Anagrafe delle prestazioni: gli incarichi conferiti ed autorizzati dalle pubbliche amministrazioni

Anagrafe delle prestazioni: gli incarichi conferiti ed autorizzati dalle pubbliche amministrazioni

La Dott.ssa Annalisa Cunsolo nel suo contributo ci offre un piccolo saggio su: “Anagrafe delle prestazioni: gli incarichi conferiti ed autorizzati dalle pubbliche amministrazioni” molto utile all’adempimento che le scuole devono effettuare in questo periodo.

Questo, infatti, è un adempimento importante che sarà oggetto delle verifiche che i revisori dei conti dovranno effettuare entro il 15 luglio 2024, sui dati pubblicati su amministrazione trasparente dalle Istituzioni Scolastiche, al 31 maggio 2024.

I revisori in qualità di OIV dovranno infatti attenzionare, ai sensi della delibera ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. 213 del 23 aprile 2024, le seguenti sezioni:

  • Consulenti e collaboratori
  • Performance
  • Enti controllati
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
  • Beni immobili e gestione patrimonio
  • Controlli e rilievi sull’amministrazione
  • Servizi erogati
  • Pagamenti dell’amministrazione
  • Pianificazione e governo del territorio

La prima sezione “Consulenti e collaboratori” si riferisce ai dati pubblicati sull’Amministrazione trasparente relativamente agli incarichi conferiti e autorizzati al personale scolastico e che sono oggetto di comunicazione sulla piattaforma Anagrafe delle prestazioni.

Nello specifico le scuole devono pubblicare i dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 15 comma 1:

quindi sarà necessario pubblicare sulla sezione amministrazione trasparente “Consulenti e collaboratori” gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi, il Curriculum vitae opportunamente anonimizzato a tutela della privacy del dipendente o dell’esperto, i dati relativi allo svolgimento o meno di altre attività e i compensi legati alla prestazione.

La comunicazione al dipartimento della Funzione Pubblica mediante la piattaforma Anagrafe delle prestazioni, è condizione necessaria affinché l’atto stesso di conferimento sia efficace e per poter effettuare il pagamento della prestazione oggetto dell’incarico.

Inoltre al comma 4, il legislatore specifica che la comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico stesso e per i tre anni successivi dalla fine dell’incarico.

Dunque, le Istituzioni Scolastiche, per l’attuazione del Piano Triennale dell’offerta formativa, conferiscono incarichi al proprio personale e a volte anche ad esperti esterni.

Questo specifico caso è previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’art. 7 comma 6.

In calce all’articolo la Dott.ssa Cunsolo riporta una breve guida sulla comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione pubblica mediante la piattaforma “Anagrafe delle prestazioni”.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Annalisa Cunsolo.

Anagrafe delle prestazioni: gli incarichi conferiti ed autorizzati dalle pubbliche amministrazioni

Tra i tanti adempimenti che le scuole devono effettuare, troviamo anche la comunicazione all’anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti e autorizzati al personale.

Si tratta di un adempimento importante che sarà oggetto delle verifiche che i revisori dei conti dovranno effettuare entro il 15 luglio 2024, sui dati pubblicati su amministrazione trasparente dalle Istituzioni Scolastiche, al 31 maggio 2024.

I revisori in qualità di OIV dovranno infatti attenzionare, ai sensi della delibera ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. 213 del 23 aprile 2024, le seguenti sezioni:

  • Consulenti e collaboratori
  • Performance
  • Enti controllati
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
  • Beni immobili e gestione patrimonio
  • Controlli e rilievi sull’amministrazione
  • Servizi erogati
  • Pagamenti dell’amministrazione
  • Pianificazione e governo del territorio

La prima sezione “Consulenti e collaboratori” si riferisce ai dati pubblicati sull’Amministrazione trasparente relativamente agli incarichi conferiti e autorizzati al personale scolastico e che sono oggetto di comunicazione sulla piattaforma Anagrafe delle prestazioni.

