Il Dott. Luciano Grasso ci propone un: “Approfondimento sulla corretta composizione delle RSU nei casi di decadenza e dimissioni dei componenti” veramente utile in questo inizio d’anno scolastico in cui il dimensionamento è stato il protagonista dell’organizzazione scolastica.
In effetti tra gli adempimenti di inizio anno scolastico troviamo proprio la verifica della corretta costituzione della RSU e del permanere dei requisiti dei componenti dell’organo.
Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è prevista l’elezione di una sola RSU.
L’elezione avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).
La composizione delle RSU non può essere inferiore a:
- tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, che si aggiunge alla componente iniziale di 3 membri, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.
I membri eletti durano in carica per un triennio, alla scadenza si procederà a nuove elezioni.
L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, così come le disposizioni contrattuali successive tra cui l’ACNQ del 12 aprile 2022, non prevedono l’istituto della delega di funzioni.
Dunque è escluso che un membro possa trasferire ad altri – anche solo in via temporanea – l’esercizio della funzione di dirigente sindacale.
Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 dell’ACNQ del 12 aprile 2022, in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.
Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto.
Inoltre il dipendente trasferitosi o in assegnazione provvisoria presso altra istituzione scolastica, non sarà in possesso del requisito necessario al mantenimento della carica sindacale e si dovrà procedere alla sua sostituzione con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.
In via eccezionale, qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica.
Si considera pertanto come si vi fosse un unico organo sindacale unitario.
In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni dimensionate sarà formata, in deroga alle regole sul numero dei componenti, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati.
Oltre a questi, nell’articolo del Dott. Grasso, sono presenti tanti altri casi di organizzazione e funzionamento della RSU nelle II.SS.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso.
Approfondimento sulla corretta composizione delle RSU nei casi di decadenza e dimissioni dei componenti
Tra gli adempimenti di inizio anno scolastico troviamo, in posizione non secondaria, la verifica della corretta costituzione della RSU e del permanere dei requisiti dei componenti dell’organo.
Ricordiamo che la rappresentanza sindacale unitaria all’interno dell’istituzione scolastica è un organo sindacale che funge, in rappresentanza di tutto il personale scolastico (docente, ATA, personale educativo), da interlocutore con la parte datoriale, nella persona del Dirigente scolastico, per le materie oggetto di:
- Informazione sindacale;
- Confronto sindacale;
- Contrattazione integrativa d’istituto.
Si occupa di importanti funzioni di consultazione di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale, fungendo da collettore delle loro istanze, dialogando con la parte datoriale, e prendendo parte alle questioni essenziali attinenti la vita dell’istituzione scolastica.
La composizione dell’organo collegiale
Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è prevista l’elezione di una sola RSU.
L’elezione avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).
La composizione delle RSU non può essere inferiore a:
- tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, che si aggiunge alla componente iniziale di 3 membri, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.
I membri eletti durano in carica per un triennio, alla scadenza si procederà a nuove elezioni.
Non è possibile “sfiduciare” i membri, neanche a maggioranza dei lavoratori: il mandato perdura fino alla scadenza del triennio.
L’elezione delle RSU e l’indicazione di dettaglio dei compiti di sua spettanza son indicati nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo comparto elettorale.
Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei componenti, secondo le ordinarie regole previste per gli organi collegiali e nel rispetto dell’eventuale regolamento interno che la RSU ha facoltà di adottare.
L’insediamento delle RSU
La Commissione Elettorale, trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale – che diviene definitivo – della conferma della proclamazione degli eletti.
Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.
L’insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei Garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
Il componente della RSU può delegare la sua funzione?
L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, così come le disposizioni contrattuali successive tra cui l’ACNQ del 12 aprile 2022, non prevedono l’istituto della delega di funzioni.
Dunque è escluso che un membro possa trasferire ad altri – anche solo in via temporanea – l’esercizio della funzione di dirigente sindacale.
Decadenza da membro RSU
Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 dell’ACNQ del 12 aprile 2022, in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU.
Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto.
La decadenza si verifica dunque in presenza di ipotesi tassative.
