Il Dott. Luciano Grasso oggi approfondisce la seguente tematica: ”Approfondimento sulla sicurezza degli edifici scolastici”.
Proponiamo, infatti, ai nostri lettori un contributo in materia di sicurezza degli edifici e delle strutture scolastiche, di grande interesse anzitutto per i dirigenti scolastici.
Le scuole italiane continuano a soffrire di un grave ritardo nella riqualificazione edilizia per essere conformi a normativa.
Una storia annosa quella dei tempi necessari per affrontare tutte le fasi della complessa procedura: monitoraggio dello stato degli edifici, programmazione degli interventi, reperimento delle risorse necessarie, progettazione, gestione amministrativa, apertura e chiusura dei cantieri.
Al dirigente scolastico/datore di lavoro è affidato il compito di adempiere ad importanti obblighi in materia di sicurezza, tra cui la formazione e l’informazione del personale, la valutazione dei rischi, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, comprese le figure di sistema.
Il dirigente scolastico infatti ha l’obbligo di individuare il personale competente e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, che svolgano periodicamente interventi di manutenzione ordinaria.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, è tenuto a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei Preposti, dei Lavoratori e del Medico Competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del dirigente scolastico/datore di lavoro.
Per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali terzi presenti a vario titolo), il dirigente scolastico si avvale dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione, ivi compreso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), la cui nomina è obbligatoria.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria devono provvedere gli enti locali competenti: per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado i Comuni, le città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado.
Il Direttore S.G.A. può essere inquadrato come preposto, dato che lo stesso, come previsto dal CCNL
“sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”. Il preposto non dovrà solo limitarsi ad informare il superiore gerarchico in caso di inosservanza di normativa inerente la sicurezza, ma dovrà “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso.
Approfondimento sulla sicurezza degli edifici scolastici
Proponiamo ai nostri lettori un importante approfondimento in materia di sicurezza degli edifici e delle strutture scolastiche, di grande interesse anzitutto per i dirigenti scolastici.
Partiremo dalla districata normativa di settore per poi analizzare importanti questioni in materia di antincendio, impianti elettrici e barriere architettoniche.
La sicurezza è infatti un elemento di primaria importanza e coinvolge fattori interni come gli infortuni, gli incendi, le problematiche igienico-sanitarie e i malfunzionamenti degli impianti, la pericolosità derivante da danni o deterioramenti della struttura, che possono causare problemi gravi.
Il contesto attuale
Il XXIII rapporto “Ecosistema Scuola” di Legambiente (che ha esaminato 6.343 edifici scolastici, situati in 93 comuni capoluogo di provincia -su un totale di 110-, frequentati da oltre 1,2 milioni di studenti) espone quanto già sappiamo sugli edifici scolastici: le scuole italiane continuano a soffrire di un grave ritardo nella riqualificazione edilizia per essere conformi a normativa.
Ed inoltre le disparità tra nord e sud del Paese persistono.
L’Italia dei divari sembra sempre proseguire in una statica coerenza: le scuole del Sud, delle Isole e del Centro hanno mediamente necessità di interventi urgenti per una scuola su due, a fronte delle scuole del Nord che ne necessitano solo nel 21,2% dei casi.
Anche il processo di transizione ecologica procede con eccessiva lentezza e timidezza: sul punto i finanziamenti del PNRR sembrano avere un impatto limitato, con oltre il 40% degli interventi bloccati ancora nella fase iniziale di progettazione.
Una storia annosa quella dei tempi necessari per affrontare tutte le fasi della filiera: monitoraggio dello stato degli edifici, programmazione degli interventi, reperimento delle risorse necessarie, progettazione, gestione amministrativa, apertura e chiusura dei cantieri.
Una filiera che non sempre funziona in tutti i territori in maniera efficiente e veloce, ma raramente si sono messe in atto azioni di sostegno per quelle realtà che maggiormente faticano nell’acquisizione e spesa delle risorse, e che spesso coincidono con le aree più fragili, ovvero le aree interne e i Comuni del Sud (che sono anche quelli più colpiti dal dimensionamento scolastico, che andrebbe gestito soprattutto nell’ottica di garantire il diritto allo studio in tutti i territori del Paese).
Il quadro normativo vigente in materia di edilizia scolastica
- D.Lgs del 09.04.2008 n° 81 Testo unico sulla sicurezza
- Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 1996
- La Legge n. 23 dell’11 gennaio 1996
- Decreto Interministeriale 11 aprile 2013
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017
- Decreto 21 marzo 2018
- Decreto 7 agosto 2017
- Decreto 26 agosto 1992
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
- DM 01/09/2021, relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio
- DM 02/09/2021, relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori
- DM 03/09/2021, che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
- DM 15/09/2022
Il ruolo cruciale del dirigente scolastico in materia di sicurezza
Come sappiamo, al dirigente scolastico/datore di lavoro è affidato il compito di adempiere ad importanti obblighi in materia di sicurezza, tra cui la formazione e l’informazione del personale, la valutazione dei rischi, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, comprese le figure di sistema.
Il dirigente scolastico infatti ha l’obbligo di individuare il personale competente e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, che svolgano periodicamente interventi di manutenzione ordinaria.
Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, è tenuto a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei Preposti, dei Lavoratori e del Medico Competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del dirigente scolastico/datore di lavoro.
Per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali terzi presenti a vario titolo), il dirigente scolastico si avvale dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione, ivi compreso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), la cui nomina è obbligatoria.
In merito alla valutazione dei rischi di incendio e alla conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio, queste costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi che deve essere redatto dal dirigente scolastico.
La maggioranza delle istituzioni scolastiche è classificata come luogo di lavoro a basso rischio d’incendio.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio (ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive);
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore);
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Inoltre, spetta al dirigente scolastico/datore di lavoro adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio e sulla sicurezza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
In merito alla normativa antincendio, la specifica informazione e la formazione dei lavoratori deve essere effettuata sui sei rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta e sui rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte, oltre alle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate dall’ente.
La responsabilità degli enti locali
Per gli interventi di manutenzione straordinaria devono provvedere gli enti locali competenti: per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado i Comuni, le città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado.
Nel testo unico sulla sicurezza, il dirigente scolastico è stato esplicitamente esentato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora egli dimostri di aver tempestivamente richiesto all’ente locale tenuto, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici assegnati all’istituzione scolastica, gli interventi necessari per ottenerne la sicurezza.
Tuttavia è bene precisare quanto segue.
Qualora il dirigente, infatti, sulla base della valutazione svolta ed avvalendosi della consulenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rilevi la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Il ruolo del DSGA
Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, all’art. 2, lett. e), afferma che è preposto la
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
A parere di chi scrive, pertanto, il Direttore S.G.A. può essere inquadrato come preposto, dato che lo stesso, come previsto dal CCNL
“sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.
Il preposto non dovrà solo limitarsi ad informare il superiore gerarchico in caso di inosservanza di normativa inerente la sicurezza, ma dovrà
“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Classificazione delle scuole
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
I 3 principali certificati sulla sicurezza
In materia di sicurezza edilizia, i documenti principali che ciascun plesso scolastico dovrebbe possedere sono:
- il Certificato di Agibilità, rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune, che ne attesta la conformità a tutte le normative;
- il Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco dopo diverse verifiche;
- il Certificato Igienico Sanitario, rilasciato dall’ASL.
I dati sulle certificazioni di sicurezza continuano a restituire una situazione a livello nazionale stagnante, senza segnare un significativo passo in avanti nella messa a norma degli edifici scolastici.
Ancora oggi solo un edificio su due dispone del certificato di agibilità (52,9%), di collaudo statico (49,5%) e di prevenzione incendi (51,6%).
Dati che rispetto alle diverse aree del Paese, in alcuni casi tendono ad essere molto distanti tra loro, come nel caso del certificato di agibilità, di cui dispone il 62,6% degli edifici del Nord contro il 41,5% di quelli delle Isole e il 40,5% del Sud.
Amministrazioni del Sud che invece hanno maggiormente investito per acquisire il certificato di prevenzione incendi degli edifici scolastici, presente per il 58,8% contro un esiguo 29% degli immobili presenti nelle Isole.
La norma che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole è il DM 26/08/92 e prevedeva un periodo di 5 anni per l’adeguamento delle scuole esistenti.
Tale termine negli anni è stato più volte prorogato, da ultimo nel febbraio del 2023 stabilendo che il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, è il 31 dicembre 2024.
Gli estintori
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 metri.
Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali.
Le barriere architettoniche
In materia, la normativa è contenuta principalmente negli articoli da 77 a 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che mira a rendere gli edifici accessibili a tutti.
La definizione normativa di barriere architettoniche è specificata nell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 recante il Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Inoltre, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 recante le Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli istituti scolastici di ogni grado devono essere accessibili a tutti. Affinché siano accessibili devono essere previsti:
- almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all’accesso dell’edificio;
- dei posti auto riservati ai disabili;
- la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacità motorie;
- almeno un servizio igienico accessibile.
Gli impianti elettrici
Sulla base di quanto previsto dalla dalla Legge 1 marzo 1968, n. 186 recante le “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”, della norma tecnica CEI 64-8; V4 e del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 recante il “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che fornisce indicazioni specifiche per il progetto degli impianti elettrici nelle scuole, ogni istituto scolastico deve essere dotato di un interruttore generale, facilmente individuabile, che consenta di interrompere l’alimentazione elettrica dell’intero impianto.
Questo interruttore deve essere dotato di un comando remoto di sgancio, posizionato in prossimità dell’ingresso o in una zona facilmente accessibile.
Inoltre le scuole devono essere dotate con un impianto elettrico di sicurezza, alimentato da una fonte di energia separata da quella ordinaria, che serve a alimentare almeno 2 specifici sistemi di sicurezza:
- l’illuminazione di emergenza e dei percorsi di fuga;
- L’impianto di allarme, per comunicare rapidamente durante un’emergenza.
Le vie di fuga
Ciascuna istituzione scolastica deve pianificare un sistema d’esodo per assicurare che in caso di emergenze gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro (ad esempio, la pubblica via).
Le vie di fuga devono essere facilmente grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Inoltre, lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’emergenza in essere, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.