Nello specifico le scuole devono pubblicare i dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 15 comma 1:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

  1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  2. il curriculum vitae;
  3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Quindi sarà necessario pubblicare sulla sezione amministrazione trasparente “Consulenti e collaboratori” gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi, il Curriculum vitae opportunamente anonimizzato a tutela della privacy del dipendente o dell’esperto, i dati relativi allo svolgimento o meno di altre attività e i compensi legati alla prestazione. Inoltre al successivo comma 2 si legge che:

“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma”.

Pertanto la comunicazione al dipartimento della Funzione Pubblica mediante la piattaforma Anagrafe delle prestazioni, è condizione necessaria affinché l’atto stesso di conferimento sia efficace e per poter effettuare il pagamento della prestazione oggetto dell’incarico. Inoltre al comma 4, il legislatore specifica che la comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico stesso e per i tre anni successivi dalla fine dell’incarico.

Dunque, le Istituzioni Scolastiche, per l’attuazione del Piano Triennale dell’offerta formativa, conferiscono incarichi al proprio personale e a volte anche ad esperti esterni.

Questo specifico caso è previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’art. 7 comma 6:

“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”.

Come si evince da quanto sopra riportato, le Istituzioni Scolastiche possono stipulare contratti di lavoro autonomo ma solo se precedentemente hanno verificato l’indisponibilità del personale in servizio.

Le scuole dunque dovranno emanare una procedura comparativa rivolta al personale interno al fine di verificare che siano presenti delle specifiche professionalità per lo svolgimento di una particolare attività didattica.

Nel caso in cui non si ricevano candidature e considerata la necessità di svolgere quella determinata attività, sarà possibile rivolgersi all’esterno della propria Istituzione Scolastica.

Le possibilità sono diverse:

  1. Procedura di selezione del personale: predisposizione di un avviso di selezione rivolto con priorità al personale interno e successivamente al personale di altra istituzione scolastica (collaborazione plurima) e in subordine a personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e infine ad esperti esterni. È possibile predisporre un solo avviso di selezione unico per tutte le figure ricercare o due avvisi, uno per il personale interno e il secondo per quello esterno alla scuola, si tratta di una specifica scelta dell’amministrazione che lo emana. L’avviso, lex specialis, dovrà contenere l’oggetto della selezione, le mansioni da svolgere, la durata, il compenso, i criteri e le modalità di selezione, la modulistica da presentare. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 165 del 2001. A conclusione della procedura pubblica di selezione delle candidature, il Dirigente Scolastico predisporrà una lettera di incarico nel caso di conferimento a personale interno oppure un contratto di prestazione d’opera nel caso di esperto esterno. Quindi la procedura si distingue in due momenti specifici, una pubblica, in cui la selezione avviene in base a dei criteri ben definiti nell’avviso di selezione e una privata che vede la stipula di un accordo tra le parti che definisce l’oggetto della prestazione, la durata, il compenso pattuito. La normativa non è quella prevista nel Codice dei contratti pubblici, pertanto questa procedura non è soggetta all’acquisizione del CIG, codice identificativo di gara. L’Istituzione scolastica provvederà invece ad acquisire altri documenti come il Curriculum vitae e delle autodichiarazioni.
  2. Affidamento di servizi: in questo caso, l’Istituzione scolastica, avendo precedentemente accertato l’insussistenza di professionalità adatte allo svolgimento di una determinata attività, procede ad affidare ad un operatore economico lo svolgimento di un servizio. In questo caso il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 36 del 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” in particolare l’art. 50, comma 1, lettera b): “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”. Questo specifico articolo si riferisce ai contratti sotto soglia ma difficilmente le istituzioni scolastiche affidano servizi per importi superiori ai 140.000 euro. Anche in questo caso sarà necessario verificare la professionalità e le esperienze pregresse dell’operatore economico. Il nuovo codice dei contratti prevede la possibilità di affidare direttamente ad un operatore anche senza la consultazione di altri operatori, motivando la scelta dell’affidamento. In questo caso, sarà necessario acquisire un codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere indicato in tutti gli atti relativi alla procedura. L’affidamento all’operatore si conclude con la stipula di un contratto di servizi, volto a disciplinare la realizzazione del servizio. Saranno inseriti l’oggetto, la durata, il corrispettivo e ogni altro dettaglio utile a disciplinare specifiche situazioni quali ritardi e inadempimenti nell’esecuzione del servizio. A conclusione delle attività svolte, e prima del pagamento della fattura, la scuola provvede ad emettere un certificato di regolare esecuzione del servizio, come previsto dall’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 36/2022:
    “7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.

