La trasparenza e i suoi corollari: i diritti di accesso

Come Fare

Accesso documentale

L’istanza può essere trasmessa per via telematica, postale o a mano nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n. 241 compilando il modulo per l’acceso documentale, ed è presentata al dirigente scolastico. Una volta ricevuta la richiesta di accesso documentale il dirigente scolastico, in qualità di Responsabile del procedimento, deve rispondere nel termine di 30 giorni. Decorso tale termine, l’istanza si intende respinta.

Nel caso di accoglimento dell’istanza che presuppone l’estrazione in copia degli stessi, si rimanda alla circolare MIM il cui contenuto è qui di seguito riportato.

Come prevede il Regolamento di cui al Decreto direttoriale 17 aprile 2019 n. 662, il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, nonché per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile. L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di:

  • € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4;
  • € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3;

€ 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali.

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in servizio presso il MiM).

Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Ai fini dell’esenzione del rimborso non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede il richiedente fornendo all’ufficio la marca da bollo.

I diritti di ricerca per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per singola richiesta.

I diritti di visura, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in: € 0,10 per ogni pagina richiesta; € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali.

Accesso civico semplice

L’esercizio del diritto di accesso civico semplice è gratuito. 

Per effettuare le richieste di accesso deve essere attivato uno o più indirizzi di posta elettronica.

L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo di accesso civico, ed è presentata al dirigente scolastico.

L’istituzione scolastica entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso civico generalizzato

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato è gratuito. Per la riproduzione cartacea dei documenti si applica il Regolamento di cui al Decreto direttoriale 17 aprile 2019 n. 662. La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo per l’accesso generalizzato, ed è presentata al Dirigente scolastico.

L’istituzione scolastica entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’istituzione scolastica destinataria della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). Si applicano, in pratica le garanzie già previste dalla l. 241/1990 e dal d.p.r. 184/2006 per l’accesso documentale.

L’opposizione motivata costituisce solo uno degli elementi di valutazione che l’amministrazione deve considerare. Ad essa spetta in ogni caso la decisione finale, che può anche essere di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, è opportuno però attendere quindici giorni prima di rilasciare i dati o i documenti al richiedente, al fine di consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti

Il Registro degli accessi

Il registro deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web, previo oscuramento dei dati personali ivi presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi. 

Il registro deve pertanto contenere l’elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi: 

  • semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
  • favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
  • agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
  • monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Tutela

Accesso documentale

In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o in alternativa, in via amministrativa, chiedere alla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sia riesaminata la suddetta determinazione. La Commissione per l’accesso si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui neanche il ricorso alla Commissione per l’accesso dovesse avere esito positivo sarà comunque possibile procedere giudizialmente.

Accesso civico semplice

In caso di ritardo o mancata risposta del dirigente scolastico-Responsabile della pubblicazione nell’Area Amministrazione trasparente-, il richiedente può ricorrere al competente titolare del potere sostitutivo – Direttore regionale dell’USR – che conclude il procedimento entro i termini di cui all’articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.
Anche in tali casi la richiesta va inviata all’indirizzo di posta elettronica, specificando che si tratta di ricorso al potere sostitutivo. Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Direttore USR -, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato

Nei casi di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Direttore USR), che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
La richiesta riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è gratuita, e deve essere presentata agli stessi indirizzi e modalità indicati per la presentazione della prima domanda d’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’USR.
La Commissione per l’accesso si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Avverso la decisione dell’USR o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella della Commissione per l’accesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.