Ai sensi dell’ACNQ del 12 aprile 2022, a seguito delle dimissioni o della decadenza, la RSU procede entro 45 giorni all’individuazione del nuovo membro, in sostituzione del precedente, partendo dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Qualora però, a seguito delle dimissioni, non rimanesse in carica la maggioranza dei membri (ad es. dimissione di 2 membri su 3), l’intera RSU andrebbe incontro a decadenza.
Componente della RSU che cambia scuola
Veniamo dunque alla casistica che, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, può interessare le scuole e le RSU validamente operanti: il caso di componenti RSU che cambiano sede di servizio o sede di titolarità per trasferimento o altre vicende di mobilità (es. assegnazione provvisoria).
L’art. 3, comma 2, della parte II dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 1 del CCNQ 9.2.2015 e dall’ACNQ del 12 aprile 2022, prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, a determinate condizioni, a tempo determinato, in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali.
I requisiti necessari per ricoprire la carica di componente della RSU sono, pertanto, l’essere dipendente dell’amministrazione e l’essere in servizio, condizioni che non sussistono nel caso in cui lo stesso si dimetta dall’amministrazione.
Pertanto, il dipendente trasferitosi o in assegnazione provvisoria presso altra istituzione scolastica, non sarà in possesso del requisito necessario al mantenimento della carica sindacale. In definitiva, si dovrà procedere alla sua sostituzione.
L’art. 7, comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9 febbraio 2015 e dall’ACNQ del 12 aprile 2022, chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.
Compiti dell’amministrazione scolastica
In proposito si segnala l’art. 7, commi 4 e 5, dell’ACQ del 1998, per come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.2.2015:
“Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU. Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o della intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni”.
La disposizione è stata confermata dall’ACNQ del 12 aprile 2022.
L’assenza per maternità
L’assenza temporanea dal servizio, come nel caso della assenza della lavoratrice per congedo di maternità (o del lavoratore per utilizzo del congedo di paternità), non può costituire causa automatica di decadenza dalla carica elettiva di membro delle RSU.
Pertanto, la lavoratrice potrà mantenerne la qualifica in modo legittimo, pur non potendo partecipare attivamente all’espletamento delle funzioni.
Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico?
L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa riprendere l’incarico, neanche nell’ipotesi in cui sia cessata la causa di decadenza.
Peraltro, una tale ipotesi potrebbe risultare in contrasto con l’articolo 7 dell’ACQ 7.8.1998 come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.2.2015, il quale, al comma 2, prevede che “in tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.
Componenti della RSU inferiori alla metà
L’art. 7, comma 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che “la RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, parte I dell’ACQ 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal […] Regolamento”.
In caso di decadenza le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento – singolarmente o congiuntamente – dovranno provvedere ad indire nuove elezioni.
Si ricorda, in ogni caso che, come chiarito nell’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 nell’attesa della rielezione – che deve avvenire entro massimo 50 giorni – le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
Relazioni sindacali durante le elezioni
In caso di decadenza dell’intera RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento – singolarmente o congiuntamente – dovranno provvedere ad indire nuove elezioni.
In proposito, l’Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 precisa che la rielezione dei membri deve avvenire entro massimo 50 giorni.
Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo in questione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
Sostituzione del componente dimissionario
Le dimissioni del componente devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU durante apposita riunione o per il tramite della posta istituzionale dell’istituzione scolastica.
Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU.
Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione.
Delle dimissioni, unitamente al nominativo del subentrante o alla dichiarazione di decadenza dell’intera RSU (nel caso non vi sia il numero minimo legale per il suo funzionamento), va data comunicazione al servizio di gestione del personale della segreteria scolastica (alla cortese attenzione del dirigente scolastico) e ai lavoratori mediante affissione all’albo sindacale presso i locali della scuola o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
Non deve essere inviata alcuna comunicazione all’Aran.
Incompatibilità politica
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.
Dimensionamento scolastico e RSU
Come sappiamo, per ogni istituzione scolastica o educativa deve esistere un’unica RSU.
In via eccezionale, qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica.
Si considera pertanto come si vi fosse un unico organo sindacale unitario.
In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni dimensionate sarà formata, in deroga alle regole sul numero dei componenti, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati.
Tuttavia, la RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero ordinario previsto all’art. 4 dell’Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (Numero dei componenti).