Mentre per la prima procedura l’Amministrazione dovrà comunicare gli incarichi conferiti sulla piattaforma “Anagrafe delle prestazioni”, per la seconda sarà necessario seguire quanto previsto dalle delibere ANAC per la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici.

L’anagrafe delle prestazioni è una banca dati liberamente consultabile da tutti i cittadini, in cui sono raccolti tutti gli incarichi che le pubbliche amministrazioni conferiscono ed autorizzano ai propri dipendenti e agli esperti esterni ai sensi dell’art. 53 comma 12 del Decreto Legislativo 165 del 2001:

“12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto”.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere incarichi se non formalmente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale ha anche il compito di verificare che non sussistano delle situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e comunicano gli incarichi autorizzati e conferiti al Dipartimento della Funzione pubblica.

È inoltre fondamentale che l’incarico aggiuntivo non arrechi in alcun modo intralcio all’attività lavorativa del dipendente, il quale svolge un servizio pubblico e deve assicurare il rispetto della Costituzione, in particolare l’art. 97, secondo cui:

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

Sono esclusi da questa autorizzazione e dalla comunicazione le prestazioni oggetto dell’art. 53 comma 6.

Tra questi rientrano gli incarichi svolti dal personale che svolge sevizio in regime part time, per un servizio lavorativo non superiore al 50% e gli specifici incarichi che si trovano riportati di seguito:

“[…] con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

  1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. dalla partecipazione a convegni e seminari;
  4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
    f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Si riporta di seguito una breve guida sulla comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione pubblica mediante la piattaforma “Anagrafe delle prestazioni.

Accesso al PUA

Dopo aver eseguito l’accesso si presenterà questa schermata

Cliccare sulla voce “vai all’abilitazione selezionata” dal quale si dovrà scegliere la voce “Anagrafe delle prestazioni dal 2018”, come riportato di seguito.

Si presenterà questa pagina in cui sarà possibile ricercare tutti gli incarichi conferiti ed autorizzati al personale e ai consulenti.

Sarà inoltre possibile inserire un nuovo incarico selezionando il tasto nuovo incarico in alto a destra.

Dipendenti

Per i dipendenti interni si visualizzerà questa schermata in cui saranno richiesti i dati dell’amministrazione, del soggetto percettore, del soggetto conferente e infine i dati dell’incarico.

Si riportano le schermate per ogni scheda da compilare.

Inserire il codice fiscale e cliccare su verifica, il sistema riporterà i dati del dipendente, se corretti cliccare su “avanti”.

Come si può vedere, i soggetti percettori devono essere dipendenti della nostra Istituzione Scolastica per essere inseriti.

Soggetto conferente

Selezionare se soggetto pubblico o privato persona fisica o privato persona giuridica.

Ricercare il soggetto tramite codice fiscale, selezionarlo e proseguire cliccando “avanti”.

Nei dati dell’incarico compilare tutti i campi obbligatori richiesti.

Consulenti

Per i consulenti sarà necessario inserire i dati dell’amministrazione di appartenenza, del soggetto percettore e dell’incarico.

Inserire il soggetto percettore se persona fisica o giuridica, inserire il codice fiscale e verificarlo, selezionare il soggetto ricercato e andare avanti.

Infine inserire i dati relativi all’incarico.

Compilare tutti i dati obbligatori.

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