L’astensione obbligatoria post partum rappresenta una componente fondamentale del sistema di tutela della maternità nel mondo del lavoro, avendo un impatto significativo in ambito scolastico e nel settore pubblico in generale.
Questo diritto, garantito dalla legislazione italiana, non solo protegge la salute della madre e del bambino, ma assicura anche che le dipendenti possano beneficiare di un periodo di congedo necessario per affrontare le fasi delicate che seguono il parto.
In ambito scolastico, dove l’alta percentuale di insegnanti di sesso femminile rende il tema particolarmente rilevante, l’astensione obbligatoria post partum contribuisce a garantire un ambiente di lavoro sostenibile e attento ai diritti delle lavoratrici.
Similmente, nel settore pubblico, tale misura permette di mantenere un equilibrio tra le esigenze lavorative e quelle personali delle dipendenti, assicurando che possano rientrare nel luogo di lavoro con la serenità necessaria per conciliare la vita professionale con quella familiare.
In sostanza, l’astensione obbligatoria post partum non è solo una tutela sanitaria, ma anche uno strumento cruciale per promuovere la parità di genere e il benessere all’interno delle istituzioni pubbliche.
A tal proposito, una recente sentenza del TAR Campania ha stabilito che la competenza per affrontare e dirimere una controversia legata all’impugnazione, in sede giurisdizionale, di un provvedimento emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha negato il prolungamento dell’astensione obbligatoria post partum a una dipendente di un ente locale, è attribuita al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Ciò avviene perché la dipendente è titolare di un rapporto di lavoro cosiddetto “privatizzato” con la pubblica amministrazione, e tutte le controversie relative a tali rapporti sono devolute al giudice ordinario secondo l’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Questo principio è stato ribadito dalla Sentenza del 6 agosto 2024, n. 4567, emessa dalla VI Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania, Napoli, che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Nella questione specifica, i giudici amministrativi campani sono stati chiamati a deliberare sul ricorso presentato da una dipendente di un ente locale, nello specifico un segretario generale, che mirava ad annullare il provvedimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale aveva respinto la sua richiesta di interdizione dal lavoro secondo l’articolo 17, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2001.
La ricorrente lamentava un’inadeguata valutazione della documentazione, della relazione medica e delle osservazioni da lei presentate, e un difetto di motivazione riguardante l’impossibilità di assegnarle altre mansioni nonostante il suo stato di allattamento, data l’infungibilità della sua funzione dirigenziale.
Secondo la ricorrente, l’Ispettorato si sarebbe sovrapposto in maniera illegittima alle valutazioni del datore di lavoro e mediche, fornendo motivazioni carenti, distorcendo i fatti e contravvenendo alle linee guida pertinenti.
Questo sarebbe stato in contrasto con il principio di precauzione e la necessità di tutelare la madre durante il puerperio e l’allattamento.
I giudici campani hanno dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che spetti al giudice ordinario occuparsene.
La sentenza si basa sull’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è il contenuto sostanziale della richiesta, e non la prospettazione delle parti, a determinare la giurisdizione.
Infatti, la questione riguarda un diritto soggettivo della lavoratrice relativamente al prolungamento dell’astensione obbligatoria post partum, implicando un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione privatizzato.
La parte motiva della sentenza sottolinea inoltre che l’attività dell’Ispettorato nel decidere sull’interdizione è un accertamento di fatti privo di poteri autoritativi.
L’Ispettorato effettua una verifica sui presupposti per l’astensione dal lavoro, secondo una procedura che non offre spazio per scelte discrezionali, essendo vincolata dalla normativa vigente.Parallelamente, un diverso orientamento giurisprudenziale rappresentato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna (sentenza del 13 novembre 2023, n. 672), sostiene che il provvedimento dell’Ispettorato che nega l’astensione anticipata dovrebbe ricadere sotto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Questo perché tale provvedimento incide unilateralmente sul rapporto di lavoro, trasformando i diritti soggettivi in interessi legittimi. Nonostante ciò, la decisione del TAR Campania sembra meglio allineata con i principi generali di riparto di giurisdizione nel lavoro pubblico, come delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo di Andrea Capuano.
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