Da una sentenza della Corte di Cassazione si evince che: lo straordinario va sempre pagato, anche senza una formale autorizzazione
Cassazione civile sez. lav., 03/10/2023, n. 27878
La giurisprudenza , sul pagamento dello “straordinario” ai pubblici impiegati, è stata sempre molto restrittiva. Necessita infatti sempre la prova di aver svolto l’attività con autorizzazione specifica del datore di lavoro.
Capita spesso e soprattutto a scuola che la richiesta di attività aggiuntiva all’orario di lavoro avvenga in modo informale, senza una “autorizzazione scritta”, così il dipendente non può ottenere il pagamento del lavoro straordinario.
Secondo la Corte, con tale sentenza, si arriva a quanto disposto:
“Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non “insciente o prohibente domino”, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario”.
E ancora: “nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c.”
“vi sono, nel nostro ordinamento, situazioni in cui la nascita del diritto a percepire parte della retribuzione è condizionata non dalla sola prestazione dell’attività, bensì anche dall’adozione di specifici atti od autorizzazioni,
Tuttavia, ciò non può tradursi nel negare la retribuzione del lavoratore che abbia prestato l’attività oggetto di causa solo perché il progetto ed il “separato atto” di cui sopra non risultano essere stati adottati.
La regola secondo cui le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l’accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili, “non concerne automaticamente tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva”.
Pertanto:
deve essere valorizzato quanto previsto dall’art. 2126 c.c., e dalla sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale che così afferma:
“Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene, questa volta, nella causa dell’attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l’irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell’annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell’oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore.
L’art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l’indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)” – Corte Costituzionale, n. 8/2023.
“Trattandosi di attività che rientra nell’ambito del rapporto lavorativo, qualora le attività sia stata svolta durante l’orario lavorativo, il dipendente non potrà avanzare pretese.
“Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato”.
“Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza di un’autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso”.
“Nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c
La Corte supera l’ aspetto formale, ricordando che l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art.2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
“Il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c. Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell’ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino.
Pertanto per il pagamento di eventuale lavoro straordinario prestato da un dipendente pubblico e nello specifico di scuola, è sufficiente che il datore di lavoro, in questo caso il DS, sia a conoscenza dello svolgimento dell’attività e non abbia espresso relative obiezioni o proibizioni.

