La Dott.ssa Annamaria Stammitti, nell’approfondimento che proponiamo, ritorna su un tema molto caro alle scuole e anche piuttosto complesso: “L’Assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle Istituzioni Scolastiche”.
Nella delibera n. 213 del 23 aprile 2024 l’ANAC fornisce indicazioni ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, relativamente all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e individuati nell’anno 2024.
Con la nuova normativa spetta ai Revisori dei conti l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le scuole.
Il Dirigente scolastico è tenuto a pubblicare tutti i dati e le informazioni come previsti dalla normativa di riferimento, ed il Revisore è tenuto ad attestare, di contro, solo alcune informazioni ritenute di natura particolarmente sensibile.
Il fatto che il controllo da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione si concentri su alcuni specifici adempimenti, previsti per l’anno 2024, non esime però, nel nostro specifico caso, le Istituzioni scolastiche dal pubblicare, controllare e verificare sempre tutti i dati, documenti ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in base alla normativa vigente.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono, per l’anno 2024, quelli relativi a:
- Consulenti e collaboratori (art. 15)
- Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
- Servizi erogati (art. 32)
- Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
Ma bisogna ricordare anche gli adempimenti ed obblighi di pubblicazione riferiti ad altri articoli del D. Lgs. 33/2013.
Ad esempio, nell’ambito delle Disposizioni generali, l’art. 12 del D. Lgs. 33/2013 prescrive che le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell‘articolo 1, comma 2 bis, della legge 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
A conclusione dell’articolo la Dott.ssa Stammitti elenca in dettaglio e con le specifiche disposizioni tutti i documenti che ,in base alla norma vigente, vanno comunque pubblicati oltre a quelli indicati nello specifico per l’anno 2024.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Annamaria Stammitti.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle Istituzioni Scolastiche
Nella delibera n. 213 del 23 aprile 2024 – integrata e sostituita dall’Atto del Presidente del 1 giugno 2024 ratificato con la Delibera n.270 del 5 giugno 2024 – l’ANAC fornisce indicazioni ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, relativamente all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e individuati nell’anno 2024.
Precisiamo che le istituzioni scolastiche non hanno nessun OIV interno, ma, con la nuova normativa, viene individuato un soggetto responsabile che assolve gli adempimenti di controllo previsti, indicandolo nel Revisore dei conti.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 562, L. 179/2022 (la legge di bilancio 2023), spetta ai Revisori dei conti l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le scuole.
Il Revisore deve assicurare:
- che le informazioni siano state pubblicate nel rispetto dei criteri di integrità e costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, nonché indicazione della provenienza e riutilizzabilità dei dati;
- che gli standard qualitativi siano stati garantiti mediante esposizione dei dati oggetto di pubblicazione in tabelle che permettano di reperire i dati e le informazioni in maniera chiara e immediatamente fruibile;
- che sia evidenziata l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, con l’indicazione, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione «Amministrazione trasparente», della data iniziale di pubblicazione e della successiva data di aggiornamento.
Il Revisore dei conti, oltre alla attività di attestazione, svolge anche una generale attività di controllo e monitoraggio sul corretto operato del Dirigente scolastico.
Si tratta, in buona sostanza, di verificare che le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione – qualora non correttamente ottemperati dal D.S. – siano effettivamente adottate dall’istituzione scolastica, controllando l’eventuale permanere o il positivo superamento delle criticità, emerse in sede di compilazione della scheda di rilevazione dei dati pubblicati per questo anno, al 31 maggio 2024.
La scheda di monitoraggio, estraibile dall’applicativo web, inoltre, viene pubblicata anche nella sezione «Amministrazione trasparente», del sito dell’Istituzione scolastica, entro il 15 luglio 2024.
Il Dirigente scolastico è tenuto a pubblicare tutti i dati e le informazioni come previsti dalla normativa di riferimento, ed il Revisore è tenuto ad attestare, di contro, solo alcune informazioni ritenute di natura particolarmente sensibile.
La particolare attenzione, in questo anno, all’utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la scelta di obbligo di pubblicazione delle medesime come oggetto di attestazione è motivata
«oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell’ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi dati ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali».
L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’ANAC il compito di controllare
«l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche ed ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».
Il fatto che il controllo da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione si concentri su alcuni specifici adempimenti, previsti per l’anno 2024, non esime però, nel nostro specifico caso, le Istituzioni scolastiche dal pubblicare, controllare e verificare sempre tutti i dati, documenti ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in base alla normativa vigente.
Ma andiamo con ordine
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono, per l’anno 2024, quelli relativi a:
- Consulenti e collaboratori (art. 15)
- Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
- Servizi erogati (art. 32)
- Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
Ma bisogna ricordare anche gli adempimenti ed obblighi di pubblicazione riferiti ad altri articoli del D. Lgs. 33/2013.
Ad esempio, nell’ambito delle Disposizioni generali, l’art. 12 del D. Lgs. 33/2013 prescrive che le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell‘articolo 1, comma 2 bis, della legge 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
Nel dettaglio
Art.12, c.1, I PARTE Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Collegandosi al sito www.normattiva.it, si ha l’accesso alla banca dati pubblica, gratuita ed aggiornata in tempo reale, con tutti i provvedimenti approvati dal Parlamento e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le leggi sono inserite in versione “multi vigenza”, così da permettere la conoscenza dei vari interventi normativi succedutisi nel tempo e, di conseguenza, la norma effettivamente vigente in ciascun arco temporale, contestualmente agli interventi modificativi eventualmente intervenuti.
