Pubblichiamo la Circolare MIM n.205851 del 25/09/2025 avente per oggetto: Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 182 del 25/09/2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.
Con la citata circolare, condivisa con l’Inps, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale in oggetto recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026. I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della circolare e riferiti all’anno 2026 sono riportati nell’allegata tabella. Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2026 Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2026 . Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. • Cessazioni dal servizio personale docente, educativo e A.T.A Il predetto Decreto ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2026. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili.

