AIDA-SCUOLE contesta l’ANAC e scrive al Ministro

Articolo della Dott.ssa Agata Scarafilo

ABSTRACT: L’AIDA- Scuole scrive all’ANAC a seguito del Comunicato del 06/03/2024. Il rischio è che per evitare l’eccessiva concentrazione di compiti e responsabilità in capo ai DS (RUP) la medesima eccessiva concentrazione si trasferisca d’ufficio in capo ai DSGA. La delega di funzioni, per la quale è prevista la disponibilità e il compenso, non può passare per un mero incarico di “singole fasi endoprocedimentali”.

Modalità operative non conformi alla norma spingono l’AIDA-Scuole (Associazione Italiana Direttori Amministrativi delle Scuole) a contestare l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), scrivendo contestualmente al Ministro Giuseppe Valditara e portando a conoscenza l’ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici).

Il dissenso deriva dal comunicato del presidente dell’ANAC, l’avv. Giuseppe Busia, del 06/03/2024, con il quale vengono date indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi informativi dell’Autorità.

Disposizioni transitorie che traggono spunto dall’articolo 15, comma 4 del D. Lgs 36/2023 che essendo, per le ragioni che si esporranno in seguito, di difficile applicazione nell’ambito del Mondo Scuola sono state lette come una vera e propria interferenza soprattutto nel non sempre facile rapporto tra la figura professionale del Dirigente Scolastico (DS) e quella del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA). Confermata di ciò è la nota dell’ANP a commento del citato comunicato ANAC che, non a caso, contrariamente all’AIDA Scuole, ne ha dato una lettura positiva considerandolo addirittura “un’importante risultato sulla strada della semplificazione”.

Ma verrebbe da chiedersi: Semplificazione per chi? Sicuramente per i Dirigenti scolastici che in questi mesi, per tramite delle loro associazioni, si erano fortemente ribellati a ciò che ne derivava dall’obbligo, in qualità di RUP, dello SPID come unico canale d’accesso alle piattaforme previste dalla nuova procedura di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del D. Lgs. 36/2023) in vigore dal 1° gennaio 2024.

In verità, non è mai stato chiarito perché l’utilizzo dello SPID rappresenti un incomodo rispetto alle vecchie password con le quali nei fatti si ottemperava alle medesime finalità, certo è che i Dirigenti Scolastici sono stati ancora una volta ascoltati tanto che l’ANP traduce le indicazioni transitorie dell’ANAC come un risultato che ha fatto seguito delle molteplici sollecitazioni rivolte sia all’Autorità sia al Ministero.

L’ANAC ha voluto, sicuramente mossa dalle buone intenzioni, evitare l’eccessiva concentrazione in capo al RUP (DS) di compiti e responsabilità, ma non ha contemplato il rischio che tale medesima eccessiva concentrazione si trasferisca dal Dirigente Scolastico al Direttore SGA in quanto le Scuole, rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni, hanno organici e un’organizzazione del lavoro differente.

AIDA-Scuole, presieduta dall’avv. Maria Grazia Spina, contesta altresì il fatto che se da un lato il D. Lgs. 36/2023 all’art. 15 comma 1 prevede la possibilità che il RUP, nell’ambito dell’organizzazione della stazione appaltante, possa nominare un responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, dall’altro prevede, anche, ed espressamente, all’art. 45, specifici incentivi alle funzioni tecniche”. Ma le Scuole hanno queste risorse?

Altra questione molto importante richiamata da AIDA afferisce all’acquisizione della disponibilità da parte del DSGA anche in merito ad una sola delle fasi di programmazione.

L’Associazione dei DSGA contesta, inoltre, la parte del comunicato del presidente dell’ANAC in cui si prevede che “i responsabili di fase si debbano registrare a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP.” A tale riguardo AIDA sottolinea che il DSGA, anche ove nominato responsabile di una fase dell’appalto, non può registrarsi autonomamente con il profilo di RUP, in assenza di nomina da parte del Dirigente Scolastico, in cui venga delegata espressamente la funzione di RUP al DSGA, in forma scritta.

Così, in caso di nomina si tratterebbe di vera e propria delega di funzioni e non di mero incarico per “singole fasi endoprocedimentali delle varie attività amministrative”, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità, di compiti e di compensi.

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