare la progressione di carriera, da che data la facciamo partire? Dalla stessa! o da 02/09/2021 dal 01/01/2021 o…. da quale?…”   

Cominciamo col precisare che i contratti coinvolti nel nostro esempio sono quelli del triennio 2016/18 siglato il 19 aprile 2018, e quello del triennio 2019/21 siglato in prima istanza 6/12/22 e in maniera definitiva il 18 gennaio 2024. 

Le date rilevanti dei due contratti sono:

Per il triennio 2016-18 :
01/01/2016 — 01/01/2017 — 01/03/2018;

Per il triennio  2019-21: 
01/01/2019 — 01/01/2020 — 01/01/2021; 

Se la dipendente ha un decreto che riporta come data di ultimo inquadramento il 01/09/2021  quel decreto è certamente stato fatto prima di tale data…. Ipotizziamo, nella migliore delle ipotesi, nell’anno 2020.  

Ma nel 2020 c’era il contratto 2019-21?  NO ..!

E’ stato siglato in prima istanza il 06/12/22 e ratificato il 18/01/2024 quindi nel 2020 non esisteva!
Logica conseguenza è che l’inquadramento che  termina il 01/09/2021 con quale CCNL è stato elaborato?  Ovvio, con il CCNL 2016/18! 

Se è vero ciò e dovessi aggiornare dalla stessa data in cui arriva il precedente decreto ( 01/09/2011-) NON STO AGGIORNANDO l’anno 2019 e il 2020 e parte del 2021… ma solo dal 01/09/2021 troverò tabelle esatte, allineate e corrispondenti!

Da un punto di vista sostanziale non è un grosso problema perché alla fine l’anzianità da carriera non cambia, ma da quello formale SI!

Immaginate un decreto di riscatto DPR 1092/73 con domanda al 2020… col decreto errato indicherò un importo stipendiale non corretto nell’Ultimo Miglio (questa ipotesi è favorevole al dipendente perché con uno stipendio minore, pagherà un minore onere di riscatto).

Ma anche a livello TFR ci potrebbe essere sfasatura essendo questo istituto previdenziale strettamente collegato allo stipendio. (In questa ipotesi è sfavorevole al dipendente perché per il periodo con uno stipendio minore percepirà una minore quota di TFR).

Per chiudere l’argomento, in questo particolare caso la progressione dovrà partire dal 01/01/2019 ( per includere i benefici del CCNL 12/2022 in quanto il precedente decreto riportava quelli del 04/2018).

Quindi non si può stabilire una regola… con che data partire in caso di progressione… ? 

Risposta: bisogna valutare caso per caso e seguire il ragionamento.

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