COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO
Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare agli uffici del lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