Ai fini di questo adempimento, quindi, basta creare un collegamento ipertestuale al suddetto sito per ogni ‘riferimento normativo’ inerente a norme di legge (per es: – T.U. 297/1994, DPR 275/1999, D. Lgs. 165/2001, Legge 190/2012, etc.).
Art.12, c.1, II PARTE Atti amministrativi generali
Esempi di atti pubblicabili in questa sottosezione, inerenti a direttive, circolari, programmi e codici di condotta, potrebbero essere i seguenti: PTOF, CODICE DISCIPLINARE, DIRETTIVA DI MASSIMA AL DSGA, DIRETTIVE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, PIANO DELLE ATTIVITÀ ATA, REGOLAMENTO D’ISTITUTO, CIRCOLARI INTERNE (alunni, docenti, personale ATA).
Altri contenuti – prevenzione della corruzione
Nella voce altri contenuti, sottosezione “prevenzione della corruzione”, occorre inserire anzitutto i dati (nominativi e uffici) dei soggetti responsabili, come ad esempio il RPCT nella persona del Direttore generale dell’USR.
È necessario, oltre all’inserimento del link ipertestuale che rimanda al sito istituzionale dell’USR di riferimento dove è pubblicato il piano triennale delle prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (PTPCT) aggiungere inoltre i seguenti documenti:
regolamenti per la prevenzione, relazione del responsabile della prevenzione, atti di adeguamento a provvedimenti ANAC, atti di accertamento delle violazioni.
Nel caso non vi siano atti e/o documenti da inserire, specificare che non vi sono atti/documenti da pubblicare.
Nella sotto-sezione Bilanci bisogna inserire i programmi annuali e i conti consuntivi degli ultimi 5 anni, comprensivi di ogni allegato previsto dalla normativa, e le eventuali programmazioni triennali di lavori e di acquisizione di beni e servizi (per gli scorsi anni le scuole hanno provveduto alla pubblicazione eventuale della programmazione triennale di lavori e della programmazione biennale di acquisizione di beni e servizi).
Nella sotto-sezione Opere pubbliche, poiché la sezione non è di interesse per le scuole, bisogna inserire la dicitura “voce non prevista per gli istituti scolastici come da delibera ANAC n. 430/2016”.
In Altri contenuti – registri accessi civici – bisogna inserire:
- nominativo del DS quale responsabile delle pubblicazioni;
- nominativo del titolare del potere sostitutivo;
- informazioni sull’esercizio dell’accesso civico;
- informazioni sull’esercizio dell’accesso civico generalizzato;
- vari moduli e modelli utilizzabili;
- registro delle richieste di accesso.
Nella sotto-sezione Bandi di gara e contratti bisogna pubblicare, distintamente per ogni procedura negoziale, tutta una serie di atti (variazioni di bilancio, pubblicità, decreti, capitolati, decisioni di contrarre, avvisi interni, contratti e convenzioni, atti di nomina, etc).
Per il dettaglio, a seguito dell’entrata in vigore della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, è bene esaminare la parte dedicata a tali adempimenti nelle specifiche sotto riportate, in base agli ulteriori successivi provvedimenti ANAC.
Essenziali, per adempiere agli obblighi di pubblicazione, le norme relative al rispetto della pubblicità legale, della trasparenza e dell’accesso agli atti nella digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, attuata a decorrere dall’1.01.2024.
Per quanto riguarda tale tematica gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’A.N.AC., secondo quanto indicato nel provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023 e nel proprio Comunicato del 28 dicembre 2023:
«La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati ANAC, che li pubblica sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti».
Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’A.N.AC., sulla base di quanto indicato nel provvedimento A.N.AC. n. 264 del 20 giugno 2023 (modificato con Delibera A.N.AC. n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito il 28 dicembre 2023), per i dati e le informazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023. In tali casi, l’Istituzione deve provvedere a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” il relativo collegamento ipertestuale che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale di tutti i dati e le informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell’Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata dalla delibera 601 del 19 dicembre 2023, che si dettagliano di seguito:
- Riferimento normativo: Art. 82, d.lgs. 36/2023 “Documenti di gara” Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l’Allegato II.7)
- Contenuto dell’obbligo: Documenti di gara che comprendono, almeno, per le istituzioni scolastiche: Decisione di contrarre, lettera di invito, Disciplinare di procedura, Capitolato tecnico, Condizioni contrattuali proposte (se non inserite nel disciplinare)» Aggiornamento tempestivo.
Riferimento normativo: Art. 28, d.lgs. 36/2023
Contenuto dell’obbligo “Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti” Aggiornamento tempestivo.
Riferimento normativo: Art. 47, co. 2, e 9 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023).
Contenuto dell’obbligo: “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati”:
Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall’operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell’art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti).
Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta.
“Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure”
Riferimento normativo:
- Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati;
- D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati.
Contenuto dell’obbligo: “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati”:
- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.
- Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti).
Aggiornamento tempestivo
Tra gli obblighi di pubblicazione, è presente anche il seguente:
Riferimento normativo: Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.
Contenuto dell’obbligo: Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. Aggiornamento tempestivo.
Concludendo, possiamo affermare che le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, le istituzioni scolastiche, sono chiamate ad effettuare obbligatoriamente la pubblicazione di quanto viene richiesto, puntualmente, con precisione, rispettando le modalità ed i contenuti, ed assicurando, contestualmente, per ogni tipologia di pubblicazione, che l’aggiornamento dei dati avvenga secondo le tempistiche stabilite per ognuno dall’ANAC.

