La Domanda di Ricostruzione di Carriera: modalità di presentazione – tempistica – prescrizione

La Domanda di Ricostruzione di Carriera: modalità di presentazione – tempistica - prescrizione

L’articolo del nostro esperto sulla ricostruzione di carriera del personale scolastico, Dott. Pasquale Fraterno, approfondisce il tema della domanda di ricostruzione di carriera: modalità di presentazione – tempistica – prescrizione.

Argomento quanto mai interessante per tutto il personale scolastico specialmente ad inizio d’anno.

La domanda di ricostruzione di carriera va presentata dal personale interessato:

  • dall’ a.s.2000/2001 al Dirigente Scolastico alla scuola di titolarità, secondo quanto disposto dal DPR 275/1999;
  • dopo il superamento dell’anno di formazione/prova con la conseguente conferma in ruolo.

Nella domanda, vanno indicati tutti i servizi riconosciuti utili ai fini della “ricostruzione di carriera”

Con avviso pubblicato in SIDI in data 26/09/2018 è stato, tra l’altro chiarito quanto segue:

“Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2018”.

Pertanto la “domanda di ricostruzione della carriera” può essere presentate dal personale per il tramite della funzione “istanze on-line – POLIS”.

Infine, si segnala che, in fase di compilazione della domanda di “Ricostruzione di Carriera” attraverso il sistema di “istanze on-line”, il sistema propone la seguente opzione di scelta:

“ha già presentato dichiarazione dei servizi” (così come riportato nelle immagini di seguito).

Pertanto, ad avviso dello scrivente, la “Dichiarazione dei Servizi” precedentemente presentata, diventa di fatto un “allegato” alla domanda di “Ricostruzione di Carriera” presentata attraverso il sistema di “istanze on-line”.

Si chiarisce che la “dichiarazione dei servizi” è un documento di “rito”, che il personale neo-immesso in ruolo, ai sensi del  DPR n. 1092/1973 è tenuto a presentare entro 30 giorni dall’immissione in ruolo.

In riferimento alla tempistica di presentazione, la Legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.

Fermo restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

Sempre in merito alla tempistica, è opportuno soffermarsi sulla questione della prescrizione del diritto alla presentazione dell’istanza di “ricostruzione di carriera”, che negli ultimi anni ha subito degli interessanti chiarimenti.

Da un’attenta analisi, appare opportuno distinguere due “diverse prescrizioni”.

una prima, in merito alla tempistica legata alla fase di presentazione dell’istanza e una seconda circa la possibilità di percepire gli arretrati senza che questi possano andare in prescrizione.

Il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo, fermo restando valida e applicabile la prescrizione quinquennale degli arretrati sul procedimento della ricostruzione di carriera, secondo quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile.

Quanto affermato è espressamente spiegato nell’articolo con relativi riferimenti normativi.

Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Pasquale Fraterno.

La Domanda di Ricostruzione di Carriera: modalità di presentazione – tempistica – prescrizione

In primis, si segnala che il procedimento amministrativo volto a “ricostruire” la carriera ai fini giuridici ed economici per il personale neo-immesso in ruolo della scuola, avviene esclusivamente dietro presentazione della relativa “richiesta”, alla scuola di titolarità.

In buona sostanza come si suol dire,  la “ricostruzione di carriera” si attiva “a domanda dell’interessato”.

Pertanto, il punto di partenza, per consentire alle istituzioni scolastiche di avviare il procedimento, è senza dubbio la presentazione della relativa istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo.

La domanda va presentata dal personale interessato:

  • dall’ a.s.2000/2001 al Dirigente Scolastico alla scuola di titolarità, secondo quanto disposto dal DPR 275/1999;
  • dopo il superamento dell’anno di formazione/prova con la conseguente conferma in ruolo.

Nella domanda, vanno indicati tutti i servizi riconosciuti utili ai fini della “ricostruzione di carriera”.

In merito alla modalità di presentazione, si segnala quanto previsto dalla nota MIUR n. 17030 del 1/9/2017

“Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio delle domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line.

Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale – “Dichiarazione Servizi”-, il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.”

La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.”

Con avviso pubblicato in SIDI in data 26/09/2018 è stato, tra l’altro chiarito quanto segue

“Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2018”.

In definitiva la “domanda di ricostruzione della carriera” può essere presentate dal personale per il tramite della funzione “istanze on-line – POLIS”.

La presentazione attraverso il suddetto sistema, rimane per gli interessati un’opportunità e non un obbligo.

Lo scopo di questa nuova modalità è quello di creare per ogni dipendente una banca dati che consenta di velocizzare e razionalizzare tutti gli adempimenti quali: la ricostruzione della carriera, l’adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza.

Infine, si segnala che, in fase di compilazione della domanda di “Ricostruzione di Carriera” attraverso il sistema di “istanze on-line”, il sistema propone la seguente opzione di scelta:

“ha già presentato dichiarazione dei servizi” (così come riportato immagini di seguito).

Pertanto, ad avviso dello scrivente, la “Dichiarazione dei Servizi” precedentemente presentata, diventa di fatto un “allegato” alla domanda di “Ricostruzione di Carriera” presentata attraverso il sistema di “istanze on-line”.

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Si chiarisce che la “dichiarazione dei servizi” è un documento di “rito”, che il personale neo-immesso in ruolo, ai sensi del  DPR n. 1092/1973 è tenuto a presentare entro 30 giorni dall’immissione in ruolo

In riferimento alla tempistica di presentazione, la Legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.

Sempre in merito alla tempistica, è opportuno soffermarsi sulla questione della prescrizione del diritto alla presentazione dell’istanza di “ricostruzione di carriera”, che negli ultimi anni ha subito degli interessanti chiarimenti.

L’ultima circolare del MEF, inerente la questione è la nota  prot. 125967 avente per oggetto:

“Disciplina applicabile ai provvedimento di “riallineamento di carriera” conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all’articolo 4 comma 3 del DPR n. 399/1988”.

Che tra l’altro conferma quanto già precedentemente indicato nella nota  n. 28/2021, ovvero:

“Anche tale diritto, come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio”.

A conferma di quanto appena sostenuto, si evidenzia quanto in precedenza indicato dal MEF nella circolare n. 28 del 2 dicembre 2021

“…..alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. 

Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile. 

Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. “

Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”

Da un’attenta analisi, appare opportuno distinguere, per così dire, due “diverse prescrizioni”:

una prima, in merito alla tempistica legata alla fase di presentazione dell’istanza e una seconda circa la possibilità di percepire gli arretrati senza che questi possano andare in prescrizione.

Il diritto a presentare l’istanza di “ricostruzione di carriera”, da parte del personale scolastico, non soggiace a quanto disciplinato dall’art. 2946 del Codice Civile.

Pertanto, il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo, fermo restando valida e applicabile la prescrizione quinquennale degli arretrati sul procedimento della ricostruzione di carriera, secondo quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile.

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